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Richiesta di assistenza per contestazione di quattro penali contrattuali Park&Control S.r.l.

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

R. P.

A: Park & Control

16/09/2026

Spettabile Altroconsumo, il sottoscritto Roberto Perga, proprietario del veicolo targato FJ593VC, con la presente richiede il Vostro supporto in merito a quattro richieste di pagamento di penali contrattuali ricevute dalla società Park&Control S.r.l., tutte relative a presunte violazioni delle condizioni di parcheggio presso l'area commerciale sita in Via Zambelli 5, Portoferraio (LI). Dettaglio delle sanzioni ricevute: · Penale n. 1260750692 del 29/07/2026, importo € 50,00, sosta di 6 ore e 42 minuti, scadenza 17/09/2026. · Penale n. 1260750694 del 30/07/2026, importo € 50,00, sosta di 4 ore e 55 minuti, scadenza 18/09/2026. · Penale n. 1260826635 del 03/08/2026, importo € 50,00, sosta di 9 ore e 42 minuti, scadenza 22/09/2026. · Penale n. 1260835863 del 13/08/2026, importo € 30,00, sosta di 3 ore e 28 minuti, scadenza 02/10/2026. Tutte le comunicazioni mi sono state recapitate a mezzo posta ordinaria in data 09/09/2026, quindi con notevole ritardo rispetto alle date delle presunte violazioni. La società mi intima il pagamento entro 50 giorni dalla violazione. Profili di illegittimità che intendo contestare: 1. Vessatorietà della clausola penale per manifesta sproporzione (artt. 33 e 34 Cod. Consumo). La penale richiesta di € 50,00 per un superamento del tempo di sosta di poche ore risulta manifestamente sproporzionata rispetto al danno effettivo subito dal gestore. L'art. 33, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) presume vessatorie le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale di importo manifestamente eccessivo. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la vessatorietà di penali analoghe in contratti con i consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 19/05/2023, n. 8565), ritenendole manifestamente sproporzionate. 2. Omologazione del sistema di rilevamento targhe. La società basa l'accertamento esclusivamente su un sistema automatico di lettura targhe. La Corte di Cassazione, sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 414, ha statuito che, in caso di contestazione, la Pubblica Amministrazione ha l'onere di provare la corretta funzionalità dell'apparecchio mediante la produzione della certificazione di omologazione e della taratura periodica. Sebbene tale pronuncia riguardi apparecchiature utilizzate dalla P.A., il principio è richiamato anche con riferimento a sistemi di rilevazione impiegati da soggetti privati per finalità sanzionatorie (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2164/2023). La società non ha fornito alcuna prova dell'omologazione del sistema. 3. Mancata identificazione del conducente e assenza di contratto con il sottoscritto. Il sistema di rilevamento targhe rileva esclusivamente la targa del veicolo, non l'identità di chi si trova alla guida. Il rapporto contrattuale si perfeziona con chi effettivamente parcheggia, non con il proprietario del mezzo. La Corte di Cassazione, sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1957, ha chiarito che l'art. 2054 c.c. riguarda la responsabilità per danni da circolazione, non le penali contrattuali, e non può essere invocato per attribuire automaticamente la responsabilità della violazione contrattuale al proprietario del veicolo. Nel caso specifico, preciso di non essere io alla guida del veicolo, in quanto non guido quella macchina. Di conseguenza, nessun contratto può essermi imputato e nessuna penale può essermi richiesta. 4. Natura contrattuale e doppia sottoscrizione. Il rapporto si perfeziona, secondo la tesi della società, come offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c. mediante la semplice immissione del veicolo. Tuttavia, l'art. 1341, comma 2, c.c. richiede l'approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4140/2024, ha statuito che per escludere la natura vessatoria di una clausola non è sufficiente la mera presenza di avvocati o una generica trattativa, ma il professionista deve provare l'esistenza di una trattativa specifica, individuale ed effettiva sulla singola clausola. Non risulta che io abbia mai sottoscritto alcuna approvazione specifica delle clausole penali contenute nel regolamento. 5. Mancanza di conoscibilità delle condizioni contrattuali e impossibilità di accettazione. Dopo un mio sopralluogo, ho potuto constatare che il cartello contenente le condizioni contrattuali è posizionato in modo tale che non sia possibile leggerlo appena si entra nel parcheggio, ma solo dopo aver parcheggiato. Questo impedisce di fatto all'utente di conoscere le condizioni prima di accettarle. L'art. 1341 c.c. richiede che le condizioni generali siano conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. Inoltre, l'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Consumo presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con il professionista. L'art. 35, comma 1, Cod. Consumo impone che le clausole siano scritte in modo chiaro e comprensibile. Se la clausola non è conoscibile prima dell'ingresso, non può ritenersi validamente accettata. Pertanto, chi era alla guida non avrebbe potuto accettare termini che non erano noti al momento dell'ingresso. Azioni già intraprese: non ho effettuato alcun pagamento. Ho documentato fotograficamente la cartellonistica presente nel parcheggio, che conferma la collocazione tardiva delle condizioni. Richieste: chiedo il Vostro intervento per ottenere l'annullamento delle quattro penali e di ogni ulteriore addebito; accertare che non ero alla guida e che non ho accettato alcun termine contrattuale; ricevere assistenza legale nella gestione dell'eventuale contenzioso; valutare l'opportunità di un'azione collettiva contro Park&Control per le pratiche vessatorie. Resto a disposizione per fornire ogni documentazione integrativa (copia delle lettere, foto dei cartelli, etc.).


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