OGGETTO: Reclamo formale, contestazione preventivo e richiesta di riparazione in Garanzia Commerciale del Costruttore
Dispositivo: Samsung Galaxy Z Flip 7 – Modello: SM-F766BDBHEUE
IMEI: 352648381613223
Riferimento Pratica Assistenza: 4295173661
Ricevuta di consegna n°: 638719 (STM ELETTRONICA SRL)
Il sottoscritto Francesco Gallo, residente a Mendicino (CS), C.F. GLLFNC76P11D086H, formula con la presente formale reclamo e contestazione contro il pretestuoso rifiuto di riparazione in garanzia del dispositivo in oggetto.
PREMESSO CHE
• In data 11/09/2025, il sottoscritto acquistava il dispositivo Samsung Galaxy Z Flip 7 (Modello SM-F766BDBHEUE, IMEI 352648381613223), come da fattura d’acquisto n. C12020251000441994, beneficiando della garanzia commerciale del costruttore Samsung della durata di due anni (scadenza 11/09/2027);
• Durante il normale e corretto utilizzo del dispositivo, si manifestava improvvisamente un evidente malfunzionamento del display interno: la comparsa di una linea nera centrale in corrispondenza della piegatura, il blocco totale del touch screen nella porzione superiore (con impossibilità di accedere alla barra di stato) e successivi lampeggi diffusi del pannello;
• In data 23/06/2026, il telefono veniva consegnato presso il centro assistenza autorizzato Samsung “STM ELETTRONICA SRL” di Rende (CS) per il ripristino in garanzia;
• In data 25/06/2026, il centro assistenza respingeva la copertura emettendo un preventivo a pagamento con la generica dicitura: “FUORI GARANZIA DANNO PROVOCATO. CHIUSURA ACCIDENTALE DI CORPI ESTRANEI ALL'INTERNO DEL FLIP. LAVORI DA ESEGUIRE: SOSTITUZIONE DISPLAY PRINCIPALE”. Per le vie brevi, i tecnici attribuivano il danno a un "microscopico puntino" visibile solo al microscopio nell'angolo inferiore destro, in prossimità di un lieve e naturale sollevamento della pellicola protettiva;
• I successivi reclami telefonici aperti con il vostro Servizio Clienti (gestiti dall'operatore Alessio in data 29/06/2026 e 30/06/2026) si concludevano con un arbitrario rifiuto di riconoscimento della garanzia. Si ritiene necessario sottolineare che, durante le conversazioni telefoniche col suddetto operatore, lo scrivente ha espressamente richiamato il Codice del Consumo e richiesto l’assolvimento dell’onere della prova; tuttavia, con affermazioni gravemente scorrette e lesive della trasparenza commerciale, è stato comunicato che "Samsung non deve dimostrare nulla a lei, in quanto queste sono le procedure" ed, infatti, ad oggi, a parte la stringata nota del preventivo, nessuna comunicazione e/o approfondimento tecnico è stato trasmesso al sottoscritto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO CONTESTA FERMAMENTE IL RIFIUTO PER I SEGUENTI MOTIVI:
1. ASSENZA DI PROVA TECNICA E DEL NESSO CAUSALE: Il dispositivo si presenta strutturalmente perfetto su cerniere e cornici. Un microscopico granello o un confinato sollevamento della pellicola nell'angolo inferiore destro non hanno alcuna compatibilità tecnica con un guasto diffuso sull'intero pannello e sul touch screen della porzione superiore opposta. È vostro preciso dovere di trasparenza dimostrare rigorosamente, con relazioni tecniche oggettive e non con semplici asserzioni su un preventivo, il nesso di causalità diretto tra l'asserito "corpo estraneo" e il collasso totale dello schermo. Ai sensi del Codice del Consumo e della normativa sulla garanzia, la decadenza della stessa non può essere applicata in modo generico o automatico basandosi su supposizioni: è onere del produttore/centro assistenza dimostrare rigorosamente, con perizia tecnica oggettiva, il nesso di causalità diretto tra i suddetti segni superficiali e l'improvvisa rottura del pannello pieghevole interno. Nei primi 12 mesi dalla consegna, infatti, il produttore ha l’obbligo legale di fornire una prova contraria oggettiva e verificabile tramite esaustiva documentazione (perizia scritta con evidenze tecniche e prove fotografiche/strumentali).
2. NATURA SERIALE DEL DIFETTO: Le problematiche emerse sono tipiche dello Z Flip 7, come ampiamente noto e documentato anche sul web. Il cedimento del pannello lungo la linea di piegatura centrale, durante le normali e quotidiane manovre di apertura e chiusura, costituisce un fenomeno ampiamente noto, documentato e ricorrente per questa specifica tecnologia costruttiva, configurando un difetto intrinseco del prodotto e non un danno indotto dall'utente. La classificazione del danno come "provocato" appare pertanto del tutto arbitraria, pretestuosa e priva di fondamento causale dimostrato.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto RICHIEDE E DIFFIDA codesta società a provvedere all'immediato annullamento del preventivo di addebito e al ripristino della conformità del dispositivo mediante riparazione totalmente gratuita in regime di garanzia, da eseguirsi entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della presente.
In subordine, al solo fine di comporre bonariamente la presente controversia ed evitare il ricorso alle vie legali, il sottoscritto si dichiara sin d’ora disponibile a valutare una proposta transattiva o una soluzione commerciale alternativa che risulti equa e proporzionata.
In difetto di riscontro positivo entro il termine indicato, mi riserverò di tutelare i miei diritti in ogni sede opportuna, provvedendo a segnalare l'accaduto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta, nonché a procedere per vie legali tramite Associazione dei Consumatori.
Distinti saluti.
Francesco Gallo