RECLAMO
Nei confronti di WINDTRE S.p.A. e CoopVoce
Oggetto: Mancata portabilità del numero mobile (MNP) – 335481967 Ripetuti rifiuti con causale "Errore 23 – Dati anagrafici discordanti".
Premesse in fatto
Il sottoscritto La Spina Aldo è titolare dell'utenza mobile oggetto della presente controversia.
La linea telefonica 335481967 era originariamente associata ad un contratto business intestato ad altro soggetto. Successivamente la stessa è stata regolarmente volturata ed è stata attivata una nuova offerta WINDTRE "New Basic", intestata al sottoscritto. Da tale momento non è intervenuta alcuna ulteriore modifica dell'intestazione della linea né dei dati anagrafici del titolare.
In data 30 aprile 2026 il sottoscritto richiedeva la portabilità del numero verso CoopVoce.
La richiesta veniva respinta con causale "Errore 23 – Dati anagrafici discordanti".
Su richiesta del sottoscritto, WINDTRE confermava formalmente, mediante comunicazione PEC, la correttezza dei dati anagrafici associati alla linea.
Anche CoopVoce confermava, mediante propria comunicazione PEC, di aver inoltrato la richiesta di Mobile Number Portability utilizzando dati anagrafici corretti e corrispondenti a quelli del titolare.
Nonostante tali verifiche, la procedura di portabilità è stata reiterata per ben sei volte, ottenendo ogni volta il medesimo rifiuto con identica causale.
Nel corso dei mesi il sottoscritto ha inviato numerose comunicazioni PEC ad entrambi gli operatori, senza ottenere la soluzione del problema.
Le risposte ricevute evidenziano esclusivamente un reciproco rimpallo di responsabilità tra WINDTRE e CoopVoce, senza che alcuno dei due operatori abbia individuato né eliminato la causa tecnica del disservizio.
Tale comportamento ha impedito, per oltre due mesi, l'esercizio del diritto alla portabilità del numero, costringendo il sottoscritto a mantenere un rapporto contrattuale non più voluto e determinando un evidente pregiudizio.
Motivi del RECLAMO
La motivazione addotta dagli operatori risulta contraddittoria.
Da un lato, WINDTRE certifica la correttezza dei dati anagrafici presenti nei propri archivi.
Dall'altro, CoopVoce certifica di aver trasmesso gli stessi dati nella richiesta di portabilità.
In assenza di qualsiasi discordanza documentale, la reiterata causale "Errore 23" lascia ragionevolmente presumere l'esistenza di un disallineamento interno dei sistemi informatici utilizzati per la gestione della Mobile Number Portability, ovvero di altra anomalia tecnica imputabile agli operatori e comunque non riconducibile al comportamento del cliente.
Il sottoscritto ha sempre collaborato, ha fornito tutta la documentazione richiesta ed ha più volte sollecitato la definizione della vicenda.
Nonostante ciò, il disservizio permane tuttora.
È contrario ai principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale che due operatori continuino, per mesi, ad attribuirsi reciprocamente la responsabilità senza fornire al cliente alcuna concreta soluzione.
Per questi motivi
Il sottoscritto chiede che:
sia accertata la responsabilità del mancato perfezionamento della procedura di Mobile Number Portability;
sia ordinata l'immediata esecuzione della portabilità del numero verso CoopVoce;
WINDTRE e CoopVoce producano integralmente la documentazione tecnica relativa ai sei tentativi di portabilità, con particolare riferimento:
ai log delle richieste MNP;
alle causali di scarto;
ai dati anagrafici utilizzati per ciascun tentativo;
all'indicazione puntuale dell'asserita discordanza che avrebbe generato l'Errore 23;
sia riconosciuto ogni indennizzo previsto dalla regolamentazione applicabile per il ritardo e/o il mancato completamento della procedura di portabilità;
siano rimborsate le eventuali spese sostenute dal sottoscritto quale conseguenza diretta del comportamento degli operatori;
sia adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ai fini della piena tutela dei diritti dell’utente.
Si evidenzia come la reiterazione di sei rifiuti identici, nonostante le verifiche documentali effettuate da entrambi gli operatori, integri un comportamento incompatibile con gli obblighi di diligenza professionale gravanti sugli operatori di comunicazioni elettroniche, avendo gli stessi omesso di individuare e risolvere un'anomalia tecnica evidentemente interna ai rispettivi sistemi, trasferendone illegittimamente gli effetti sul cliente.