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Caso n. 0042 270 001 961 e Numero caso - 14405312

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

L. D.

A: Parkdepot

06/09/2026

Oggetto: Contestazione formale – Invalidità del contratto, nullità della penale e richiesta di annullamento – Caso n. 0042 270 001 961 Spett.le Parkdepot Srl, In replica alla vs.a del 3/09/2026 a seguito della vostra comunicazione, formulo la presente replica tecnica, integrata con le risultanze fotografiche dell’ingresso del parcheggio, che confermano l’assenza di conoscibilità effettiva delle condizioni contrattuali. 1. Difetto di conoscibilità effettiva delle condizioni – Violazione artt. 33–35 Codice del Consumo Le fotografie dell’ingresso del parcheggio mostrano che: • il portale di accesso riporta esclusivamente la dicitura ENTRATA, limiti di velocità e altezza, e informazioni generiche del centro commerciale; • non è presente alcuna indicazione frontale relativa al tempo massimo di sosta, alla penale contrattuale, alle condizioni d’uso del parcheggio o alla gestione Parkdepot; • il cartello contenente le condizioni è posizionato sul lato sinistro, con testo non leggibile da un automobilista in transito perché guarda a destra e dove effettivamente si parcheggia oppre davanti dove percorre la strada e pertanto non è affatto percepibile in fase di ingresso senza una manovra di arresto e lettura attiva dalla parte opposta a tutte le direzioni di attenzione visiva alla guida, come di norma avviene invece in tutti gli altri parcheggi con la sbarra chiusa: ti fermi e leggi. • La Sbarra è sempre Aperta e non da ticket permettendo il transito La giurisprudenza è costante nel ritenere che: La mera presenza fisica del cartello non è sufficiente: è necessaria la conoscibilità effettiva, immediata e frontale delle condizioni contrattuali. Un cartello laterale, non frontale, non leggibile e non percepibile non soddisfa i requisiti di trasparenza richiesti dagli artt. 33–35 del Codice del Consumo. Pertanto, il contratto non si è perfezionato e la penale è inefficace e nulla. 2. Inefficacia delle condizioni generali – art. 1341 c.c. Le condizioni generali predisposte da un contraente sono efficaci solo se: • portate a conoscenza dell’utente, • comprensibili, • visibili prima della conclusione del contratto. Nel caso di specie: • il cartello laterale non è percepibile in fase di ingresso; • il consumatore non è posto nelle condizioni di leggere le clausole; • la penale non è conoscibile prima dell’accesso. Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole non conosciute o non conoscibili sono inefficaci. 3. Nullità della penale per clausola vessatoria – art. 33 Codice del Consumo La penale contrattuale: • non è stata accettata espressamente; • non è stata resa conoscibile prima dell’ingresso; • è manifestamente sproporzionata rispetto al valore del servizio (gratuito) o al potenziale caffè che un cliente acquista; • non è giustificata da un danno reale (se il parcheggio era per un terzo vuoto che danno ho fatto ?). La clausola è pertanto vessatoria e quindi nulla ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo. 4. Violazione dei principi di buona fede e trasparenza – artt. 1175 e 1375 c.c. Il sistema di parcheggio non fornisce: • ticket, • timer, • display, • sbarre in entrata attive, e nemmeno in uscita • strumenti di verifica del tempo di sosta. L’utente non ha alcun modo di monitorare la permanenza, in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale. 5. Inidoneità probatoria del sistema ANPR – art. 2712 c.c. Il sistema ANPR: • non è omologato dal Ministero dei Trasporti; • non è assimilabile ai dispositivi di rilevazione temporale previsti dal Codice della Strada; • la certificazione DEKRA non sostituisce l’omologazione statale; • non è accompagnato da informativa privacy visibile, come richiesto dal GDPR. Pertanto, i log ANPR non costituiscono prova piena ai sensi dell’art. 2712 c.c. 6. Violazione del GDPR – assenza di informativa privacy Le fotografie dimostrano che: • non è presente alcuna informativa privacy visibile; • non è indicato il titolare del trattamento; • non è indicata la finalità della rilevazione; • non sono indicati tempi di conservazione e base giuridica. La rilevazione ANPR è pertanto illegittima e non può essere utilizzata per fondare una pretesa economica. Richieste formali Alla luce di quanto sopra, diffido la vostra società dal proseguire nella richiesta di pagamento e richiedo: 1. annullamento immediato della penale; 2. copia della documentazione completa del presunto contratto; 3. prove fotografiche della cartellonistica il giorno dell’evento in quanto ci sono stati lavori di manutenzione nel corso dei mesi; 4. certificazioni, tarature e omologazioni del sistema ANPR; 5. autorizzazioni amministrative all’installazione dei dispositivi; 6. informativa privacy conforme al GDPR. In mancanza di riscontro entro 30 giorni, provvederò a: • segnalare la vicenda ad AGCM; • segnalare la violazione privacy al Garante per la Protezione dei Dati Personali; • coinvolgere associazioni consumatori; • valutare azioni legali a tutela dei miei diritti. Distinti saluti, Dott. Comm. E perito del Tribunale di Verona in Gestione delle Crisi Massimiliano D’Errico se dovete contattarmi 3382244231 ps fra l altro quando vi si chiama nessuno risponde nella gestione dei vs.i verbali nemmeno alle pec che vi ho mandato.

Messaggi (3)

L. D.

A: Parkdepot

06/09/2026

Parkdepot GmbH / Casaletto S.r.l. con Pec Destinatario a Valore Legale ultima cosa mi avete risposto con la descrizione di un altro cliente che non riguarda me e probabilmente su caso diverso non inerente al mio e faccio ben presente che non avete mandato nessuna pec a me

Parkdepot

A: L. D.

07/09/2026

Gentile Sig. Luigi D., La ringraziamo per averci contattato. Desideriamo confermare integralmente quanto già espresso nella nostra precedente comunicazione del 3 settembre, i cui contenuti si intendono qui pienamente ribaditi. Ai sensi dell'art. 1341, primo comma, c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, la segnaletica informativa è capillarmente installata sia in corrispondenza del varco di accesso sia all'interno dell'intera area di sosta. L'argomentazione secondo cui il cartello posizionato sul lato sinistro non sarebbe percepibile non rileva: la condotta del conducente deve conformarsi ai doveri di prudenza e attenzione richiesti a chiunque acceda a una proprietà privata. La cartellonistica è collocata in posizioni del tutto idonee, visibili e con caratteri grafici trasparenti e leggibili. Un utente mediamente diligente è perfettamente in grado di percepire la presenza delle regolamentazioni e di prenderne visione prima di fruire del servizio. La scrivente opera nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il controllo del tempo di permanenza mediante sistemi rilevatori ANPR è legittimo, automatizzato e idoneo a garantire il rispetto della destinazione d'uso del parcheggio. È onere esclusivo dell'automobilista monitorare l'orario del proprio arrivo e della propria partenza, facendo affidamento sui propri strumenti di misurazione dell'orario, senza che vi sia alcun obbligo legale in capo al gestore di collocare contatori fisici o rilasciare ricevute d'ingresso. Per quanto riguarda i nostri strumenti di misurazione, questi non rientrano nella direttiva MID che si limita infatti alle seguenti categorie di misuratori ( Direttiva 2014/32/UE, art. 2 comma 1- recepita in Italia tramite il DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 come revisione del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22): i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010). I nostri strumenti hanno ottenuto la certificazione tramite l'ente tedesco DEKRA. Come può vedere dal seguente link, DEKRA è accreditato anche in Italia presso ACCREDIA s:services.accredia.itpsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733area=310PPSEARCH_ORG_SEARCH_MASK_ORG=0948 Il nostro sistema di gestione dei parcheggi serve al monitoraggio delle condizioni contrattuali e di parcheggio e quindi gli scopi contrattuali (art. 6 comma 1b GDPR), in particolare in relazione ai parcheggiatori che utilizzano i posti auto delle aziende di vendita al dettaglio. Il trattamento dei dati si basa dunque sulla tutela di interessi legittimi e, l'interesse perseguito dal nostro cliente comprende, tra l'altro, l'interesse a evitare preventivamente le violazioni del contratto e a conservare le prove per chiarire e punire le violazioni del contratto, la tutela dei diritti di proprietà, la garanzia della proprietà e, in ultima analisi, la messa a disposizione di un numero sufficiente di posti auto per i clienti delle aziende di commercio al dettaglio residenti attraverso misure contro l'appropriazione indebita da parte dei parcheggiatori di lunga durata. Se il tempo di sosta rientra nella durata massima consentita, i dati di testo e immagine criptati della targa del veicolo vengono immediatamente cancellati dal sistema (entro 48 ore) mentre, in caso di violazione delle condizioni contrattuali e di parcheggio, tutti i dati personali del proprietario del veicolo rilevanti per il recupero della penale contrattuale incamerata saranno richiesti all'autorità competente utilizzando il numero di targa identificato. In caso di violazioni contrattuali, i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del credito fino all'ottenimento della somma dovuta e in conformità ai termini di legge. A tutela dei dati dei consumatori i nostri cartelli informativi riportano ogni informazione neccessaria: il tempo di sosta gratuito consentito e la penale contrattuale eventuale, le informazioni sulla protezione dei dati indicante il nome e il contatto del titolare del trattamento, le finalità dello stesso e la base giuridica, i legittimi interessi perseguiti, la condivisione dei dati personali, il periodo di conservazione e i criteri per la determinazione dello stesso, le informazioni sui diritti degli interessati ed infine il regolamento di parcheggio con le condizioni generali di contratto comprensivo delle regole di utilizzo, la durata massima di sosta e penale contrattuale in caso di violazione e il rilevamento della durata di parcheggio. Con la presente Le comunichiamo di averLe fornito tutte le informazioni relative alla Sua pratica. La preghiamo di comprendere che non siamo in grado di rispondere a ulteriori quesiti e La invitiamo ad ottemperare al pagamento della penale contrattuale entro i termini previsti; in caso contrario, verranno addebitate ulteriori spese di sollecito. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'Art. 2946 del Codice Civile italiano, il termine di prescrizione ordinaria in ambito civilistico è di 10 anni. Cordiali saluti, Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto

Parkdepot

A: L. D.

07/09/2026

Gentile Sig. Luigi D., La ringraziamo per averci contattato. Desideriamo informarLa che abbiamo già fornito riscontro dettagliato a tutti i Suoi quesiti nelle nostre precedenti comunicazioni del 3 e del 7settembre. La invitiamo pertanto a prenderne visione. Cordiali saluti, Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto


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