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Richiesta definizione bonaria controversia easyJet KCS8TP3 nell’ambito della conciliazione ART

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Voli - Modifiche e cancellazioni

Reclamo

A. G.

A: EASYJET

03/08/2026

Spett.le easyJet, il sottoscritto Andrea Giovanni Ganci, anche nell’interesse della figlia minorenne compresa nella medesima prenotazione, sottopone nuovamente la controversia relativa alla prenotazione KCS8TP3, questa volta attraverso il servizio Reclama Facile di Altroconsumo. Il 4 luglio 2026 avremmo dovuto viaggiare sul volo diretto EJU3549 da Milano Malpensa a Catania. A seguito della cancellazione del volo, easyJet ci ha riprotetto sull’itinerario Milano Malpensa-Londra Gatwick-Catania del 6 luglio 2026, composto dai voli EJU8302 ed EZY8285. Il transito nel Regno Unito non era stato scelto autonomamente, ma derivava esclusivamente dalla riprotezione assegnata dalla compagnia. Il 5 luglio 2026 ho ricevuto una comunicazione easyJet relativa all’Electronic Travel Authorisation, nella quale veniva indicato che l’ETA “potrebbe essere richiesta”, senza chiarire se durante lo scalo a Gatwick fosse necessario attraversare il controllo di frontiera britannico. Proprio per adempiere diligentemente al mio obbligo di verificare la documentazione necessaria, il 5 luglio 2026 ho contattato preventivamente il Servizio Clienti easyJet. Durante la telefonata ho chiesto espressamente se l’ETA fosse necessaria per lo specifico itinerario Milano Malpensa-Londra Gatwick-Catania assegnatomi dalla compagnia. L’operatore easyJet mi ha comunicato che l’ETA non era necessaria e che sarebbero stati sufficienti i passaporti. Il 6 luglio 2026 mi sono quindi presentato regolarmente all’aeroporto di Milano Malpensa con mia figlia minorenne. Durante le operazioni di imbarco sul volo EJU8302, il personale easyJet mi ha invece comunicato che l’ETA era obbligatoria e che l’informazione precedentemente fornita dal call center era errata. Ho tentato immediatamente di ottenere le autorizzazioni. L’ETA di mia figlia è stata approvata, mentre non sono riuscito a completare la mia richiesta in tempo utile e mi è stato negato l’imbarco. In quel contesto, mentre contestavo l’informazione errata ricevuta dal call center, un’operatrice easyJet mi ha dichiarato: “È un suo diritto fare ricorso”. Dopo il mancato imbarco non mi sono stati offerti assistenza, una nuova riprotezione, informazioni scritte sui miei diritti o una soluzione alternativa per raggiungere la destinazione finale. Mi sono quindi trovato a dover organizzare autonomamente e nell’immediatezza un trasferimento in automobile dalla Lombardia alla Sicilia insieme a mia figlia minorenne, affrontando una lunga attesa aeroportuale, il caldo intenso di quella giornata e un pernottamento intermedio. Le spese complessivamente sostenute ammontano a euro 347,89 e comprendono pernottamento, carburante, pedaggi autostradali, attraversamento dello Stretto, ETA della passeggera minorenne e tassa di soggiorno. Seguendo le indicazioni ricevute dal Servizio Clienti easyJet, ho presentato tramite il modulo Welfare una richiesta documentata per euro 322,27. EasyJet ha respinto integralmente tale richiesta, richiamando l’assenza della documentazione di viaggio. La risposta non affronta tuttavia il punto centrale della controversia: avevo contattato preventivamente easyJet proprio per verificare la documentazione richiesta e avevo agito facendo affidamento sull’informazione specifica ricevuta dal suo Servizio Clienti. La compagnia non ha inoltre comunicato di aver verificato le telefonate del 5 luglio 2026, nonostante le mie reiterate richieste di conservazione e accesso alle registrazioni, alle eventuali trascrizioni, alle note degli operatori, ai log e ai metadati. La più recente risposta easyJet si limita nuovamente a richiamare la responsabilità generale del passeggero sui documenti di viaggio e mi invita a ricontattare lo stesso Servizio Clienti telefonico dal quale è stata ricevuta l’informazione contestata. La medesima risposta afferma inoltre che posso rispondere direttamente all’email, nonostante una mia precedente replica avesse generato un messaggio automatico secondo cui la relativa casella non era monitorata. Il successivo volo EZY8285 Londra Gatwick-Catania del 6 luglio 2026 è stato inoltre cancellato per la chiusura dell’aeroporto di Catania dovuta all’attività vulcanica. Non contesto il mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria collegato alla circostanza eccezionale. Resta tuttavia irrisolto il distinto rimborso del prezzo della tratta cancellata e non utilizzata, pari a euro 185,98 per i due passeggeri, richiesto separatamente alla compagnia. È stato inoltre richiesto il rimborso della tratta di ritorno EJU3544 Catania-Milano Malpensa del 18 luglio 2026, pari a euro 87,98, non utilizzata perché il trasferimento alternativo in automobile ha reso necessario riportare il veicolo al Nord. La controversia è attualmente oggetto del procedimento di conciliazione ART n. IC/61161/2026. Dopo una prima archiviazione, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha riesaminato il fascicolo e ha comunicato espressamente che il disservizio centrale è la cancellazione del volo e che l’istanza deve considerarsi ammissibile. ART ha quindi annullato l’archiviazione. Il procedimento risulta nuovamente avviato, con easyJet Airline Company Ltd quale controparte, ed è attualmente in attesa della nomina del conciliatore. La presente comunicazione: - non costituisce duplicazione delle richieste economiche già formulate; - non comporta alcuna richiesta di doppio pagamento; - è finalizzata a ottenere una definizione complessiva e bonaria della controversia, anche nell’ambito del procedimento ART già aperto. Qualsiasi somma eventualmente rimborsata o riconosciuta da easyJet per le medesime voci dovrà essere detratta dall’importo complessivamente richiesto. Con il supporto di Altroconsumo, chiedo pertanto a easyJet di: 1. riesaminare complessivamente la vicenda, senza limitarsi al richiamo generale delle condizioni di trasporto; 2. verificare le telefonate intercorse con il Servizio Clienti il 5 luglio 2026; 3. comunicare se esistano registrazioni, trascrizioni, note degli operatori, log o metadati relativi alle conversazioni; 4. chiarire quale informazione risulti essere stata fornita dall’operatore sulla necessità dell’ETA durante lo scalo a Gatwick; 5. rimborsare le spese sostenute in conseguenza del mancato imbarco; 6. rimborsare il prezzo della tratta EZY8285 cancellata e non utilizzata, oltre alla quota di tasse e servizi accessori associati; 7. valutare il rimborso della tratta di ritorno EJU3544 non utilizzata quale conseguenza del trasferimento alternativo in automobile; 8. formulare una proposta ragionevole per la definizione bonaria della controversia anche nel procedimento ART IC/61161/2026. Resto in attesa di una risposta specifica sui punti indicati e di una proposta concreta, evitando un’ulteriore risposta standard limitata alla ripetizione delle condizioni generali di trasporto. Cordiali saluti Andrea Giovanni Ganci Prenotazione easyJet: KCS8TP3 Procedimento ART: IC/61161/2026 Pratica di consulenza Altroconsumo: 15445816


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