Oggetto: Contestazione formale – Invalidità del contratto, nullità della penale e richiesta di annullamento – Caso n. 0042 270 001 961
Spett.le Parkdepot Srl,
In replica alla vs.a del 3/09/2026
a seguito della vostra comunicazione, formulo la presente replica tecnica, integrata con le risultanze fotografiche dell’ingresso del parcheggio, che confermano l’assenza di conoscibilità effettiva delle condizioni contrattuali.
1. Difetto di conoscibilità effettiva delle condizioni – Violazione artt. 33–35 Codice del Consumo
Le fotografie dell’ingresso del parcheggio mostrano che:
• il portale di accesso riporta esclusivamente la dicitura ENTRATA, limiti di velocità e altezza, e informazioni generiche del centro commerciale;
• non è presente alcuna indicazione frontale relativa al tempo massimo di sosta, alla penale contrattuale, alle condizioni d’uso del parcheggio o alla gestione Parkdepot;
• il cartello contenente le condizioni è posizionato sul lato sinistro, con testo non leggibile da un automobilista in transito perché guarda a destra e dove effettivamente si parcheggia oppre davanti dove percorre la strada e pertanto non è affatto percepibile in fase di ingresso senza una manovra di arresto e lettura attiva dalla parte opposta a tutte le direzioni di attenzione visiva alla guida, come di norma avviene invece in tutti gli altri parcheggi con la sbarra chiusa: ti fermi e leggi.
• La Sbarra è sempre Aperta e non da ticket permettendo il transito
La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
La mera presenza fisica del cartello non è sufficiente: è necessaria la conoscibilità effettiva, immediata e frontale delle condizioni contrattuali.
Un cartello laterale, non frontale, non leggibile e non percepibile non soddisfa i requisiti di trasparenza richiesti dagli artt. 33–35 del Codice del Consumo.
Pertanto, il contratto non si è perfezionato e la penale è inefficace e nulla.
2. Inefficacia delle condizioni generali – art. 1341 c.c.
Le condizioni generali predisposte da un contraente sono efficaci solo se:
• portate a conoscenza dell’utente,
• comprensibili,
• visibili prima della conclusione del contratto.
Nel caso di specie:
• il cartello laterale non è percepibile in fase di ingresso;
• il consumatore non è posto nelle condizioni di leggere le clausole;
• la penale non è conoscibile prima dell’accesso.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole non conosciute o non conoscibili sono inefficaci.
3. Nullità della penale per clausola vessatoria – art. 33 Codice del Consumo
La penale contrattuale:
• non è stata accettata espressamente;
• non è stata resa conoscibile prima dell’ingresso;
• è manifestamente sproporzionata rispetto al valore del servizio (gratuito) o al potenziale caffè che un cliente acquista;
• non è giustificata da un danno reale (se il parcheggio era per un terzo vuoto che danno ho fatto ?).
La clausola è pertanto vessatoria e quindi nulla ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo.
4. Violazione dei principi di buona fede e trasparenza – artt. 1175 e 1375 c.c.
Il sistema di parcheggio non fornisce:
• ticket,
• timer,
• display,
• sbarre in entrata attive, e nemmeno in uscita
• strumenti di verifica del tempo di sosta.
L’utente non ha alcun modo di monitorare la permanenza, in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
5. Inidoneità probatoria del sistema ANPR – art. 2712 c.c.
Il sistema ANPR:
• non è omologato dal Ministero dei Trasporti;
• non è assimilabile ai dispositivi di rilevazione temporale previsti dal Codice della Strada;
• la certificazione DEKRA non sostituisce l’omologazione statale;
• non è accompagnato da informativa privacy visibile, come richiesto dal GDPR.
Pertanto, i log ANPR non costituiscono prova piena ai sensi dell’art. 2712 c.c.
6. Violazione del GDPR – assenza di informativa privacy
Le fotografie dimostrano che:
• non è presente alcuna informativa privacy visibile;
• non è indicato il titolare del trattamento;
• non è indicata la finalità della rilevazione;
• non sono indicati tempi di conservazione e base giuridica.
La rilevazione ANPR è pertanto illegittima e non può essere utilizzata per fondare una pretesa economica.
Richieste formali
Alla luce di quanto sopra, diffido la vostra società dal proseguire nella richiesta di pagamento e richiedo:
1. annullamento immediato della penale;
2. copia della documentazione completa del presunto contratto;
3. prove fotografiche della cartellonistica il giorno dell’evento in quanto ci sono stati lavori di manutenzione nel corso dei mesi;
4. certificazioni, tarature e omologazioni del sistema ANPR;
5. autorizzazioni amministrative all’installazione dei dispositivi;
6. informativa privacy conforme al GDPR.
In mancanza di riscontro entro 30 giorni, provvederò a:
• segnalare la vicenda ad AGCM;
• segnalare la violazione privacy al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• coinvolgere associazioni consumatori;
• valutare azioni legali a tutela dei miei diritti.
Distinti saluti, Dott. Comm. E perito del Tribunale di Verona in Gestione delle Crisi Massimiliano D’Errico
se dovete contattarmi 3382244231
ps fra l altro quando vi si chiama nessuno risponde nella gestione dei vs.i verbali nemmeno alle pec che vi ho mandato.