Spettabile Customer Care Decathlon,
Prendo atto della Vostra risposta, ma mi vedo costretto a contestarne integralmente le conclusioni.
L'art. 135 del Codice del Consumo stabilisce che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna del bene si presume esistente già a tale data. Di conseguenza, l'onere della prova contraria spetta al venditore. A tal proposito, ritengo del tutto parziale e non oggettiva la scelta di basare il Vostro riscontro definitivo sul confronto con gli stessi operatori del negozio che avevano già respinto verbalmente la mia richiesta. È evidente che il personale coinvolto in prima battuta non possa esprimere un giudizio neutrale, confermando semplicemente la propria iniziale e frettolosa valutazione.
La "verifica fisica" da loro effettuata non costituisce la prova contraria tecnica e oggettiva richiesta dalla legge per dimostrare un uso improprio da parte del consumatore. Inoltre, il fatto che non vi siano altre segnalazioni sul modello Kipsta Viralto II FG non esclude la difettosità dello specifico paio in mio possesso (vizio di materiale o bolla d'aria interna nella fusione).
Le scarpe sono state utilizzate per soli 4 mesi effettivi esclusivamente su campi da calcio a 11 in erba sintetica di ultima generazione, terreno del tutto idoneo alle specifiche della suola FG del prodotto. Inoltre, proprio nella scheda tecnica sul Vostro sito ufficiale, Decathlon vanta per le Viralto II una "Resistenza superiore alla media delle scarpe da calcio". Tale promessa commerciale è in palese contrasto con la Vostra tesi: una scarpa accreditata di una simile durabilità non può subire il distacco netto di un tacchetto dopo un utilizzo così ridotto.
Come si evince chiaramente dalle foto allegate, lo stato generale della calzatura (tomaia intatta, cuciture perfette e gli altri tacchetti privi di erosione) smentisce categoricamente l'ipotesi di un logorio generalizzato. Il cedimento strutturale di un singolo elemento configura un evidente difetto di fabbricazione.
Vi invito pertanto a riconsiderare la Vostra posizione in ottica di conciliazione, accordando la sostituzione del prodotto o l'emissione di un voucher di pari valore. In difetto, segnalerò il caso all'AGCM per pratica commerciale scorretta e mi riserverò di adire le vie formali previste per la risoluzione delle controversie di consumo a livello nazionale.
Cordiali saluti.