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No accettano disconoscimento

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Attivazione del servizio

Reclamo

E. C.

A: AXPO ITALIA S.p.A.

09/04/2024

Non accettano il disconoscimento dei contratti stipulati luce e gas ma non con me

Messaggi (1)

AXPO ITALIA S.p.A.

A: E. C.

10/05/2024

Cliente: ELISABETTA CARRIERACodice Cliente: 00635349Consulente: 4010Ticket N° : 03640334Contatore: IT001E71023360 - 00882601614502Servizio: Energia Elettrica - GasTipologia della fornitura: DomesticoSpettabile Altroconsumo,in merito alla comunicazione del 10.04.2024, ticket nr 03640334, relativa alle forniture pod IT001E71023360 e pdr 00882601614502, confermiamo che, come precedentemente comunicato alla Sig. Elisabbetta Carriera, mancano i presupposti per accogliere il Suo reclamo.Il numero di telefono 3348002342 e l’indirizzo e-mail carrieraelisabetta@gmail.com utilizzati in fase di sottoscrizione del contratto hanno valore di firma e la scrivente non è responsabile dell’errato utlizzo dei Suoi dati personali, per giunta se quest’ultimi vengono gestiti consapevolmente, come da lei comunicato, da diversi utenti.Al fine di redimere definitivamente la questione, La invitiamo ad attivare la procedura di conciliazione, in modo tale da avere un contraddittorio Fornitore – Distributore – Cliente.In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care al numero verde 800.620.520, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18. Casi di indennizzo automatico – Delibera 21 luglio 2016, 413/2016/R/comIn caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità (tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari), il venditore corrisponde al cliente finale, automaticamente e in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 euro.a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.L’indennizzo Le verrà corrisposto nella prima fattura utile e comunque non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto da parte del venditoreIl venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 45, comma 45.6, dell’allegato A della deliberazione n. 333/07; b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Articolo 9, comma 9.3.In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care ai riferimenti riportati in calce alla presente.Servizio di conciliazioneDall'1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, i clienti finali ed i prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.E' possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto all'esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall'Autorità (il venditore ha 40 giorni solari per rispondere al reclamo). Il cliente finale (o il suo delegato) può presentare la richiesta di attivazione della procedura non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo all'esercente e non oltre un anno di tempo dalla data di invio del reclamo, tramite il portale predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e gestito da Acquirente Unico disponibile all’indirizzo s:www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htmDati personali trattati per indagine di qualità dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) La informiamo che potrà essere contattato telefonicamente oppure via e-mail, ai recapiti da Lei forniti o a quelli forniti da suo delegato, da una società di ricerca di mercato, per verificare la Sua disponibilità o quella della persona/ente da Lei delegato, a partecipare ad un'indagine sulla qualità della risposta ricevuta al reclamo o alle richieste di informazione. L’indagine è funzionale all’assolvimento di compiti istituzionali dell’ARERA, in particolare allo svolgimento di rilevazioni demoscopiche della soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi (art. 2, comma 12, lettere i), l), e n) e comma 23) della legge 481/95) al fine di verificare periodicamente la qualità delle prestazioni e la loro efficacia attraverso la valutazione dei clienti. L’indagine sarà svolta per conto di ARERA dalla società IZI S.p.a. mediante la somministrazione di un questionario o l’invio di uno o più questionari; i dati e le informazioni raccolti attraverso i questionari saranno utilizzati, per le finalità dell’indagine, solo in forma aggregata e anonimizzata. I dati di contatto da Lei forniti o quelli forniti da suo delegato nella gestione del reclamo o della richiesta di informazioni saranno trattati dall’ARERA, Titolare del Trattamento, nel rispetto del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). Per ulteriori informazioni può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 80016665. Per accedere al testo dell’Informativa , cliccare al seguente link s:www.arera.it/it/consumatori/consumatori_ele.htm oppure s:www.arera.it/it/consumatori/consumatori_gas.htm.Cordiali saluti,Consulente 4010Il team Pulsee


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