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Contestazione penale contrattuale Parkdepot SRL n. 003-278-000-794 – Targa GV522CA

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

D. G.

A: Parkdepot

17/02/2026

Spett.le Parkdepot SRL/GMBH, con la presente lo scrivente, in qualità d'intestatario del veicolo con targa in allegato meglio indicata, contesta integralmente la richiesta di pagamento di € 40,00 ricevuta tramite posta ordinaria (cfr allegato per dettagli). MOTIVAZIONI DELLA CONTESTAZIONE: Illegittimità della modalità di invio: -Il documento è stato recapitato via posta ordinaria, mezzo privo di qualsiasi valenza legale ai fini della notifica e della prova di ricezione. Tale modalità impedisce la verifica della decorrenza dei termini e non costituisce valida messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Inesistenza del vincolo contrattuale: -Si eccepisce la mancata conoscenza e la mancata accettazione delle condizioni contrattuali citate. -Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., eventuali clausole penali devono essere portate a conoscenza dell'utente in modo chiaro, inequivocabile e preventivo. -La segnaletica presente in loco è risultata insufficiente a garantire la piena percezione degli obblighi prima dell'impegno dell'area di sosta. Vessatorietà della penale: -L'importo richiesto di € 40,00 appare manifestamente sproporzionato rispetto al presunto inadempimento (sforamento del tempo di sosta gratuito), configurando una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Violazione della normativa Privacy - il trattamento dei dati personali effettuato tramite rilevamento OCR e successiva consultazione del PRA è illegittimo per i seguenti profili: -Carenza di Informativa Preventiva (Art. 13 GDPR): Secondo le Linee Guida n. 3/2019 dell’EDPB (recepite costantemente dal Garante Italiano, vedi Provvedimento n. 772/2024), -l'informativa breve deve essere posizionata in modo da permettere all'interessato di capire di essere monitorato prima di entrare nel raggio di azione delle telecamere. -Se la segnaletica non è visibile dalla carreggiata stradale prima dell'accesso, il trattamento del dato (la targa) è illecito "ab origine". Si contesta dunque il trattamento dei dati personali relativi alla targa e alla titolarità del veicolo, acquisiti ed utilizzati senza una base giuridica idonea ed in assenza di informativa conforme agli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come già rilevato in fattispecie analoghe dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Richiesta: Alla luce di quanto sopra, si invita a procedere all'immediato annullamento della pratica n. 003-278-000-794 ed alla cancellazione dei dati personali dai vostri archivi, con ammonimento che, in difetto, si riserva di adire le competenti sedi legali e di segnalare la vostra condotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta. Distinti saluti.

Messaggi (1)

Richiesta di assistenza 21 marzo 2026

Parkdepot

A: D. G.

20/07/2026

Gentile Sig. Davide G., La ringraziamo per averci contattato. In riferimento alle contestazioni sollevate, desideriamo informarLa di quanto segue: I parcheggi in nostra gestione sono dotati di un sistema di telecamere che registra il numero di targa di chi entra ed esce dal parcheggio, in questo modo siamo in grado di determinare con precisione il tempo di sosta di ogni veicolo. Pertanto, non sono più necessari né l'esposizione di un disco orario, né l'assunzione di controllori. Stabilendo un tempo massimo di sosta consentito, il proprietario del parcheggio si assicura di offrire ad ogni cliente l'opportunità di trovare un posto auto gratuito nell'area di parcheggio in qualsiasi momento ed è nostro compito assicurarci che le condizioni del parcheggio vengano rispettate. L'area di parcheggio in questione è privata ad uso esclusivo privato ed il contratto si conclude per comportamento concludente da parte del conducente che entrando accetta le condizioni di utilizzo del parcheggio (pratica standard per tutti i parcheggi anche a pagamento quali silos). Per la legge, i comportamenti concludenti sono validi a tutti gli effetti, nel senso che hanno un’efficacia giuridica precisa, proprio come se fossero un contratto scritto. Tale conclusione trova fondamento nei principi di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c., in base ai quali il contratto si perfeziona mediante accettazione della proposta e, quando ciò sia conforme alla natura dell’affare o agli usi, l’esecuzione della prestazione vale come accettazione senza necessità di una dichiarazione espressa. Trova inoltre applicazione l’art. 1336 c.c., secondo cui l’offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto, vale come proposta, nonché l’art. 1341 c.c., ai sensi del quale le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro qualora questi le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Tali condizioni risultano chiaramente indicate nei cartelli recanti i termini e le condizioni di utilizzo, affissi all’ingresso dell’area di parcheggio. È possibile visualizzare le immagini del rilevamento tramite il seguente modulo di contatto (per accedere avrà bisogno del Suo numero di pratica e la targa): s:ticket.park-depot.it. Per quanto riguarda i cartelli presenti in loco, sono esposti in modo chiaro, facili da leggere, e il contenuto è sufficientemente comprensibile. Oltre all'avviso all'entrata, troverà anche altri cartelli nell'area di parcheggio che indicano il tempo massimo di sosta, la penale contrattuale per il superamento di questo tempo e l'informativa sui Termini e le Condizioni che devono essere rispettate. Qualora lo desiderasse, saremo lieti di inviarLe alcune immagini dei cartelli informativi a cui facciamo riferimento in allegato. Per quanto concerne l'importo richiesto, si precisa che questo è stato stabilito per coprire i costi operativi effettivi sostenuti per la gestione dell'inadempimento, inclusi, a titolo di esempio, i costi per la produzione delle visure dei veicoli. L'importo rappresenta la quantificazione del potenziale danno economico subito dall'esercizio commerciale a causa dell'inadempimento per aver disatteso il tempo massimo di sosta indicato nella segnaletica. A tal riguardo, l'occupazione di uno stallo di sosta per un periodo superiore a quello consentito, o in assenza di titolo, configura un potenziale danno diretto per l'attività e, tale danno, si concretizza nella potenziale perdita di clientela e di vendite, in quanto la disponibilità limitata dei parcheggi dissuade gli avventori e compromette il regolare flusso di accessi al punto vendita. Si sottolinea che tale penale non deve essere in alcun modo equiparata al prezzo di una tariffa oraria di parcheggio poiché il servizio di parcheggio offerto è intrinsecamente gratuito, ma è soggetto a condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di una penale contrattuale qualora il tempo massimo di sosta consentito venga disatteso. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., il regolamento del parcheggio integra una clausola penale che funge da predeterminazione forfettaria del risarcimento dovuto in caso di violazione. Tale importo è esigibile per il solo fatto dell'inadempimento — ovvero il superamento del tempo massimo di sosta consentito — senza che il gestore sia tenuto a fornire la prova del danno effettivamente subito. La penale si applica dunque sia per la mancata osservanza delle regole di sosta, sia per il semplice ritardo nella liberazione dello stallo occupato. Conseguentemente, la parte che subisce l'inadempimento può esigere la somma concordata a titolo di penale anche qualora non sia in grado di dimostrare l'esistenza di un danno concreto. Ci preme sottolineare che l'importo richiesto non costituisce in alcun modo una sanzione amministrativa, bensì una penale contrattuale applicata in conseguenza della violazione delle condizioni di utilizzo del parcheggio, regolarmente indicate in loco mediante apposita segnaletica e che, a differenza della Pubblica Amministrazione, che deve sottostare a rigidi protocolli di notifica previsti dal Codice della Strada, un soggetto privato può legittimamente inviare comunicazioni di sollecito tramite posta ordinaria o altri mezzi idonei a portare a conoscenza del debitore la pretesa creditoria. La validità del credito derivante dalla violazione contrattuale non è in alcun modo subordinata all'invio di una raccomandata A/R nella fase stragiudiziale. Alla luce di quanto sopra esposto, Le chiediamo gentilmente di ottemperare al pagamento dovuto e Le raccomandiamo di rispettare il tempo massimo di sosta consentito durante la Sua prossima permanenza nell'area di parcheggio. Per qualsiasi domanda, La preghiamo di non esitare a contattarci. Cordiali saluti,Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto


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