indietro

2M srl: Contestazione per falsa diagnosi su condizionatore e trattenuta indebita di € 90

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Problemi nell'esecuzione del lavoro

Reclamo

D. P.

A: 2M srl

29/06/2026

In data 23/06/2026 ho richiesto l'intervento della ditta 2M srl per un blocco sul mio condizionatore Samsung (errore a display C464). Il tecnico intervenuto oltre ad aver verificato la presenza del Gas, ha effettuato solo un controllo esclusivamente visivo e un tentativo di reset empirico della scheda elettronica con un cacciavite, per una durata totale di circa 20 minuti totali. Non è stata eseguita alcuna misurazione fondamentale, come la verifica dell’assorbimento elettrico reale tramite pinza amperometrica, necessaria a identificare la vera natura di questo specifico errore. A fine intervento il tecnico ha emesso diagnosi di "rottura del compressore con necessità di sostituzione dello stesso e sanificazione degli split", incassando la somma di € 90,00 (€ 60 per l'uscita + € 30 per la diagnosi). Successivamente la ditta mi ha comunicato via mail l'impossibilità di procedere alla riparazione a causa della presunta irreperibilità del pezzo di ricambio presso i suoi fornitori. Oltre alla totale scorrettezza del modus operandi della ditta 2M srl, evidenzio anche la totale inesattezza della diagnosi; appena il tecnico se n'è andato, ho riacceso l'apparecchio impostandolo a basso carico (26°C anziché 18°C). Il compressore è partito regolarmente, ha funzionato senza problemi per oltre trenta minuti e ha abbassato la temperatura ambientale di ben 6°C (da 33°C a 27°C). Tale funzionamento oggettivo dimostra scientificamente l'erroneità della diagnosi formulata dalla 2M srl: un compressore strutturalmente rotto o grippato non può avviarsi in alcun modo, né refrigerare l'ambiente. L'anomalia che comunque è presente in quanto la macchina va ancora in blocco, è invece di chiara natura elettronica (componenti d'usura della scheda). Di quanto sopra descritto possiedo chiari riscontri video e fotografici con metadati digitali. A fronte della mia formale contestazione scritta e della richiesta di rimborso per prestazione professionale non eseguita secondo i criteri di diligenza (Art. 1176 comma 2 c.c.), la ditta ha risposto via PEC rifiutando il rimborso e pretendendo pretestuosamente una perizia di un Centro Assistenza Autorizzato del marchio per ammettere il proprio errore. Ritengo inaccettabile che il pagamento della diagnosi venga inteso come un pedaggio fisso per legittimare la sbrigativa rinuncia al lavoro basata su valutazioni errate e superficiali e se i fornitori della ditta 2M srl non sono in grado di procurare i pezzi per la riparazione; non è un problema del Cliente, ma della ditta 2M srl che non si è dimostrata in grado di fornire un servizio per il quale si è fatta pagare. Il Cliente è ora costretto dalla inadeguatezza, dalla incapacità e non professionalità della ditta 2M srl a chiamare e pagare uscita e diagnosi di un altro tecnico, dopo che ha già pagato l'uscita del tecnico e la diagnosi incompleta e non corretta della ditta 2M srl stessa . Si configura un chiaro ed evidente inadempimento contrattuale per prestazione infruttuosa. Richiesta economica e soluzione attesa: Chiedo la restituzione immediata della somma di € 90,00 indebitamente corrisposta per una diagnosi tecnica palesemente errata e non professionale. In mancanza di riscontro, procederò con l'esposto all'AGCM (Antitrust) e il ricorso al Giudice di Pace.

Messaggi (5)

2M srl

A: D. P.

29/06/2026

Gentile Sig. Pucci Dario, facciamo seguito alle Sue precedenti comunicazioni, inviate sia tramite e-mail sia tramite PEC, alle quali abbiamo già fornito riscontro, in merito alla Sua richiesta di rimborso dell’importo complessivo di euro 90,00 corrisposto a seguito del nostro intervento tecnico. Precisiamo che l’importo da Lei versato risulta così composto: - euro 61,00 per il diritto di uscita del tecnico incaricato; - euro 29,00 per l’attività di diagnosi tecnica effettuata durante l’intervento. La diagnosi è stata eseguita da personale tecnico qualificato, costantemente formato mediante corsi di aggiornamento professionale e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività. Nelle Sue comunicazioni Lei contesta la correttezza della diagnosi effettuata, formulando inoltre giudizi sulla professionalità e sulle competenze della nostra azienda e del nostro personale. Tuttavia, allo stato attuale, non ci è stata trasmessa alcuna documentazione tecnica idonea a dimostrare in modo oggettivo l’asserita erroneità della diagnosi eseguita. La semplice contestazione formulata tramite comunicazione scritta, in assenza di elementi tecnici riscontrabili, non può costituire prova di un eventuale errore professionale. Come già indicato nei nostri precedenti riscontri, qualora intenda contestare formalmente la diagnosi eseguita, sarà necessario trasmettere una relazione tecnica redatta da un centro o tecnico autorizzato, corredata da documentazione attestante qualifiche, abilitazioni professionali e relativa visura camerale, dalla quale emerga in modo chiaro e inequivocabile che la diagnosi effettuata dal nostro tecnico risulti tecnicamente errata. Solo a fronte di documentazione tecnica oggettiva e verificabile sarà possibile procedere a ogni ulteriore valutazione del caso. Pertanto, allo stato attuale e in assenza di elementi tecnici che comprovino quanto da Lei sostenuto, non sussistono i presupposti per procedere ad alcun rimborso degli importi richiesti. Con riferimento, inoltre, alle espressioni utilizzate nelle Sue comunicazioni, riteniamo opportuno precisare che affermazioni lesive della reputazione, della professionalità e dell’immagine della nostra azienda e del nostro personale, se prive di adeguati riscontri oggettivi, potranno essere valutate ai fini della tutela dei nostri diritti presso le sedi competenti. Restiamo in attesa dell’eventuale documentazione tecnica sopra indicata. Grazie, Cordiali Saluti. ______ 2M Group +39 02 66300793 www.2mgroup.it

D. P.

A: 2M srl

30/06/2026

Spettabile Direzione, Riscontro la Vostra comunicazione del 29/06/2026. Respingo integralmente le Vostre tesi difensive, che appaiono giuridicamente infondate e chiaramente strumentali a eludere le Vostre precise responsabilità contrattuali. In merito ai rilievi da Voi formulati, si evidenzia in punto di diritto quanto segue: 1. Legittimo esercizio del diritto di critica e continenza verbale: Le locuzioni utilizzate nelle mie precedenti comunicazioni costituiscono un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di critica del consumatore (Art. 21 Costituzione) e si riferiscono esclusivamente all'esito oggettivo di una prestazione d'opera rivelatasi infruttuosa. Si precisa che non sono mai stati utilizzati termini diffamatori o accusatori nei confronti del Vostro operatore, né è mai stato messo in dubbio che si trattasse di un tecnico qualificato, formato e in possesso delle competenze necessarie. Al contrario, proprio in virtù dell'elevata qualificazione professionale che dichiarate, appare ancor più ingiustificabile che il tecnico abbia omesso qualsivoglia misurazione strumentale imprescindibile (es. verifica dell'assorbimento elettrico tramite pinza amperometrica per l'errore C464), limitandosi a un mero controllo visivo e a un tentativo empirico con un cacciavite. Rappresentare tale realtà fattuale rientra nel perimetro della veridicità dei fatti e non sussiste alcun presupposto per paventare lesioni della reputazione aziendale dinanzi alla contestazione documentata di una carenza operativa. 2. Indivisibilità della prestazione e inadempimento contrattuale: La pretesa di scindere il corrispettivo trattenuto (€ 61,00 per il diritto di uscita ed € 29,00 per la diagnosi) è giuridicamente irrilevante. Il diritto di uscita non è un pedaggio fisso o una tassa di transito, bensì un'attività accessoria e strumentale all'adempimento dell'obbligazione principale, ossia l'esatta individuazione del guasto. Poiché la diagnosi formulata ("rottura strutturale del compressore") è smentita dal fatto fisico e scientificabile che l'apparecchio, a basso carico, si avvia e refrigera regolarmente, si configura un manifesto inadempimento contrattuale per imperizia (Art. 1176, comma 2, c.c.). Un'analisi tecnica errata inficia l'intera prestazione, rendendo l'importo di € 90,00 un indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.). 3. Inesigibilità del rischio d'impresa sul consumatore: Nella Vostra prima comunicazione avete testualmente dichiarato l'impossibilità di procedere alla riparazione a causa dell'irreperibilità del ricambio presso i Vostri fornitori. Si ribadisce che le deficienze logistiche della catena di approvvigionamento della 2M srl integrano il rischio d'impresa e non possono essere traslate sul cliente, pretendendo di incassare un corrispettivo a fronte di una sbrigativa e improduttiva rinuncia al lavoro. Ciò premesso, al fine di comporre bonariamente la presente controversia ed evitare il prolungamento del contenzioso, confermo la mia disponibilità ad accettare il rimborso integrale della somma di € 90,00 entro il termine già indicato. Laddove invece la Vostra società intendesse persistere nella richiesta di una perizia contraria da parte di un Centro Assistenza Autorizzato del marchio per riconoscere il proprio errore, Vi informo che ho già provveduto a contattare il canale ufficiale Samsung per attivare l'intervento del tecnico preposto. Resta sin d'ora inteso che, nel momento in cui la relazione tecnica ufficiale del produttore confermerà l'erroneità della Vostra diagnosi e l'integrità del compressore, il costo economico di questa seconda uscita e della nuova diagnosi Vi sarà integralmente addebitato in sede giudiziale e di conciliazione, quale danno emergente diretto e prevedibile (Art. 1223 c.c.) cagionato dalla Vostra ostinazione e imperizia professionale. In difetto di tempestivo riscontro, si procederà senza ulteriore avviso al deposito dell'esposto presso l'AGCM per pratica commerciale scorretta e al radicamento della lite davanti al Giudice di Pace competente. Cordiali saluti, Dario Pucci

D. P.

A: 2M srl

01/07/2026

Spettabile Direzione, Si formula la presente replica in riscontro alla comunicazione che la ditta 2M srl ha inteso inviare surrettiziamente sulla mia casella di posta elettronica privata (e in copia alla propria PEC), sottraendosi al confronto sul presente portale pubblico. (Allego documento PDF). Preso atto del Vostro impianto argomentativo, si rassegnano le seguenti conclusive considerazioni in punto di fatto e di diritto: 1. Inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 595 c.p. (Diffamazione): Si rammenta alla scrivente società che l'invocato articolo 595 del Codice Penale presuppone la "comunicazione con più persone" in assenza dell'offeso, finalizzata unicamente a ledere l'onore altrui. La presente trattazione si svolge all'interno di un canale di tutela del consumatore e costituisce una formale contestazione contrattuale per inadempimento. Si precisa che non sono mai stati utilizzati termini diffamatori o accusatori nei confronti del Vostro operatore, né è mai stato messo in dubbio che si trattasse di un tecnico qualificato, formato e in possesso delle competenze necessarie. Al contrario, proprio in virtù dell'elevata qualificazione professionale che dichiarate, appare ancor più ingiustificabile che il tecnico abbia omesso qualsivoglia misurazione strumentale imprescindibile (es. verifica dell'assorbimento elettrico tramite pinza amperometrica per l'errore C464), limitandosi a un mero controllo visivo e a un tentativo empirico con un cacciavite. Qualificare la narrazione oggettiva di tale realtà fattuale come condotta penalmente rilevante configura un tentativo di reazione iperbolica, volto chiaramente a silenziare le legittime rimostranze del cliente. Tale condotta sarà dettagliatamente segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) quale pratica commerciale aggressiva e scorretta. 2. Accettazione dell'onere probatorio e costituzione in mora per danni: Questa parte attrice accetta formalmente la sfida probatoria da Voi formulata nella Vostra nota, in cui dichiarate la disponibilità al rimborso a fronte di evidenze tecniche contrarie. Vi comunico che è stato già richiesto l'intervento ufficiale del Centro Assistenza Autorizzato della casa madre (Samsung). La relazione tecnica che verrà rilasciata da tale organo ufficiale costituirà la prova regina. Resta inteso che, ai sensi dell'Art. 1223 c.c., qualora il tecnico ufficiale accerti l'erroneità della Vostra diagnosi e l'integrità strutturale del compressore, la Vostra società sarà tenuta a risarcire non la parziale cifra di € 29,00 da Voi arbitrariamente ipotizzata, bensì: • L'intero importo di € 90,00 da Voi incassato per una prestazione contrattuale incompleta ed errata che inficia l'intera prestazione, rendendo tale cifra un indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.); • Il costo integrale della fattura di uscita e diagnosi del tecnico ufficiale Samsung, convertitosi in "danno emergente" indispensabile per confutare la Vostra imperizia; • Il risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale e da perdita del comfort abitativo (ex artt. 2059 c.c., 2 e 32 Cost.), da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per ogni giorno in cui questo nucleo familiare è stato costretto a subire temperature ambientali insostenibili (con picchi documentabili tra i 35 e i 40 gradi, subendo una grave compressione della qualità della vita e della salute all'interno delle mura domestiche a causa del ritardo e del blocco della riparazione derivanti unicamente dalla Vostra diagnosi errata. 3. Inescusabilità del rischio d'impresa: In merito alla reperibilità dei ricambi, si ribadisce che se un centro tecnico non è in grado di approvvigionarsi tramite i propri canali abituali, ha l'obbligo di informare il cliente prima di effettuare interventi diagnostici a pagamento, oppure di non esigere il prezzo di una diagnosi che si traduce in un binario morto per il consumatore. TUTTO CIÒ PREMESSO Vi informo che, per motivi personali, sarò temporaneamente irreperibile dal 5 al 14 luglio compresi. I termini della presente messa in mora e l'eventuale deposito del ricorso presso il Giudice di Pace e l'AGCM si intendono pertanto sospesi e congelati all'interno di questa finestra temporale, e riprenderanno a decorrere a partire dal 15 luglio 2026, data nella quale verificherò la presenza del bonifico di rimborso o, in difetto, calendarizzerò l'accesso del tecnico ufficiale Samsung. Ogni ulteriore comunicazione intimidatoria sarà prodotta in giudizio a mente dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria). Cordiali saluti, Dario Pucci

2M srl

A: D. P.

01/07/2026

Gentile Sig. Dario Pucci, può procedere come ritiene più opportuno. Da parte nostra abbiamo già provveduto a trasmettere l’intera documentazione e la pratica al nostro studio legale, che sarà tempestivamente aggiornato in merito a qualsiasi ulteriore sviluppo della situazione. Precisiamo inoltre che questa sarà l’ultima comunicazione alla quale forniremo riscontro diretto; eventuali ulteriori questioni verranno gestite nelle sedi opportune tramite i nostri referenti incaricati. Per quanto riguarda le osservazioni da Lei riportate, riteniamo che le stesse avrebbero potuto essere esposte direttamente, senza la necessità di ricorrere a strumenti esterni per formularle. Grazie, Cordiali Saluti. ______ 2M Group +39 02 66300793 www.2mgroup.it

D. P.

A: 2M srl

17/07/2026

Oggetto: Deposito perizia ufficiale Samsung e quantificazione definitiva dei danni ai fini del giudizio in autotutela Spettabile Direzione 2M Srl, Si riscontra la Vostra ultima nota del 29/06/2026. In totale adempimento dell'onere probatorio da Voi esplicitamente richiesto per riconoscere l'errore, si produce in allegato la perizia ufficiale rilasciata in data 16/07/2026 dal Centro Assistenza Autorizzato della casa madre Samsung (Scheda intervento N. 0015787 del 16/07/2026) (p. 1). Il riscontro tecnico dell'organo ufficiale Samsung azzera e demolisce integralmente la Vostra diagnosi superficiale ed empirica ("rottura del compressore") (p. 1). Il tecnico della casa madre ha accertato l'assoluta integrità del compressore, evidenziando che l'anomalia risiede esclusivamente nella "SCHEDA INVERTER GUASTA" (p. 1). Tale documento costituisce prova inconfutabile di un manifesto e gravissimo inadempimento contrattuale per imperizia professionale (Art. 1176, comma 2, c.c.). La Vostra diagnosi errata, unita alla sbrigativa rinuncia al lavoro causata da Vostre carenze nella catena di approvvigionamento, ha causato un blocco ingiustificato dei processi di riparazione. Ciò ha costretto questo nucleo familiare a una prolungata, forzata e intollerabile convivenza con i picchi di calore stagionali (con temperature interne documentabili tra i 35 e i 40 gradi), ledendo gravemente il comfort abitativo e il diritto alla salute (Art. 32 Cost.). Al fine di risolvere la controversia in sede stragiudiziale, si quantifica il danno complessivo applicando i criteri di proporzionalità e risarcibilità previsti dal codice civile: 1. € 90,00 (Danno Emergente): Restituzione del corrispettivo incassato per una diagnosi radicalmente errata e non professionale (indebito oggettivo ex Art. 2033 c.c.); 2. € 108,90 (Danno Emergente): Rimborso integrale della fattura del Centro Assistenza Samsung, spesa che il consumatore è stato costretto a subire unicamente come conseguenza diretta della Vostra imperizia (Art. 1223 c.c.) (p. 1); 3. € 890,00 (Danno Non Patrimoniale, Esistenziale e da lesione del tempo libero): Liquidato in via equitativa (Art. 1226 c.c.) per la grave compromissione della qualità della vita all'interno delle mura domestiche. La Vostra condotta ha costretto questo nucleo familiare a settimane di forzata e intollerabile convivenza con i picchi di calore stagionali (con temperature interne documentabili tra i 35 e i 40 gradi), ledendo il comfort abitativo e il diritto alla salute (Art. 32 Cost.). A ciò si aggiunge il danno da perdita di tempo utile e compromissione psicofisica: lo scrivente ha dovuto sottrarre ore preziose alla propria vita privata e lavorativa per gestire i complessi reclami, ha dovuto richiedere un apposito permesso dal lavoro per poter presenziare al secondo intervento tecnico correttivo e, fatto ancor più grave, ha subito un evidente danno da "ferie rovinate", vedendosi privato del necessario riposo e della serenità durante il periodo di ferie, interamente inficiato e stressato dalla gestione di questo disservizio. Tutto questo ha un valore economico e personale che la legge tutela e risarcisce. TUTTO CIÒ PREMESSO Si intima e diffida la società 2M Srl al pagamento della somma complessiva di € 1.088,90 da effettuarsi tramite bonifico bancario entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della presente. In difetto di accredito entro il termine assegnato, si procederà senza ulteriore avviso al deposito del ricorso davanti al Giudice di Pace competente per un valore della causa entro gli € 1.100,00, procedendo in difesa personale senza l'ausilio di un difensore ai sensi dell'Art. 82, comma 1, c.p.c. [1, 2] Il Vostro ufficio legale Vi confermerà che, mentre questo consumatore affronterà il giudizio a costo zero (salvo il versamento del contributo unificato minimo), la Vostra società sarà costretta a farsi assistere da un legale sopportando ingenti costi di tasca propria, a fronte di una soccombenza matematica nel merito data la perizia ufficiale Samsung allegata (p. 1). [1] Contestualmente si procederà al deposito dell'esposto presso l'AGCM (Antitrust) per pratiche commerciali scorrette e condotte omissive. Cordiali saluti, Dario Pucci


Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00