Il 23 ottobre 2026 ho acquistato da Az. Agr. Bosco Vecchio di Corsi Ivano (Via Castello, Sgurgola, FR – P.IVA 03068470602) un cucciolo di Golden Retriever (microchip 380260050080747) al prezzo di 1.800 euro, come da contratto e fattura n. 95/FE del 23/10/2026. L'art. 6 del contratto prevede la consegna del cucciolo "esente da malattie o difetti occulti, esente da ectoparassiti o endoparassiti".
Già il giorno della consegna il cucciolo ha vomitato tre volte durante il viaggio; nei giorni successivi ha avuto feci molli e diarrea. Il 24 ottobre ho avvisato l'allevatore del vomito. Il 28 ottobre, con vomito di muco e sangue nelle feci, è stato visitato dai veterinari (Centro Medico Veterinario di Caserta, dott. Merola e dott.ssa Pepe), che hanno diagnosticato la Giardia, annotandolo anche sul libretto sanitario. Secondo i veterinari il contagio è avvenuto in allevamento.
Il 28 ottobre ho informato l'allevatore della diagnosi, delle spese e del fatto che in casa vive mia madre, persona immunodepressa in cura oncologica. Con un vocale, l'allevatore ha risposto che il 21 ottobre i cuccioli sarebbero risultati negativi a un test, che è normale nei cuccioli e che il cucciolo potrebbe aver bevuto da un sottovaso; non ha offerto alcun aiuto o rimborso e non ha risposto al mio messaggio successivo sulla situazione di mia madre. Il contratto afferma inoltre che l'allevatore non rimborserà mai spese veterinarie.
Ho già sostenuto 281,60 euro (fatture veterinarie n. 475 e 476 del 28/10/2026 per 198,90 e 35,70 euro, più 47 euro di Panacur come da prescrizione), oltre alle spese future per il secondo ciclo di terapia e i controlli. La PEC inviata il 29 ottobre è risultata non consegnata alla PEC trovata tramite portale INI-PEC con il codice fiscale dell'allevatore ma consegnata a info@boscovecchio.com, quindi ho spedito lo stesso giorno una raccomandata A/R con denuncia del difetto e richiesta di rimborso entro 7 giorni.
Chiedo supporto per: (1) ottenere il rimborso delle spese veterinarie già sostenute e future; (2) una riduzione adeguata del prezzo di acquisto; (3) la verifica dell'inefficacia delle clausole contrattuali che escludono ogni rimborso e fissano il foro di Frosinone, trattandosi di un rapporto tra professionista e consumatore.
Allego: contratto, fattura 95/FE, fatture 475 e 476, prescrizioni, pagina del libretto sanitario, conversazione WhatsApp.