Reclamo

L. C.

A: Ge.Ri. GESTIONE RISCHI srl

26/03/2024

che il recupero dei crediti presso l’abitazione del debitore deve avvenire nel rispetto delle norme di legge. Infatti, l’articolo 615 del Codice di Procedura Civile stabilisce che l’esecuzione forzata presso il domicilio del debitore può essere effettuata solo da parte di un ufficiale giudiziario o di un agente di esecuzione. Queste figure professionali sono autorizzate a svolgere l’attività di recupero crediti e devono agire nel rispetto delle disposizioni di legge.


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