Buongiorno,
come riportato correttamente dal sig. Del Grosso, in seguito alla prima segnalazione di danno alla scarpiera, abbiamo provveduto alla sostituzione e reinvio del nuovo curandoci di imballare accuratamente il collo, nonostante non avesse firmato, già la prima volta, il documento di ritiro con riserva.
Purtroppo ci è stato segnalato un danno anche alla seconda scarpiera e prontamente è stata aperta segnalazione presso il corriere, che ci ha richiesto quanto segue:
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Buongiorno, è necessario fornire tutte le indicazioni al fine di verificare l'accaduto. Presunto SMARRIMENTO o ANOMALIA nella spedizione da verificare con la filiale: Ci può gentilmente descrivere il pacco al fine di procedere correttamente con le opportune indagini? Era Assicurato? Ci fornisce una descrizione accurata del contenuto del pacco in oggetto. 1) Descrivere l’imballo esterno (busta, cassa, pallet, recipiente, sacco, scatola, tubo, altro). 2) Descrivere l’imballo interno (cartone ondulato, materiale mobile, pluriball, sacchetti di aria, schiuma, altro). 3) Descrizione accurata del contenuto del pacco in oggetto. DANNEGGIAMENTO: 1) Ha accettato con riserva il suo cliente? 2) Il pacco esternamente mostrava danneggiamenti. 3) Descrivere l’imballo esterno (busta, cassa, pallet, recipiente, sacco, scatola, tubo, altro). 4) Descrivere l’imballo interno (cartone ondulato, materiale mobile, pluriball, sacchetti di aria, schiuma, altro). 5) Ha le foto relative al danneggiamento. 6) Ci fornisce la dichiarazione esatta del suo Cliente. 7) Descrizione accurata del contenuto del pacco in oggetto. inoltre ci serve 1) lettera di vettura in oggetto ; 2) fattura comprovante il valore del bene. 3) nota di credito o fattura di sostituzione (documento comprovante il reintegro al destinatario del valore del bene) 4) in caso di danneggiamento dichiarazione redatta dal destinatario con la descrizione del danno (su documento firmato) 5) in caso di danneggiamento le foto del pacco e del bene danneggiato. La prego di inserirla con tutti i dati richiesti sul link: :www.spediamo.it/reclami/modulo-reclamo con le relative foto e la documentazione al fine di procedere con un documento unico entro 5 giorni massimo dall'accaduto (data di consegna) in caso di spedizione consegnata. In caso di danneggiamento deve conservare l'imballo e la merce finche la pratica non si concluderà con l'ITER di rimborso. N.B: In caso di mancata ricezione, seguendo ESATTAMENTE TUTTE le seguenti indicazioni, Spediamo.it non può procedere per l'apertura della pratica di reclamo. In caso di danneggiamento di spedizioni internazionali export è obbligatorio che il destinatario contatti il call center UPS del paese di destinazione entro 3 giorni dal ricevimento della merce e denunci l'avvenuta consegna con danneggiamento seguendo le procedure proposte dall'incaricato. Appoggiandoci su corrieri terzi nostri partner abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie per avviare una pratica di reclamo. N.B.: In caso di danno occulto, ovvero spedizioni accettate dal destinatario senza riserva, non è previsto rimborso. È necessario quindi contestare in modo specifico al momento della consegna il possibile danneggiamento o manomissione del pacco Riportiamo per correttezza gli articoli del codice civile che regolamenta la materia: In caso di spedizioni non assicurate il risarcimento viene corrisposto nei limiti previsti dal decreto legislativo 286/05; in caso di spedizioni assicurate il risarcimento viene calcolato nei limiti dell’importo assicurato e deve essere fornita la relativa documentazione. Art. 10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate 1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.». la ringraziamo anticipatamente per il tutto. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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In seguito all'invio di quanto richiesto nel
modulo di reclamo, ci è stato risposto quantosegue:
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Buongiorno, Ricordiamo che i tempi medi di risposta per le pratiche di reclamo da parte del corriere sono di circa 60gg lavorativi. inoltre appoggiandoci su corrieri terzi nostri partner abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie per avviare una pratica di reclamo. In caso manchi della documentazione si farà vivo un nostro incaricato per richiederle i documenti mancanti. N.B.: In caso di danno occulto, ovvero spedizioni accettate dal destinatario senza riserva, non è previsto rimborso. È necessario quindi contestare in modo specifico al momento della consegna il possibile danneggiamento o manomissione del pacco Riportiamo per correttezza gli articoli del codice civile che regolamenta la materia per le spedizioni non assicurate: In caso di spedizioni non assicurate il risarcimento viene corrisposto nei limiti previsti dal decreto legislativo 286/05; in caso di spedizioni assicurate il risarcimento viene calcolato nei limiti dell’importo assicurato e deve essere fornita la relativa documentazione. Art. 10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate 1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.». la ringraziamo anticipatamente per il tutto. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Abbiamo condiviso quanto riportato sopra con il Sig. Del Grosso il giorno 15/11/24.
Riteniamo di aver dimostrato tutta la buona volontà nel cercare di risolvere il problema, assumendoci anche l'onere di sostituzione del bene ammalorato una prima volta.
Il corriere indica in 60 gg lavorativi il tempo di gestione della pratica e sottolinea come
In caso di danno occulto, ovvero spedizioni accettate dal destinatario senza riserva, non è previsto rimborso. È necessario quindi contestare in modo specifico al momento della consegna il possibile danneggiamento o manomissione del pacco.
Rimaniamo in attesa di riscontro dal corriere, ma purtroppo come dichiarato dal Sig. Del Grosso né laprima né la seconda volta ha accettato con riserva di controllo e purtroppo il corriere scarica la responsabilità.
Certi di aver chiarito la situazione
rimaniamo a disposizioneper ogni ulteriore esigenza.
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Davide Bonando
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