Gentile Sig. Dioguardi,
formuliamo la presente al fine di riscontrarela pregiata Sua in data 07.07 u.s. relativamente alla posizione in oggetto e rilevare quanto segue.
Premettendo che Conformgest spa agisce in qualità di mandataria per la sola gestione della garanzia legale e garanzia convenzionale prestate dal Venditore ( ciò significa che il servizio prestato da Conformgest spa non comporta sostituzione di responsabilità nei confronti dell'Acquirente né sostituzione di legittimazione in caso di contenzioso ), rileviamo che la garanzia convenzionale in parola si applica a seguito di contratto, sottoscritto dalle parti (Venditore e Acquirente), con il quale l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il contenuto delle condizioni di garanzia convenzionale che vengono consegnate all’atto della sottoscrizione.
Essa si applica esclusivamente in caso di guasti o rotture improvvise, come ben specificato all’art. 1 (Oggetto della Garanzia) della garanzia rilasciata al momento della sottoscrizione del contratto, intervenuti nel periodo di validità, e che riguardino soltanto gli organi elencati al punto 4 delle condizioni di garanzia con esclusione di quelli elencati al punto 5 e con le esclusioni di cui al punto 9.
Orbene in occasione dell’apertura guasto da parte della AUTOCLUB SERVICE S.R.L., Conformgest ha proposto la fornitura di N° 4 INIETTORI - N° 1 POMPA INIEZIONE - N° 1 POMPA ALIMENTAZIONE con 12 mesi di garanzia senza chiederLe nessuna partecipazione nonostante quanto stabilito all’art. 8 (deprezzamento), proposta da Lei sottoscritta per accettazione in data 23.06 u.s. che prevedeva la fornitura dei summenzionati componenti entro 4 giorni lavorativi e che sono stati consegnati in officina in data 26.06 u.s.
Quanto all’ulteriore richiesta avanzata inerente alle spese di noleggio si respinge formalmente qualsiasi addebito in quanto ai sensi delle condizioni di garanzia, il veicolo sostitutivo è erogabile solo previa autorizzazione di ConformGest e solo per riparazioni che prevedano un tempo tecnico superiore alle 8 ore di manodopera.
Nel caso di specie, e come indicato nell’accordo da Lei sottoscritto in data 23.06 u.s., è stato proposto il rimborso della manodopera pari a 7 ore nonostante il tempario del Costruttore per il relativo stacco/riattacco dei componenti forniti prevede 5,2 ore (allegato).
Concludendo, riteniamo che le richieste da Lei avanzate non potranno essere accolte e null’altro potrà essere riconosciuto al difuori di quanto già concordato in ragione della transazione sottoscritta tra le parti.
Cordiali saluti.
ConformGest S.p.A.
Ufficio Reclami
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