indietro

RIFIUTO RIPRISTINO CARROZZERIA PER GRANDINE

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Autonoleggio

Reclamo

E. M.

A: Ayvens

12/04/2026

Spett.le Ayvens Italia, con la presente intendo formulare formale reclamo in relazione al grave danno da grandine subito dal veicolo a me assegnato e regolarmente denunciato nel 2024. Nonostante la denuncia già effettuata e il tempo trascorso, il veicolo non è stato riparato e continuo tuttavia a corrispondere regolarmente il canone mensile, con evidente pregiudizio economico a mio carico. Preciso inoltre che, in data 6 aprile 2026, ho ricevuto da Ayvens, a mezzo e-mail, la seguente comunicazione: “L'intervento di carrozzeria per il ripristino della grandine, per il veicolo in oggetto è stato rifiutato in quanto antieconomico”. Tale risposta non può ritenersi sufficiente né esaustiva. Infatti, in base alle Condizioni Generali di contratto, in caso di danno grave: la valutazione sulla riparabilità del veicolo deve essere effettuata nel minor tempo possibile dalla comunicazione scritta dell’accadimento; il veicolo può considerarsi non riparabile solo quando sia preclusa la sicurezza del veicolo oppure quando il costo della riparazione sia pari o superiore al 70% del valore di mercato del veicolo al momento dell’evento; la valutazione sulla riparabilità è rimessa al giudizio di ALD/Ayvens, ma deve comunque tradursi in una gestione coerente della pratica secondo la disciplina contrattuale del danno grave. Per queste ragioni, il generico riferimento alla presunta “antieconomicità” dell’intervento non può giustificare il mantenimento della pratica in uno stato indefinito, lasciando il cliente con un veicolo danneggiato e l’obbligo di continuare a pagare il canone pieno senza riparazione e senza una soluzione alternativa formalmente comunicata. Inoltre, le Condizioni Generali prevedono che ALD fornisca manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in buona efficienza dei veicoli e disciplinano specificamente il caso di danno grave. Chiedo inoltre di chiarire sin d’ora, in modo espresso e definitivo, come intendiate regolarVi in relazione alla penale/limitazione di responsabilità pari a Euro 500,00 prevista contrattualmente per il danno in oggetto, che rischierebbe di essermi addebitata alla fine del contratto, attualmente prevista per il 10 ottobre 2026. Sul punto evidenzio che il danno da grandine è stato regolarmente denunciato nel 2024 e che, nonostante ciò, la pratica è rimasta priva di una definizione concreta sino alla Vostra comunicazione del 6 aprile 2026, con cui avete dichiarato che l’intervento sarebbe stato rifiutato in quanto “antieconomico”. Pertanto, non sarebbe conforme a correttezza contrattuale far gravare su di me, alla cessazione del rapporto, una penale di Euro 500,00 per un danno tempestivamente denunciato e mai realmente definito mediante: riparazione del veicolo; formale dichiarazione di non riparabilità con relative conseguenze contrattuali; oppure diversa soluzione compensativa. Ricordo inoltre che, secondo il contratto, in caso di danni al veicolo, il cliente può essere tenuto a corrispondere una quota parte dei costi di riparazione come prevista nella Lettera di Offerta, ma ciò presuppone una gestione chiara e coerente della pratica, che nel caso in esame non risulta esservi stata. Alla luce di quanto sopra, Vi invito e diffido formalmente a comunicarmi per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente: 1)se il veicolo sia stato formalmente qualificato come non riparabile ai sensi delle Condizioni Generali; 2)i presupposti tecnici ed economici sulla base dei quali l’intervento sarebbe stato ritenuto “antieconomico”; 3)in mancanza di una formale dichiarazione di non riparabilità, la presa in carico immediata della riparazione del veicolo, con indicazione dei tempi certi di lavorazione e riconsegna; 4)quali misure compensative intendiate adottare a mio favore, ivi compresa una congrua riduzione del canone mensile o il relativo ricalcolo; 5)se intendiate oppure no addebitarmi, alla scadenza contrattuale del 10 ottobre 2026, la penale di Euro 500,00, specificandone in caso affermativo la precisa base contrattuale e la relativa motivazione. Ritengo infatti che non sia conforme a correttezza contrattuale lasciare il cliente privo di una decisione completa e motivata, imponendogli nel frattempo il pagamento integrale del canone per un veicolo non ripristinato. In difetto di un Vostro riscontro scritto nel termine sopra indicato, mi riservo di tutelare i miei diritti in ogni sede competente, anche mediante assistenza legale e attivazione dei rimedi di risoluzione delle controversie previsti contrattualmente. Le Condizioni Generali prevedono infatti il ricorso alla mediazione per le controversie derivanti dal contratto e indicano come foro competente quello del domicilio o della residenza del cliente. Cordiali saluti.

Richiesta di assistenza 15 maggio 2026

Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00