Richiesta di assistenza per contestazione di quattro penali contrattuali Park&Control S.r.l.
Tipologia di problema:
AltroReclamo
R. P.
A: Park & Control
Spettabile Altroconsumo, il sottoscritto Roberto Perga, proprietario del veicolo targato FJ593VC, con la presente richiede il Vostro supporto in merito a quattro richieste di pagamento di penali contrattuali ricevute dalla società Park&Control S.r.l., tutte relative a presunte violazioni delle condizioni di parcheggio presso l'area commerciale sita in Via Zambelli 5, Portoferraio (LI). Dettaglio delle sanzioni ricevute: · Penale n. 1260750692 del 29/07/2026, importo € 50,00, sosta di 6 ore e 42 minuti, scadenza 17/09/2026. · Penale n. 1260750694 del 30/07/2026, importo € 50,00, sosta di 4 ore e 55 minuti, scadenza 18/09/2026. · Penale n. 1260826635 del 03/08/2026, importo € 50,00, sosta di 9 ore e 42 minuti, scadenza 22/09/2026. · Penale n. 1260835863 del 13/08/2026, importo € 30,00, sosta di 3 ore e 28 minuti, scadenza 02/10/2026. Tutte le comunicazioni mi sono state recapitate a mezzo posta ordinaria in data 09/09/2026, quindi con notevole ritardo rispetto alle date delle presunte violazioni. La società mi intima il pagamento entro 50 giorni dalla violazione. Profili di illegittimità che intendo contestare: 1. Vessatorietà della clausola penale per manifesta sproporzione (artt. 33 e 34 Cod. Consumo). La penale richiesta di € 50,00 per un superamento del tempo di sosta di poche ore risulta manifestamente sproporzionata rispetto al danno effettivo subito dal gestore. L'art. 33, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) presume vessatorie le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale di importo manifestamente eccessivo. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la vessatorietà di penali analoghe in contratti con i consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 19/05/2023, n. 8565), ritenendole manifestamente sproporzionate. 2. Omologazione del sistema di rilevamento targhe. La società basa l'accertamento esclusivamente su un sistema automatico di lettura targhe. La Corte di Cassazione, sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 414, ha statuito che, in caso di contestazione, la Pubblica Amministrazione ha l'onere di provare la corretta funzionalità dell'apparecchio mediante la produzione della certificazione di omologazione e della taratura periodica. Sebbene tale pronuncia riguardi apparecchiature utilizzate dalla P.A., il principio è richiamato anche con riferimento a sistemi di rilevazione impiegati da soggetti privati per finalità sanzionatorie (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2164/2023). La società non ha fornito alcuna prova dell'omologazione del sistema. 3. Mancata identificazione del conducente e assenza di contratto con il sottoscritto. Il sistema di rilevamento targhe rileva esclusivamente la targa del veicolo, non l'identità di chi si trova alla guida. Il rapporto contrattuale si perfeziona con chi effettivamente parcheggia, non con il proprietario del mezzo. La Corte di Cassazione, sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1957, ha chiarito che l'art. 2054 c.c. riguarda la responsabilità per danni da circolazione, non le penali contrattuali, e non può essere invocato per attribuire automaticamente la responsabilità della violazione contrattuale al proprietario del veicolo. Nel caso specifico, preciso di non essere io alla guida del veicolo, in quanto non guido quella macchina. Di conseguenza, nessun contratto può essermi imputato e nessuna penale può essermi richiesta. 4. Natura contrattuale e doppia sottoscrizione. Il rapporto si perfeziona, secondo la tesi della società, come offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c. mediante la semplice immissione del veicolo. Tuttavia, l'art. 1341, comma 2, c.c. richiede l'approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4140/2024, ha statuito che per escludere la natura vessatoria di una clausola non è sufficiente la mera presenza di avvocati o una generica trattativa, ma il professionista deve provare l'esistenza di una trattativa specifica, individuale ed effettiva sulla singola clausola. Non risulta che io abbia mai sottoscritto alcuna approvazione specifica delle clausole penali contenute nel regolamento. 5. Mancanza di conoscibilità delle condizioni contrattuali e impossibilità di accettazione. Dopo un mio sopralluogo, ho potuto constatare che il cartello contenente le condizioni contrattuali è posizionato in modo tale che non sia possibile leggerlo appena si entra nel parcheggio, ma solo dopo aver parcheggiato. Questo impedisce di fatto all'utente di conoscere le condizioni prima di accettarle. L'art. 1341 c.c. richiede che le condizioni generali siano conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. Inoltre, l'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Consumo presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con il professionista. L'art. 35, comma 1, Cod. Consumo impone che le clausole siano scritte in modo chiaro e comprensibile. Se la clausola non è conoscibile prima dell'ingresso, non può ritenersi validamente accettata. Pertanto, chi era alla guida non avrebbe potuto accettare termini che non erano noti al momento dell'ingresso. Azioni già intraprese: non ho effettuato alcun pagamento. Ho documentato fotograficamente la cartellonistica presente nel parcheggio, che conferma la collocazione tardiva delle condizioni. Richieste: chiedo il Vostro intervento per ottenere l'annullamento delle quattro penali e di ogni ulteriore addebito; accertare che non ero alla guida e che non ho accettato alcun termine contrattuale; ricevere assistenza legale nella gestione dell'eventuale contenzioso; valutare l'opportunità di un'azione collettiva contro Park&Control per le pratiche vessatorie. Resto a disposizione per fornire ogni documentazione integrativa (copia delle lettere, foto dei cartelli, etc.).
Messaggi (4)
Park & Control
A: R. P.
Gentile Cliente, con la presente siamo a comunicare che il controllo della sosta da noi svolto nelle aree in questione è partito in data 24/11/2025. La cartellonistica esposta in loco era dunque presente prima dell'inizio effettivo del servizio di controllo svolto attraverso il sistema di rilevamento targhe. A tale riguardo, alleghiamo immagini relative alla cartellonistica presente in loco con relativo regolamento consultabile anche tramite il links:www.park-control.it/regolamenti Qui di seguito riportiamo per completezza le relative clausole: “Art 1. Le presenti Condizioni generali di Contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra Park Control S.r.l. (PARKCONTROL) e l’Utente del Servizio di parcheggio nell’area di sosta ad uso privato. Eventuali diversi accordi speciali tra PARKCONTROL ed il singolo Utente, per la disciplina della sosta nel parcheggio che fossero eventualmente in contrasto avranno la precedenza sulle presenti Condizioni generali di contratto. 2. Oggetto del presente contratto è l’utilizzo dei posti auto nell’area di parcheggio di cui sopra. Sono escluse dal contratto la custodia, la sorveglianza e la concessione di coperture assicurative relativamente ad eventuali danni ai veicoli parcheggiati ed agli oggetti in essi contenuti; ciò vale anche in relazione alla presenza di telecamere ed all’utilizzo del sistema di rilevamento targhe, quest’ultimo volto esclusivamente alla regolamentazione ed al controllo della sosta, al fine di individuare le violazioni alle presenti Condizioni generali di contratto che disciplinano la sosta all’interno delle aree di parcheggio. 3. Con l’accesso nelle aree di parcheggio di cui al precedente articolo 1, l’Utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti Condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice civile. 4. La sosta è consentita in tutti gli stalli delimitati che si trovano all’interno dell’area di parcheggio, con possibilità di utilizzo esclusivo in favore dei soli Utenti dell’attività come indicato nella cartellonistica, i quali saranno autorizzati a sostare gratuitamente FINO AL TEMPO MASSIMO CONSENTITO DALLA CARTELLONISTICA ESPOSTA IN LOCO dall’ingresso all’interno dell’area medesima. Entro il suddetto termine, con il limite di due visite per ogni giorno, l’Utente, alla guida del proprio veicolo, dovrà uscire dall’area di parcheggio, al fine di non incorrere nella violazione delle presenti Condizioni generali. 5. Il periodo di sosta inizia quando il veicolo entra nel parcheggio e termina quando il veicolo esce dal parcheggio. 6. La durata della sosta viene registrata automaticamente tramite telecamere dotate di sistema di riconoscimento targhe, le quali rilevano marca, modello e targa del veicolo che accede e giorno ed orario di ingresso e di uscita dall’area di parcheggio. Non è richiesto alcun permesso di parcheggio. 7. In caso di violazione della durata massima di sosta, sarà applicata una penale contrattuale variabile in funzione del tempo di sforamento, come di seguito riportato: • € 30 per le eccedenze entro 60 minuti • € 50 per le eccedenze oltre i 60 minuti In entrambi i casi gli importi si intendono comprensivi € 15 come quota di rimborso delle spese amministrative sostenute per la contestazione della violazione. Nel caso in cui il veicolo dovesse rimanere parcheggiato per più giorni, sarà applicata una penale contrattuale di € 50 per ogni giorno o frazione di giorno di sosta abusiva, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione pari ad € 15, con un tetto massimo di € 250, per ciascun mese. Nel caso di veicolo con targa estera verrà applicato un ulteriore costo pari ad € 20 dovuto alle maggiori spese amministrative connesse all’identificazione del titolare. 8. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato con bollettino postale tramite versamento sul conto corrente postale, oppure con boni co bancario o attraverso altri metodi di pagamento eventualmente indicati nella lettera di invio della violazione, indicando il numero della penale e la targa dell’auto entro i 50 giorni successivi alla violazione. 9. Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 50 giorni dalla violazione comporterà l’addebito di ulteriori € 5 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo. 10. PARKCONTROL, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione (primo invio della violazione) entro i 35 giorni dalla violazione stessa pagabile entro 50 giorni. Nel caso di mancato pagamento della penale contrattuale (entro i 50 giorni previsti dalla violazione) PARKCONTROL si impegna ad inviare un’ulteriore lettera di contestazione (primo sollecito) entro i 95 giorni dalla violazione con l’addebito di ulteriori spese correlate alla gestione del ritardo pari da € 5. In caso di omesso pagamento entro i 110 giorni successivi alla violazione, PARKCONTROL si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre 165 giorni dalla violazione, una lettera di diffida e messa in mora (secondo sollecito) con un costo ulteriore di euro 60 a titolo di contributo spese legali. L’omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di PARKCONTROL dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste. 11. In caso di mancato pagamento spontaneo delle somme di cui agli artt. 7, 9 e 10, nonostante l’invio delle formali lettere di diffida ad adempiere, di cui al predetto articolo 10, PARKCONTROL sarà libera di agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile. Tale Regolamento è esposto presso l’ingresso e all’interno delle aree di parcheggio dell’esercizio commerciale, comprensivo di adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali ed integrato da ulteriori cartelli informativi posizionati in diversi punti delle aree di sosta e all’interno del supermercato. Tali ulteriori cartelli informativi rammentano che la sosta massima consentita è di 180 minuti e che l’accertamento del superamento di tale limite, con conseguente applicazione di una penale contrattuale, viene effettuato automaticamente tramite il sistema di rilevamento targhe. Appare, pertanto, evidente, che l’utenza può prendere visione preventivamente delle condizioni che regolamentano la sosta nelle aree di parcheggio di cui si discute e decidere se restare, nel rispetto delle sopracitate condizioni o, in caso di mancata accettazione, allontanarsi dal parcheggio tempestivamente, senza che nulla sia dovuto. Si ribadisce, inoltre, come il rapporto intercorso fra Lei e ParkControl S.r.l. si sia perfezionato a titolo di offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c., mediante la semplice immissione del veicolo nei luoghi de quibus. Con la conseguenza che deve ritenersi accettato il regolamento di parcheggio per come esposto nelle aree in questione, mettendo così l'utenza in condizione di essere edotta del contenuto giuridico dello stesso e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme regolamentari ivi contenute. Peraltro, l'importo richiesto è da considerarsi comprensivo anche delle spese sostenute per la contestazione della violazione, come parimenti esplicitato nel richiamato Regolamento di parcheggio; il che esclude, anche per questa considerazione, che la penale in questione possa essere considerata vessatoria, proprio in virtù di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 34 del codice del consumo, secondo cui la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Alla luce delle precedenti considerazioni, in ragione della natura dei servizi complessivamente considerati, delle circostanze in ragione delle quali è regolamentato l'utilizzo gratuito e le conseguenze delle violazioni, anche in relazione agli altri rapporti di natura commerciale tra Eurospin e la propria clientela, nella misura in cui sono collegati al rapporto di parcheggio, si ritiene che l'importo richiesto, a fronte della violazione commessa, sia del tutto congruo e legittimo. Per quanto riguarda l’impiego di telecamere per il rilevamento delle targhe delle autovetture che violano il Regolamento di parcheggio, Le precisiamo che il provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali indica che la videosorveglianza può essere utilizzata per fini molteplici, compresi la protezione della proprietà e l'acquisizione di prove. Recentemente, anche l'European Data Protection Board ha chiarito che è lecito raccogliere elementi di prova in vista di procedimenti giudiziari civili. In particolare, risulta lecito il trattamento relativo alla conservazione delle sole immagini che raffigurano gli autoveicoli e i relativi dati alfanumerici delle targhe, che hanno violato il Regolamento di parcheggio, per il periodo di tempo strettamente necessario all’avvio e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla legge. La base giuridica per il relativo trattamento non è il consenso, ma il rapporto contrattuale in essere tra ParkControl e i clienti, nonché la verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali a carico dei clienti medesimi. A tale riguardo, La invitiamo a consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali presente, come già chiarito, sia nelle aree di parcheggio, sul sito internet di ParkControl ed allegata, inoltre, alle lettere di richiesta di pagamento. Le informative privacy messe a disposizione degli interessati indicano in modo specifico la finalità del trattamento, nonché tutte le altre informazioni previste in materia dalla normativa vigente. Per tali motivi, il trattamento risulta lecito e proporzionale alle finalità, rese trasparenti agli interessati. Inoltre, Le precisiamo che l’art. 45, comma 6 del Codice della Strada e l’art.192, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice della strada, a cui Lei fa implicitamente riferimento, non sono applicabili nel caso di specie. L’art. 45, comma 6 stabilisce che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.” L’art. 192, comma 1 prevede che “Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.” Nel caso di specie, non si tratta di apparecchiature e/o mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative soggette alla disciplina del Codice della strada, bensì di una sistema di rilevamento targhe volto all’accertamento di violazioni al Regolamento di parcheggio, nell’ambito di un rapporto contrattuale di natura esclusivamente privatistica, a cui fa seguito l’applicazione di penali di natura contrattuale. Chiarito quanto sopra, di seguito il prospetto delle penali intestate al veicolo targato FJ593VC. CodiceTariffa parcheggioParcheggioData ingresso/scadenza sostaData emissione126092472650LI Eurospin Via Zambelli Portoferraio01/09/2026 14:3101/09/2026 19:41126083586330LI Eurospin Via Zambelli Portoferraio13/08/2026 09:2313/08/2026 12:52126082663550LI Eurospin Via Zambelli Portoferraio03/08/2026 10:4403/08/2026 20:27126075069450LI Eurospin Via Zambelli Portoferraio30/07/2026 08:4230/07/2026 13:37126075069250LI Eurospin Via Zambelli Portoferraio29/07/2026 11:4829/07/2026 18:31La preghiamo, pertanto, di provvedere al pagamento dell’importo delle penali sopra citatetramite il Portale Pagamenti Digitali scansionando il QrCode presente sulla lettera da Lei ricevuta, in alternativa tramite versamento sul conto corrente postale n° 1056548363, o tramite bonifico intestato a Park e Control S.r.l. (cod. IBAN IT75D0760111500001056548363), indicando il numero di penale e la targa del veicolo. Distinti saluti Samantha PC Supporto Clienti ParkControl S.r.l. www.park-control.it Via R. Zanellini 15, 46100 Mantova Disclaimer PC Avviso importante: il contenuto di questa e-mail può contenere informazioni riservate e legalmente protette, in particolare relative a segreti operativi e commerciali, che il destinatario è obbligato a trattare con riservatezza. Le informazioni contenute in questa e-mail sono rese disponibili esclusivamente per l'uso da parte del destinatario. Nel caso in cui l'e-mail ti sia stata inviata per errore, ti preghiamo di cancellare questa comunicazione dal tuo sistema e di contattarci. Le e-mail inviate via Internet possono essere facilmente manipolate o inviate con il nome di qualcun altro. Pertanto, non accettiamo alcuna responsabilità legale per le informazioni contenute in questa comunicazione. Il contenuto dell'e-mail è giuridicamente vincolante solo se confermato e firmato da noi per iscritto. Se, nonostante l'utilizzo del nostro software di protezione antivirus, un virus potrebbe essere penetrato nel tuo sistema attraverso l'invio di questa e-mail, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivarne. Important notice: The contents of this e-mail may contain confidential and legally protected information that is in particular related to operational and trade secrets, which the recipient is obliged to treat as confidential. The information in this e-mail is made available exclusively for use by the addressee. In the event that the e-mail may have been sent to you in error, we like to ask you to kindly delete this communication from your system and to contact us. E-mails sent via the Internet can be easily manipulated or sent out under someone else's name. We therefore do not accept legal liability for the information contained in this communication. The contents of the e-mail are only legally binding if they have been confirmed and signed by us in writing. If, in spite of our using Antivirus protection software, a virus may have penetrated your system through the sending of this e-mail, we do not accept liability for any damage that may possibly arise as a result of this. park-control.it Clienti Business Policy Questa email è un servizio di PARK CONTROL Italy. Fornito da Zendesk. Il 16 settembre 2026 alle ore 12:30:56 UTC, Reclami reclami@altroconsumo.it ha scritto:
R. P.
A: Park & Control
In risposta alla Vostra comunicazione, replico punto per punto. Sulla decadenza dei termini (art. 10 del Vostro regolamento) Il Vostro regolamento prevede espressamente che la prima lettera di contestazione venga inviata entro 35 giorni dalla violazione, e che "l'omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di Park&Control dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste". Si tratta di una clausola chiara, che tutela l'utente e che la stessa società ha predisposto. Nel mio caso, le comunicazioni relative alle penali nn. 1260750692, 1260750694, 1260826635 e 1260835863 sono state ricevute tutte in data 09/09/2026. Le presunte violazioni risalgono al 29/07/2026, 30/07/2026, 03/08/2026 e 13/08/2026: sono quindi trascorsi rispettivamente 42, 41, 37 e 27 giorni tra la violazione e la ricezione. Per le prime tre, il termine di 35 giorni era già scaduto al momento della ricezione. Poiché per il rispetto di un termine di decadenza rileva la data di spedizione e non quella di ricezione, Vi diffido a produrre copia delle ricevute di spedizione (o accettazione postale) per ciascuna lettera. In assenza di tale prova documentale, la decadenza deve ritenersi operativa e il diritto di riscuotere le penali deve considerarsi definitivamente perduto. 2. Sulla responsabilità del proprietario e l'inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. Contesto formalmente la Vostra pretesa, anche con riferimento all’individuazione del soggetto ritenuto obbligato al pagamento della penale contrattuale. La Vostra richiesta trae origine da una presunta violazione di condizioni contrattuali relative alla sosta in un’area privata. Si tratta quindi, come peraltro espressamente indicato dalla stessa Park&Control, di una pretesa di natura privatistica e contrattuale, e non di una sanzione amministrativa derivante dal Codice della Strada. A tale riguardo, l’eventuale richiamo all’art. 2054 c.c. non appare idoneo, di per sé, ad attribuire al proprietario del veicolo la qualità di contraente o la responsabilità per una penale contrattuale. L’art. 2054 c.c. disciplina infatti la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e, in particolare, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalla circolazione del mezzo. Tale disposizione non stabilisce che il proprietario del veicolo sia automaticamente parte di qualsiasi rapporto contrattuale concluso dal conducente né che risponda automaticamente delle obbligazioni contrattuali assunte da quest’ultimo. La stessa disciplina contrattuale da Voi predisposta individua nell’“Utente” il soggetto che, mediante l’accesso all’area, conclude il contratto di parcheggio e prevede espressamente che sia l’Utente alla guida del veicolo a dover rispettare le condizioni di sosta. Preciso pertanto che non ero alla guida del veicolo nella circostanza contestata e che non utilizzo personalmente tale autovettura. Le immagini da Voi prodotte documentano esclusivamente il transito del veicolo identificato dalla relativa targa in ingresso e in uscita dal parcheggio, ma non consentono di identificare il conducente e, pertanto, non dimostrano che il sottoscritto fosse alla guida del mezzo né che abbia personalmente concluso il contratto di parcheggio. La mera titolarità del veicolo non costituisce, in assenza di un ulteriore elemento giuridico o probatorio, prova della conclusione del contratto da parte del proprietario né della sua responsabilità per la relativa penale contrattuale. In altri termini, avete documentato l’esistenza della presunta violazione riferibile al veicolo, ma non avete dimostrato il titolo giuridico in forza del quale la relativa obbligazione contrattuale sarebbe imputabile personalmente al sottoscritto, in qualità di proprietario, anziché al soggetto che ha effettuato l’accesso all’area e concluso il contratto di parcheggio. Vi invito pertanto a indicare e documentare lo specifico fondamento giuridico e contrattuale in forza del quale ritenete il sottoscritto personalmente obbligato al pagamento della penale, nonché a fornire la prova dell’identificazione del soggetto che avrebbe concluso il contratto e commesso la presunta violazione. In difetto di tale dimostrazione, contesto integralmente la Vostra richiesta di pagamento. 3. Sulla collocazione del cartello e sulla mancata conoscibilità delle condizioni contrattuali Questo è un punto centrale, che ho verificato personalmente con un sopralluogo presso l'area di parcheggio. Il cartello contenente le condizioni contrattuali è posizionato lateralmente rispetto al percorso di ingresso e non è leggibile da parte dell'automobilista che entra nel parcheggio. Il cartello è visibile solo dopo aver parcheggiato e a piedi. Le foto da Voi allegate, che ritraggono cartelli interni o laterali, confermano indirettamente questa collocazione: non si evince dalle immagini che le condizioni fossero leggibili dall'interno dell'autovettura al momento dell'ingresso, senza fermarsi bloccando di fatto la circolazione o, peggio ancora, scendendo dal mezzo e mettendo a rischio la sicurezza fisica. L'art. 1341 c.c. richiede che le condizioni generali di contratto siano efficaci solo se, al momento della conclusione del contratto, l'altro contraente "le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza". La conoscibilità deve realizzarsi alla conclusione del contratto e non dopo. Nel caso di un parcheggio, il contratto si conclude con l'ingresso del veicolo: se le condizioni non sono chiaramente leggibili per intero in quel momento, non possono ritenersi validamente conosciute o accettate. La giurisprudenza e la prassi di Altroconsumo confermano che un cartello laterale, non frontale e non leggibile in fase di ingresso, non soddisfa i requisiti di trasparenza richiesti dagli artt. 33-35 del Codice del Consumo. (Continua)
R. P.
A: Park & Control
Pertanto, le condizioni generali di contratto non possono ritenersi validamente entrate a far parte del regolamento contrattuale per difetto di conoscibilità ex art. 1341 c.c., rendendo la penale applicata del tutto inefficace e nulla. 4. Sulla vessatorietà della penale e delle maggiorazioni Sostenete che la penale non sia vessatoria poiché includerebbe asserite spese di contestazione (€ 15,00) e in ragione della natura del servizio. Tale assunto è giuridicamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ed europea riconosce la vessatorietà e la conseguente nullità di qualsiasi clausola penale che, nei contratti con i consumatori, risulti manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto sia all'utilità conseguita dal consumatore sia al danno effettivamente sofferto dal professionista (in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f, del Codice del Consumo). Nel caso di specie, l'applicazione di una penale di ben € 50,00 (o € 30,00) a fronte di un superamento della sosta di poche ore, a cui si sommano le illegittime maggiorazioni automatiche di € 5,00 e € 60,00 previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento, configura un evidente e intollerabile squilibrio contrattuale. L'importo preteso non riflette minimamente il valore economico della sosta oraria né un danno emergente effettivo, assumendo una natura puramente punitiva e speculativa, vietata dalla disciplina a tutela del consumatore. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice (o l'autorità adita) non può limitarsi a ridurre equitativamente una penale consumeristica considerata abusiva, ma ha il dovere di disapplicarla integralmente, privando la clausola di qualsiasi effetto vincolante. Si evidenzia, inoltre, che la prassi applicativa e i numerosi interventi delle associazioni dei consumatori (tra cui Altroconsumo) in casi identici sui parcheggi automatizzati confermano l'illegittimità di tali sanzioni private per palese carenza di trasparenza e manifesta sproporzione. Pertanto, la clausola penale in oggetto deve ritenersi radicalmente nulla e inefficace, e nulla è dovuto da parte dello scrivente. 5. Sull'omologazione del sistema di rilevamento targhe Prendo atto della Vostra affermazione secondo cui l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione non trovino applicazione al caso di specie. Sebbene ciò sia formalmente corretto sotto il profilo stradale, l'assunto non esonera il gestore dai rigorosi oneri probatori imposti dal diritto civile e dalle normative a tutela dei dati personali. Trattandosi di una pretesa contrattuale fondata sul preciso calcolo del tempo di sosta (orario di ingresso e orario di uscita), gravano interamente sul professionista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova e il principio di esattezza e affidabilità del dato informatico raccolto. Il sistema di tracciamento automatizzato basato su telecamere ANPR/LPR deve garantire un livello di accuratezza assoluto. In assenza di idonea certificazione tecnica, le risultanze del Vostro software interno costituiscono una mera riproduzione meccanica priva di autonomo valore legale, che lo scrivente formalmente disconosce e contesta ai sensi dell'art. 2712 c.c. Si rammenta infine che l'acquisizione massiva e automatizzata delle targhe automobilistiche è soggetta al principio di esattezza del dato previsto dall'art. 5, par. 1, lett. d) del GDPR. I dati estratti da un sistema privo di verifiche tecniche certificate non possono essere legittimamente utilizzati per fondare pretese sanzionatorie o penali contrattuali. TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE CONTESTA formalmente le richieste di pagamento e, DIFFIDA Codesta Società a: Fornire copia delle ricevute di spedizione (o accettazione postale) per ciascuna letteralmente di contestazione, entro i termini previsti dall'art. 10 del regolamento; Fornire copia della certificazione di conformità, manutenzione e taratura periodica del sistema di rilevamento targhe e di sincronizzazione dei server con il tempo legale italiano (INRiM); Fornire prova provata che il sottoscritto fosse alla guida del veicolo al momento delle presunte violazioni, non potendo operare nei rapporti di diritto privato alcuna presunzione di responsabilità solidale automatica in capo al proprietario analoga a quella del codice della strada; Annullare tutte le penali e ogni ulteriore addebito connesso, incluse le maggiorazioni previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento; Sospendere i termini di pagamento in attesa di un Vostro riscontro scritto. DIFFIDA ALTRESÌ Codesta Società a cessare ogni ulteriore attività di sollecito e a non applicare le maggiorazioni previste (€ 5,00 per spese di gestione e € 60,00 per spese legali) in pendenza della presente contestazione. AVVERTE Che, in caso di mancato riscontro o di riscontro non satisfattivo entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto si riserva di segnalare la vicenda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta e alle associazioni dei consumatori competenti.
Park & Control
A: R. P.
Gentile Cliente, trattandosi di una penale contrattuale e non di una sanzione amministrativa, l'invio delle richieste di pagamento è stato effettuato a mezzo posta ordinaria, non sussistendo alcun obbligo di invio a mezzo raccomandata AR. A tale riguardo, si riporta quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di parcheggio: “PARKCONTROL, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione (primo invio della violazione) entro i 35 giorni dalla violazione stessa pagabile entro 50 giorni. Nel caso di mancato pagamento della penale contrattuale (entro i 50 giorni previsti dalla violazione) PARKCONTROL si impegna ad inviare un’ulteriore lettera di contestazione (primo sollecito) entro i 95 giorni dalla violazione con l’addebito di ulteriori spese correlate alla gestione del ritardo pari da € 18,00. In caso di omesso pagamento entro i 110 giorni successivi alla violazione, PARKCONTROL si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre 165 giorni dalla violazione, una lettera di diffida e messa in mora (secondo sollecito) con un costo ulteriore di euro 60 a titolo di contributo spese legali. L’omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di PARKCONTROL dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste. “ Il suddetto obbligo è stato rispettato atteso che la scrivente ha inviato le richieste di pagamento entro i termini previsti. Con riferimento all'affermazione secondo cui Lei non sarebbe stato alla guida del veicolo al momento dei fatti, si osserva che Park Control S.r.l. è del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra l'intestatario del veicolo e gli eventuali soggetti ai quali lo stesso venga affidato o concesso in uso. La Società ha legittimamente acquisito i dati dell'intestatario del veicolo mediante consultazione del Pubblico Registro Automobilistico, esclusivamente ai fini della gestione della posizione conseguente alla violazione del Regolamento di parcheggio. La mera allegazione della circostanza di non essere personalmente alla guida del veicolo non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la legittimità dell'attività svolta dalla Società né determina l'automatico annullamento della contestazione. L'area di sosta è regolamentata mediante apposita cartellonistica esposta agli accessi e all'interno del parcheggio, integrata da informativa privacy e dal Regolamento di parcheggio disponibile sul sito internet della società. L'accesso e la permanenza nell'area comportano l'accettazione delle relative condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1336, 1341 e 1342 c.c. Ne consegue che risultano del tutto inconferenti i richiami normativi e giurisprudenziali formulati nella Vostra comunicazione in materia di omologazione, approvazione, verificazione metrologica e controlli previsti per gli strumenti destinati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada. Le disposizioni richiamate riguardano infatti apparecchiature utilizzate dalla Pubblica Amministrazione per l'accertamento di illeciti amministrativi e l'irrogazione di sanzioni previste dalla normativa pubblicistica. Nel caso di specie, viceversa, il sistema ANPR è utilizzato esclusivamente nell'ambito di un rapporto contrattuale privatistico per verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo di un'area privata e per documentare l'eventuale superamento dei limiti temporali di sosta espressamente previsti dal regolamento. Il sistema utilizzato presso l’area di parcheggio non costituisce un impianto di videosorveglianza tradizionale finalizzato al controllo generalizzato delle persone, bensì un sistema automatizzato di lettura targhe (ANPR/LPR – Automatic Number Plate Recognition) destinato esclusivamente alla rilevazione dei tempi di permanenza dei veicoli all’interno dell’area privata regolamentata. Il sistema è configurato secondo i principi di privacy by design e privacy by default di cui all’art. 25 GDPR ed opera nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità previsti dall’art. 5 GDPR. In particolare: il trattamento è limitato ai soli dati strettamente necessari alla gestione dell’area di sosta; la rilevazione riguarda esclusivamente la targa del veicolo ai fini della verifica del tempo di permanenza; eventuali ulteriori elementi dell’immagine risultano oscurati, sfocati o comunque non trattati in modo da NON consentire l’identificazione delle persone fisiche presenti; il sistema non è finalizzato alla registrazione indiscriminata di immagini degli utenti; non viene effettuata alcuna attività di riconoscimento facciale, identificazione biometrica, profilazione o monitoraggio sistematico delle persone; il sistema non è utilizzato per finalità di controllo a distanza dei lavoratori né per finalità ulteriori incompatibili con quelle dichiarate. La tecnologia impiegata è quindi destinata esclusivamente alla verifica automatizzata del rispetto delle condizioni di utilizzo dell’area privata e del tempo massimo di permanenza consentito dal Regolamento di parcheggio. Precisiamo, inoltre, che la penale di cui si discute non può essere considerata eccessiva bensì congrua (anche rapportata alle penali previste comunemente per l’evasione della tariffa di sosta ai sensi dell’art. 12 bis/5 C.d.S.), se si consideri non solo il mero valore nominale, ma, in particolare, anche la natura di efficace deterrente nei confronti degli utenti. Qualora si andasse ad applicare una penale quantificata in termini ancora maggiormente inferiori a quelli già oggettivamente bassi, si andrebbe a snaturare e frustrare la funzione stessa di deterrente dell’evasione tariffaria, andando a determinare una potenziale promozione di comportamenti illeciti di sosta abusiva, in ragione della irrilevanza delle possibili conseguenze derivanti dai medesimi. Infatti, la penale, oltre ad assurgere a mezzo di risarcimento per l’occupazione abusiva di spazio, presenta gli ulteriori seguenti scopi: • sanzionatorioreventivo, atto a disincentivare posizioni di comodo dell’utente che, mosso dall’irrisorio valore della penale, potrebbe preferire corrispondere la penale piuttosto che parcheggiare altrove; • compensativo del mancato utilizzo dello stallo da parte di un altro cliente; • sanzionatorio/repressivo per l’omesso rispetto del Regolamento di parcheggio; • rimborso delle spese sostenute dal gestore per il controllo e la vigilanza sul regolare utilizzo del Parcheggio. Chiarito quanto sopra, si ribadisce quanto detto nella ns. precedente missiva. Distinti saluti Samantha PC Supporto Clienti ParkControl S.r.l. www.park-control.it Via R. Zanellini 15, 46100 Mantova Disclaimer PC Avviso importante: il contenuto di questa e-mail può contenere informazioni riservate e legalmente protette, in particolare relative a segreti operativi e commerciali, che il destinatario è obbligato a trattare con riservatezza. Le informazioni contenute in questa e-mail sono rese disponibili esclusivamente per l'uso da parte del destinatario. Nel caso in cui l'e-mail ti sia stata inviata per errore, ti preghiamo di cancellare questa comunicazione dal tuo sistema e di contattarci. Le e-mail inviate via Internet possono essere facilmente manipolate o inviate con il nome di qualcun altro. Pertanto, non accettiamo alcuna responsabilità legale per le informazioni contenute in questa comunicazione. Il contenuto dell'e-mail è giuridicamente vincolante solo se confermato e firmato da noi per iscritto. Se, nonostante l'utilizzo del nostro software di protezione antivirus, un virus potrebbe essere penetrato nel tuo sistema attraverso l'invio di questa e-mail, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivarne. Important notice: The contents of this e-mail may contain confidential and legally protected information that is in particular related to operational and trade secrets, which the recipient is obliged to treat as confidential. The information in this e-mail is made available exclusively for use by the addressee. In the event that the e-mail may have been sent to you in error, we like to ask you to kindly delete this communication from your system and to contact us. E-mails sent via the Internet can be easily manipulated or sent out under someone else's name. We therefore do not accept legal liability for the information contained in this communication. The contents of the e-mail are only legally binding if they have been confirmed and signed by us in writing. If, in spite of our using Antivirus protection software, a virus may have penetrated your system through the sending of this e-mail, we do not accept liability for any damage that may possibly arise as a result of this. park-control.it Clienti Business Policy Questa email è un servizio di PARK CONTROL Italy. Fornito da Zendesk. Il 26 settembre 2026 alle ore 10:15:24 UTC, Reclami reclami@altroconsumo.it ha scritto:
Hai bisogno di aiuto?
I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato
Chiama il nostro servizio
I nostri avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
Sei un'azienda?
Sei un consumatore?
