“Gentile Sig.ra Aioub,
Il Suo Reclamo:
In data 02/08/2026 la scrivente riceveva, tramite “Altroconsumo”, il Suo reclamo, con il quale Lei esponeva, con riguardo al contratto di energia sottoscritto con Italia Gas e Luce, il proprio disappunto per i seguenti motivi:
l’invio di una comunicazione di messa in mora dopo 7 gg dalla scadenza della fattura, nonostante la segnalazione, al Distributore Locale, di un presunto guasto del contatore e la presenza di stime che, a Suo dire, risultano abnormi o presunte;
una probabile frode contrattuale in quanto, secondo la Sua ricostruzione della vicenda, in sede di sottoscrizione del contratto non Le veniva chiarito il funzionamento dell’offerta;
la ricezione di diverse chiamate, messaggi ed e-mail che definisce “persecutorie” e che, a Suo avviso, sono state effettuate nonostante “due diffide, l’avvio di una conciliazione e la segnalazione di due clienti vulnerabili per L. 104 e svantaggio economico non considerato nella tariffa”.
Le nostre verifiche:
Dopo aver effettuato le dovute verifiche, Le rappresentiamo quanto segue.
Anzitutto, La informiamo che l’invio della lettera di messa in mora avviene, in automatico, per tutti quei clienti per i quali risulti una fattura insoluta e scaduta da più di 7 gg solari e funge da primo avviso di mancato pagamento. Tale circostanza, dunque, prescinde dall’eventuale segnalazione di un presunto guasto o dalla presenza di letture stimate. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 5 del TIF (Testo Integrato di Fatturazione di Arera), di seguito riportato per comodità, i fornitori sono tenuti a seguire un preciso ordine nel computo dei consumi da fatturare, al fine di essere in regola con la Legge e la normativa di settore.
Pertanto, in assenza di dati di misura effettivi comunicati dal distributore e di autoletture da quest’ultimo validate, il fornitore è tenuto ad utilizzare i dati di misura stimati.
Naturalmente, a seguito dell’eventuale intervento del Distributore Locale, qualora quest’ultimo dovesse provvedere a fornire alla scrivente letture reali, saremo lieti di effettuare ulteriori verifiche e, in caso ne ricorrano i presupposti, di emettere nei Suoi confronti una nota di credito per gli importi dovuti.
Ad oggi, le fatture emesse si intendono corrette e, quindi, dovute.
Per quanto concerne la probabile frode contrattuale da Lei contestata, respingiamo le accuse mosse nei confronti della scrivente. Ci spiace apprendere che in sede di sottoscrizione del contratto, il funzionamento dell’offerta non Le è risultato chiaro. Tuttavia, nella medesima data della sottoscrizione, Lei ha ricevuto il contratto firmato tramite e-mail, unitamente alle CTE visionate e accettate e ha avuto la possibilità, come previsto dalla legge, di visionare nuovamente lo stesso contratto e di esercitare il Recesso per Ripensamento entro 14 giorni. Non avendo esercitato tale facoltà nei termini previsti, il contratto si intende compreso e accettato in ogni sua parte.
Per quanto riguarda le telefonate, i messaggi e le e-mail che Lei ha definito addirittura “persecutorie”, senza però ulteriori specifiche sul punto, occorre segnalare che l’attività legittima di recupero del credito esperita dalla scrivente non risulta caratterizzata da alcun elemento illecito atto a determinare un comportamento persecutorio nei confronti del cliente finale, ma viene effettuata nel pieno rispetto della legge. Non è dato comprendere l’affermazione che Lei attribuisce a Federconsumatori riguardo a: “una vera e propria violenza psicologica”. Allo stato, l’associazione dei consumatori da Lei richiamata non risulta intervenuta nella vicenda in argomento e non avendo ricevuto ulteriori elementi non possiamo replicare alcunché.
Infine, ci teniamo a significarLe di aver già debitamente riscontrato la diffida ricevuta a mezzo e-mail e che, alla data di presentazione del reclamo, non risulta notificato alla scrivente l’avvio della pratica di conciliazione presso il Servizio di conciliazione Arera. L’offerta da Lei sottoscritta inoltre non prevede tariffe agevolate per clienti aventi disagio economico e/o fisico. Per queste casistiche il cliente deve presentare apposita richiesta presso gli uffici preposti (disagio fisico) o far redigere il certificato ISEE ad un Ufficio CAF (disagio economico). Ove dovessero risultare i presupposti, l’INPS comunicherà automaticamente eventuali bonus al fornitore di riferimento. Ad oggi, la scrivente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito alla Sua fornitura.
Le nostre conclusioni:
Alla luce di quanto sopra esposto, confermiamo la legittimità dell’operato della società scrivente Italia Gas e Luce e che:
le fatture emesse sono corrette e dovute;
le componenti applicate in fase di fatturazione corrispondono a quanto presente nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta accettata e sottoscritta con firma digitale tramite codice OTP e la fatturazione è stata effettuata in conformità alla normativa di settore;
le chiamate effettuate dal nostro ufficio pagamenti sono legittime;
ad oggi non risultano comunicati alla scrivente importi per Bonus Sociale relativo all’utenza in argomento.
Ad ogni buon conto, pur ritenendo di aver ampiamente chiarito e definito la vicenda occorsa, ove dovesse essere avviata la pratica di conciliazione presso il Servizio di conciliazione Arera, eventuali ulteriori doglianze verranno affrontate in detta sede conciliativa.
I Suoi diritti:
IGL Le ricorda che nel caso in cui la risposta fornita sia insoddisfacente, trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo, può attivare il Servizio Conciliazione di ARERA al seguente link: s:www.sportelloperilconsumatore.it/lo-sportello/i-servizi/servizio-conciliazione?25risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen
In caso di ulteriori dubbi a riguardo, La invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero 0584 18 62 005.
Cordiali saluti.”.
Jarno L. Pierini
Staff Servizio Clienti
800 946 660
Via della Gronda, 8
55041 Lido di Camaiore (LU)
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