Preciso sin da ora, a scanso di equivoci, che la presente contestazione non attiene in alcun modo al costo irrisorio del singolo sacchetto (€0,01), bensì al rispetto rigoroso della legalità e alla corretta applicazione delle regole così come previsto dalla normativa vigente. È una questione di principio e di trasparenza commerciale a tutela della platea dei consumatori.
La mia contestazione non riguardava la generica "frutta sciolta" o sfusa che necessita di contenitore per ragioni igieniche, bensì il caso specifico di frutti provvisti di buccia dura e non edibile (quali angurie, meloni gialli ecc..). Tali prodotti vengono pesati "nudi", senza l'utilizzo di alcun imballaggio protettivo, e l'etichetta del prezzo viene applicata direttamente sulla buccia.
Mi spiegate come imbustare ad esempio un anguria di 5kg. nel sacchetto?
Aggiungo inoltre: l'etichetta termica adesiva del peso/prezzo non risulta essere biodegradabile o compostabile a norma UNI EN 13432. Di conseguenza, l'addebito automatico del bioshopper viene motivato con una finalità ecologica che viene nei fatti smentita e vanificata dall'impiego di supporti adesivi non ecologici sul prodotto stesso.
Vi invito a osservare le prassi operative consolidate dei primari marchi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che, pur operando sotto il medesimo quadro normativo del D.L. 91/2017, hanno predisposto software di cassa che consentono al personale di effettuare lo storno manuale immediato dell'addebito del bioshopper qualora il cliente compri frutti a buccia dura pesati nudi o si avvalga del legittimo diritto di utilizzare imballaggi propri portati da casa. Ciò dimostra in modo inequivocabile che il vostro blocco informatico non è un obbligo di legge, bensì una vostra arbitraria scelta gestionale e tecnica che si traduce in una condotta ostativa della libertà del consumatore.
In merito alla vostra risposta cui sopra, chiederò lo storno dell'importo del/i sacchetto/i ogni volta che non verranno utilizzati.