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RICHIESTA ASSISTENZA: Grave inadempimento contrattuale e totale difformità del servizio – Concerto

In lavorazione Pubblico

Friends & Partners s.p.a.

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Tipologia di problema:

Qualità del servizio

Reclamo

G. P.

A: Friends & Partners s.p.a.

02/11/2026

Oggetto: Grave inadempimento contrattuale e difformità del servizio – Richiesta di rimborso integrale per biglietti a visibilità ostruita (Ordine n. 1285490831) In data 23/12/2025 ho acquistato tramite TicketOne n. 4 biglietti per il concerto di Annalisa del 09/05/2026 presso l'Arena Santa Giulia di Milano (Ordine n. 1285490831 - Primo Anello Cat 2, Blocco B8, Fila 21, Posti dal 38 al 41) per un totale di € 335,28. I biglietti sono stati venduti a tariffa intera senza alcuna segnalazione di "visibilità limitata" o ostruita. All'arrivo nello spazio assegnato, è emersa una totale e assoluta difformità tra il servizio acquistato e quello erogato: Come ampiamente documentato dalle fotografie allegate (20260509_205706.jpg e 20260509_211551.jpg), la visuale verso il palco era interamente azzerata e ostruita da imponenti barriere e inferriate di sicurezza metalliche posizionate esattamente ad altezza occhi. La problematica è stata segnalata tempestivamente al personale di sala in loco prima dell'inizio dello spettacolo. Gli stessi operatori hanno confermato l'inidoneità di tali posti alla vendita per totale assenza di visibilità, dichiarando tuttavia l'impossibilità di ricollocarci per esaurimento dei posti disponibili. Si configura un evidente caso di inadempimento contrattuale per erogazione di servizio non conforme (aliud pro alio) e violazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Sia TicketOne che l'organizzatore Friends & Partners S.p.A. hanno respinto il reclamo formale trincerandosi dietro le clausole del loro "Manuale dello Spettatore" (secondo cui il posto sarebbe stato "comunque fruito" per la semplice presenza fisica nell'arena). Tale interpretazione è palesemente vessatoria e nulla, poiché la prestazione essenziale del contratto (la visione dello spettacolo) è stata del tutto impedita da un vizio difforme non dichiarato al momento della vendita. Alla luce di quanto sopra e dell'evidenza fotografica allegata, richiedo il rimborso integrale della somma di € 335,28 versata per l'acquisto dei titoli di ingresso. Distinti saluti

Messaggi (2)

Friends & Partners s.p.a.

A: G. P.

02/11/2026

Gentile Spettatore, facciamo seguito alla Sua comunicazione relativa al concerto di Annalisa del 9 maggio 2026 presso l'Arena Santa Giulia di Milano, con riferimento ai quattro Titoli di Ingresso acquistati per il settore Primo Anello Cat. 2, Blocco B8, fila 21, posti dal 38 al 41. In merito a quanto segnalato, precisiamo che le strutture da Lei menzionate costituiscono elementi strutturali permanenti della Venue e non installazioni temporanee predisposte in occasione dello spettacolo. A tal proposito, riteniamo opportuno chiarire che la dicitura «visibilità limitata», quando prevista e indicata sui Titoli di Ingresso, si riferisce a specifiche tipologie di posti caratterizzate da una posizione particolare rispetto al palco, ad esempio i settori laterali, dai quali la visuale risulta non frontale. Tale classificazione non riguarda invece la presenza di elementi strutturali permanenti della Venue, quali barriere o inferriate, che fanno parte della configurazione architettonica dell'impianto e non costituiscono una specifica categoria commerciale di posto a visibilità limitata. Ricordiamo inoltre che, come previsto dal Manuale dello Spettatore di Friends Partners, lo Spettatore è tenuto a segnalare al personale preposto eventuali problematiche relative alla posizione del posto entro l'orario di inizio dello Show, così da consentire all'Organizzatore di valutare, ove possibile, eventuali soluzioni alternative. L'eventuale ricollocazione resta comunque subordinata alla concreta disponibilità di posti alternativi e alla valutazione delle motivazioni segnalate. Il Manuale precisa altresì che, qualora lo spettacolo sia stato comunque fruito, il mancato accoglimento di una richiesta di spostamento del posto, anche se presentata nei termini previsti, non dà diritto allo Spettatore di ottenere il rimborso del prezzo del Titolo di Ingresso né altre somme a titolo risarcitorio o di indennizzo. Nel caso in esame, prendiamo atto di quanto da Lei riferito in merito alla segnalazione effettuata al personale in loco e all'impossibilità di procedere a una ricollocazione per indisponibilità di posti alternativi. Tuttavia, considerato che lo spettacolo è stato fruito, tale circostanza non costituisce un presupposto per il riconoscimento del rimborso richiesto. Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di rimborso integrale di € 335,28. Cordialmente Servizio Clienti Friends PartnersMagellano Concerti www.friendsandpartners.it - www.magellanoconcerti.it PRIVACY POLICY: Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. Informativa completa qui: s:www.friendsandpartners.itrivacy-policy/. TICKETING POLICY: Le ricordiamo di acquistare i biglietti per i nostri Spettacoli esclusivamente attraverso i canali autorizzati alla vendita dei biglietti. La invitiamo, in particolare, a non acquistare i biglietti nei c.d. mercati paralleli o secondari per evitare l’elevato rischio di incorrere in prezzi maggiorati, biglietti falsi e non validi e per evitare di alimentare l’annosa piaga del “Secondary Ticketing”, che crea un grosso danno al pubblico e alla musica dal vivo. Per la medesima ragione, Le ricordiamo che FP vieta a chiunque sia in possesso di un biglietto per l’ingresso ai suoi Spettacoli di offrirlo in vendita attraverso piattaforme/siti on line, così come vieta di rivendere i biglietti a terzi con qualsiasi modalità e a qualsiasi prezzo. Questa email è un servizio di FriendsAndPartners. Fornito da Zendesk. Il 2 novembre 2026 alle ore 13:15:56 UTC, Reclami reclami@altroconsumo.it ha scritto:

G. P.

A: Friends & Partners s.p.a.

03/11/2026

Prendo atto della risposta di Friends & Partners S.p.A., la cui ricostruzione è giuridicamente inaccettabile e travisa la realtà dei fatti. Desidero ribadire con la massima chiarezza i seguenti punti fondamentali: 1) Ammissione del personale di sala: Il personale in loco, da me tempestivamente interpellato, ha esplicitamente dichiarato ed ammesso che tali posti NON avrebbero dovuto essere messi in vendita proprio a causa dell'ostruzione totale causata dalle sbarre di sicurezza. Gli stessi operatori hanno tentato di procedere con un ricollocamento, non riuscendoci unicamente per via del "sold out" dell'impianto. 2) Valutazione della visuale solo a spettacolo iniziato: È del tutto pretestuoso e irragionevole pretendere che lo spettatore abbandoni la sala prima dell'inizio dello Show. Solamente a luci spente e con l'inizio della performance artistica è possibile constatare la reale ed effettiva gravità dell'ostruzione visiva verso il palco. 3) Mancato spostamento per cause imputabili all'Organizzatore: L'impossibilità di ricollocarci non è dipesa da una nostra rinuncia, ma da un deficit organizzativo del promoter che ha venduto posti inidonei senza avere margine di gestione in sala. 4) Definizione pretestuosa di "Visibilità Limitata": Sostenere che le sbarre metalliche costituiscano un mero "elemento strutturale permanente" per giustificare la mancata segnalazione in fase d'acquisto costituisce una distinzione meramente pretestuosa e priva di rilievo giuridico. Qualsiasi ostacolo fisico — temporaneo o permanente — che si frapponga in modo cieco ad altezza occhi costituisce un'ostruzione della visibilità che DEVE essere informata all'acquirente. Omettere tale difetto integra una condotta commerciale ingannevole (Art. 21 Codice del Consumo). 5) Assenza di "fruizione": Rimanere fisicamente nel settore per mancanza di posti alternativi (dopo la formale ammissibilità della problematica da parte del vostro personale) non equivale a "fruire dello spettacolo". L'esperienza visiva dell'evento artistico è stata azzerata, determinando un grave difetto di conformità che integra nei fatti un sostanziale aliud pro alio. Alla luce di quanto sopra e dell'incontestabile documentazione fotografica allegata, confermo la richiesta di rimborso integrale dell'importo di € 335,28.


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