Spett.le ACEA ATO 2,
Con la Presente iI Sottoscritto Davide Viola, Codice Utenza: 250000028808, Codice Cliente: 1500029641, Codice Contratto: 3500841744 di Via Monsummano Terme 26 – 00148 Roma, sporge RECLAMO verso la bolletta n°. 2026011002511202 del 08/07/2026, ove vengono imputati e addebitati 100,00 € più IVA al 10 %.per “Spese di riattivazione limitazione”, che nella realtà è stata invece una vera e propria sospensione della fornitura idrica.
Tale addebito corrisponde a una riattivazione della sospensione del servizio idrico mesa in atto il 16 giugno 2026, ingiustamente applicato al sottoscritto, per diversi e reali motivi.
Come previsto dalla Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr e successivi aggiornamenti,
per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all'intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:
• trascorsi 25 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata
• trascorsi 20 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l'utente è già stato costituito in mora nell'arco di 18 mesi
Se l'intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato all'utente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Ebbene non è stata effettuata alcuna limitazione e nemmeno si è avuta l’obbligatoria e prevista comunicazione di motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Non solo, ma non è stata nemmeno rispettata la norma che prevede che la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, come infatti era nel caso in questione.
Ma le anomalie per cui tale sospensione sia da ritenere a mio avviso illegittima non finiscono qui: infatti nemmeno la quota di morosità era chiara: nella situazione definitiva contabile da Voi fornita risultano tre fatture inevase (all. 1); peccato però che nella fattura precedente a quella contestate e in altre, invece le fatture inevase indicate fossero CINQUE, per poi avere un’altra Vs. comunicazione di quattro fatture in stati do morosità, di cui tre riportate nella fattura citata e un'altra venuta fuori da chissà dove per totali dovuti DIFFERENTI tra loro, un caos incredibile (all. 2). Addirittura la fattura n°. 202501100327 presente in entrambi i documenti HA IMPORTI DIFFERENTI, e tale Vs. confusione si riscontra nel fatto che la liquidazione fatta da me è di 132,24 € contro i reali 126,77 € da Voi comunicati via mail successivamente alla liquidazione (all. 3).
Ma c’è dell’altro: tra le fatture morose da Voi comunicate, delle fatture con quote differenti si è già parlato; la n°. 2022011003768699 del 7.11.2022 venne inviata via mail con la dicitura “Gentile cliente, la tua bolletta web è ancora in preparazione e sarà presto disponibile” (all.4), ma non è MAI più stata comunicata quindi impossibile da pagare; della terza fattura in questione, la n°. 2023011001593308 del 8.5.2023, non È MAI ARRIVATA, non se ne ha alcuna traccia.
È evidente come tutte queste situazioni e incongruenze abbiano reso praticamente impossibile sanare tempestivamente ma soprattutto con precisione le citate morosità.
E queste difficoltà, esclusivamente da Voi provocate, insieme alle gravi inadempienze della Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr, abbiano INEQUIVOCABILMENTE RESO ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE IDRICA e di conseguenza l’imposto ADDEBITO DELLE SPESE DI RIATTIVAZIONE LIMITAZIONE, CAUSALE OLTRETUTTO ERRATA, VISTO CHE SI È TRATTATO DI UNA SOSPENSIONE E NON DI UNA LIMITAZIONE IDRICA (All. 5).
PER TUTTO QUANTO DETTAGLIATAMENTE E PUNTUALMENTE SOPRA ESPOSTO, SI CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLA FATTURA N°. 2026011002511202 DEL 08/07/2026, CON CONSEGUENTE EMISSIONE DI NUOVA FATTURA CON ADDEBITI CORRETTI.
IN VIRTU’ DI QUESTO RECLAMO E IN ATTESA DI SOLUZIONE, SI DIFFIDA DALL’INVIARE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER LA FATTURA IN CONTENZIOSO.
SI RESTA IN ATTESA DI VS. RISCONTRO.
DISTINTI SALUTI.
Roma 21 Settembre 2026.
Rag. Davide Viola.