Gentile Sig.ra Ferrari],
Spett.le Altroconsumo,
facciamo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse in merito alla richiesta di rimborso relativa al contest acquistato da Fiorella Ferrari in data 11/04/2026, dal titolo una Casa calma, elegante e accogliente di seguito potrete trovare il link al contest per poter vedere i risultati effettivi:
s:gopillar.com/it/contests/una-casa-calma-ordinata-elegante-e-accogliente/
Comprendiamo la posizione della cliente, tuttavia dobbiamo confermare quanto già comunicato:
il contest in oggetto non risulta eleggibile al rimborso, in quanto ricorrono più condizioni di ineleggibilità espressamente previste dai nostri Termini e Condizioni.
In particolare, il punto
6.16 dei Termini e Condizioni GoPillar prevede sì una garanzia minima collegata alla ricezione di almeno cinque idee progettuali, ma stabilisce anche che il diritto al rimborso sia subordinato al rispetto congiunto di una serie di condizioni. Lo stesso articolo individua inoltre specifici casi in cui la richiesta di rimborso non può essere presa in considerazione.
Tra questi, rilevano nel caso di specie almeno i seguenti profili:
durata del contest inferiore alla durata suggerita per la specifica categoria di concorso;
premio inferiore al premio minimo previsto per quella categoria e configurazione del pacchetto, anche in ragione dell’utilizzo di un codice sconto.
Sul secondo punto, i Termini e Condizioni sono particolarmente chiari, prevedendo espressamente l’ineleggibilità al rimborso nel caso in cui:
“Il Cliente abbia per qualsiasi ragione, ad esempio l’uso di un codice sconto, fissato un premio inferiore al premio minimo previsto per quella specifica categoria di contest e conformazione del pacchetto.”
La disciplina dei codici coupon è inoltre ulteriormente regolata al punto
8.1 dei Termini e Condizioni, dove viene chiarito che lo sconto si applica proporzionalmente al valore complessivo del concorso, incidendo sia sulla fee GoPillar sia sul premio destinato ai progettisti. Ne consegue che l’utilizzo di un codice sconto può determinare una riduzione del premio effettivamente riconosciuto ai designer e, qualora tale premio scenda sotto la soglia minima prevista, il contest non rientra più nelle condizioni necessarie per accedere alla garanzia di rimborso.
Per quanto riguarda il supporto telefonico ricevuto in fase di configurazione, precisiamo che l’assistenza può fornire indicazioni operative sul funzionamento della piattaforma, ma non può derogare alle condizioni contrattuali applicabili né modificare i requisiti previsti per l’accesso alla garanzia di rimborso. Le condizioni applicabili sono quelle accettate in fase di acquisto e pubblicate nei Termini e Condizioni del servizio.
A beneficio anche di Altroconsumo, segnaliamo inoltre che i Termini e Condizioni attualmente applicati a Gopillar.com sono stati oggetto di precedente confronto e revisione con Altroconsumo. La nostra posizione, pertanto, non deriva da una valutazione discrezionale o ad hoc sul singolo caso, ma dall’applicazione uniforme delle regole contrattuali previste per tutti gli utenti.
Desideriamo anche precisare che le richieste di rimborso vengono valutate caso per caso e senza alcun rifiuto pregiudiziale. Nell’ambito dei contest provenienti dal canale Altroconsumo, abbiamo già accolto una precedente richiesta di rimborso laddove ne ricorrevano i presupposti, sostenendo direttamente il relativo costo e remunerando comunque i designer coinvolti, pur lasciando al cliente la disponibilità dei progetti ricevuti. Proprio per questo riteniamo necessario applicare le condizioni in modo serio, uniforme e non discriminatorio, indipendentemente dalla prospettazione di eventuali segnalazioni o iniziative esterne.
Nel caso specifico, il contest ha comunque ricevuto
4 proposte progettuali. Tuttavia, il mancato raggiungimento della soglia di 5 progetti non determina automaticamente il diritto al rimborso quando, come in questo caso, sussistono cause di ineleggibilità previste espressamente dai Termini e Condizioni.
Alla luce di quanto sopra, pur comprendendo il disappunto della cliente,
non possiamo accogliere la richiesta di rimborso integrale pari a € 341,12.
Restiamo naturalmente disponibili a fornire ad Altroconsumo ogni ulteriore chiarimento documentale utile in merito alle condizioni applicate e alla configurazione del contest.
Cordiali saluti,
Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
CEO,CoContest– Crowdsourcing Architecture
+39 344 1491120 alessandro@cocontest.com
CoContest is part of500Startups, Start-up Chile.
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On Wed, Jun 17, 2026 at 3:11 PM GoPillar
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