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sensore pressione gomma non funzionante

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Garanzia

Reclamo

D. G.

A: SUZUKI

18/12/2025

Buona serata, facendo riferimento alla Vostra risposta (in allegato), con estremo disappunto prendo atto di quanto attestato falsamente dall’officina Mosca che non ha provveduto neppure a smontare il sensore per poter dimostrare la tesi sostenuta (il sensore non funzionante è stato rilevato solo tramite la centralina dell’auto), quindi del tutto frutto di una mera supposizione e da verificare. L’officina, infatti, non è neppure provvista, a loro dire, del gommista e/o delle apparecchiature per lo smontaggio della gomma dal cerchio, quindi non si capisce come possano sentenziare siffatta dinamica. Faccio presente che nel giorno in cui mi sono recato nella loro officina ho parlato direttamente con il capo officina e atteso in loco, ed egli, una volta compreso che stava parlando con un consumatore informato dei propri diritti, completamente imbarazzato, ha, solo a quel punto, provato a “salvare il salvabile”, dicendo che potevo andare da un gommista per smontare il sensore e portarlo a far verificare ma, per loro, era più facile farmi pagare l’intervento visto che l’avvio della pratica per la garanzia comportava un dispendio di tempo. Sicuramente la risposta del professionista è stata del tutto imbarazzante e sgradevole, come anche rimane ancor più spiacevole oggi apprendere che anche con Voi ci hanno riprovato. Sono certissimo che l’officina in questione non ha potuto documentare quanto sostenuto con foto, perizie e quant’altro previsto dal codice del consumo. L’occasione è gradita, qualora ve ne fosse bisogno, di ricordare che: Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) 1 L'Articolo 129 e seguenti del Codice del Consumo, disciplina la "Garanzia Legale di Conformità". • Presunzione di difetto (Art. 135-bis): La legge stabilisce che, se un difetto si manifesta durante il periodo di garanzia, si presume che esso esistesse già al momento della consegna del bene. • L'Onere della Prova: Spetta al venditore (o all'officina autorizzata che agisce per conto della casa madre) dimostrare che il difetto è imputabile a un uso improprio o a un danno causato da terzi. Una semplice affermazione senza smontaggio non costituisce una prova tecnica valida. 2. L'obbligo di perizia tecnica Secondo i principi generali di correttezza e buona fede (Art. 1175 e 1375 del Codice Civile), l'officina deve agire con la diligenza professionale richiesta (Art. 1176 comma 2 c.c.). • Arbitrarietà della diagnosi: Rifiutare la riparazione senza un'analisi strumentale o fisica (smontaggio del sensore TPMS) viola il dovere di diligenza. Non possono "ipotizzare" il danno; devono documentarlo (ad esempio mostrando il sensore fisicamente spezzato o segnato da leve da gommista). • Diritto alla verifica: c’è il diritto di esigere che venga redatto un verbale tecnico che specifichi le prove oggettive per cui la garanzia viene negata. 3. Il Regolamento (UE) 461/2010 (ex Legge Monti) Questo regolamento stabilisce che la garanzia del costruttore non decade se la manutenzione ordinaria (come il cambio gomme) viene effettuata da officine indipendenti, a patto che vengano seguiti i protocolli della casa madre. • Se il gommista ha operato correttamente, Suzuki non può negare la garanzia solo perché "è stato toccato il cerchio". Deve dimostrare il nesso di causalità diretto tra l'azione del gommista e la rottura del sensore. In ultimo va sempre doverosamente ricordato il precedente agli atti con la medesima officina, segnalato tramite app “MYSUZUKI” ancora visibile alla voce “Ticket chiusi” del 3 settembre 2024. Già allora, la medesima officina voleva far pagare indebitamente un controllo invece previsto e gratuito per la mia auto; solo il vostro intervento sanava la vicenda. Ovviamente, per quanto sopra l’officina e la concessionaria, oltre ad aver fatto fare una figura poco edificante al marchio, non gode più in alcuna misura della mia fiducia e per questo vi invito a indicarmi altre officine dove poter effettuare una congrua assistenza. Confidando in gentile riscontro e che vorrete rivendere la vostra posizione, l’occasione è gradita per presentare cordiali saluti e auguri di buone festività natalizie. Davide Giangiacomi


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