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Impossibilità ricevere rimborso

Risolto Pubblico

Taoticket S.R.L.

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Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

A. F.

A: Taoticket S.R.L.

02/02/2021

Buongiorno ho prenotato una crociera con questa compagnia. La crociera è stata annullata ma rifiutano di fare rimborso, solo voucher

Messaggi (1)

Taoticket S.R.L.

A: A. F.

02/02/2021

Pregiatissimi,facciamo seguito al reclamo presentato dalla Cliente per comunicarVi che la mail di cancellazione della crociera è antecedente al 01/08/2020 pertanto, come previsto dalla normativa vigente, la scelta tra voucher e restituzione della somma resta in carico al tour operator.Ci preme precisare che la Compagnia si è conformata alla normativa vigente al tempo e ha emesso in Vs. favore un voucher del valore di Eur 1.790,00 per l'acquisto di una futura crociera.Ci preme precisare che la scelta di riconoscere un voucher di importo pari a quanto incassato dalla Compagnia è stata dettata dalla difficile situazione verificatasi e nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare, la Compagnia ha deciso di adattarsi a quanto previsto dall'art. 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 poi successivamente sostituito dall'art.88 - bis della l. 24 aprile 2020, n. 27.Non sfuggono peraltro alla scrivente e alla Compagnia le successive modifiche apportate in materia di rimborso dei pacchetti turistici annullati per cause riconducibili al COVID-19. In particolare, l'art. 88-bis veniva novellato dalla più recente l. nr. 77 del 17 luglio 2020. Quest'ultima recepiva le raccomandazioni provenienti dalla Commissione dell'Unione Europea e adeguava la normativa in tema di rimborsi sulla base dei profili critici segnalati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.Ad oggi, pertanto, la Compagnia si è conformata alla normativa introdotta dal legislatore e ha riconosciuto l'estensione della validità del voucher fino a 18 mesi dalla data di emissione.Qualora, invece, i gentili Ospiti non avessero occasione di prenotare nuovamente con la scrivente entro il termine di validità di detto voucher, la stessa riceverà il rimborso pari al valore del voucher nei modi e nei termini di legge.Le garantiamo infine che la Compagnia si impegna a rispettare la normativa emanata ed emananda in materia di rimborso dei pacchetti turistici e provvederà a conformarsi ad eventuali revisioni del dettato normativo qualora interverranno future ulteriori modifiche da parte del legislatore.Ricordiamo che la disciplina, introdotta dal Governo italiano, riguarda i contratti di titoli di acquisto di titoli di viaggio, di servizi di soggiorno e di pacchetti turistici instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.Per questi casi, come previsto ai commi 3, 4, 11 e 12 dell'art.88 bis, il vettore può rimborsare il cliente anche emettendo un voucher, di importo pari a quanto dovuto, da utilizzare entro 18 mesi.La scelta se operare il rimborso in denaro o con un voucher ricade in capo al vettore fino alla data del 31/07/2020 e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatarioIn linea con quanto rilevato dalla Commissione Europea, la normativa è stata modificata per quanto riguarda i tempi entro cui deve essere esercitato - dall'operatore o dal cliente - il recesso dai contratti nei casi previsti dalla norma. Solo se questo viene esercitato entro il 31 luglio 2020, si conferma che l'emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del cliente.Se invece il recesso è esercitato dal 1 agosto in poi, sarà il cliente a scegliere se accettare o meno il rimborso con voucher anziché in denaro.Le riportiamo qualche link di chiarimento e circolare delle associazioni di categoria. s:www.lagenziadiviaggi.it/voucher-il-senato-fa-chiarezza-il-cliente-deve-accettarlo/s:www.ilgiornaledelturismo.com/il-voucher-e-legittimo-rispetta-la-normativa-parla-lavvocato-criscione/?fbclid=IwAR0L1PZbFYESSzNePuU8nAtIKlE93eRFtpa7vUn2fcRAQmo8R7zGM2E_GXos:www.ecc-netitalia.it/it/news-e-pubblicazioni/news/976-rimborso-o-voucher-l-italia-assolta-l-ue-archivia-il-procedimento-di-infrazioneResta ferma ad oggi la vigenza e l'applicabilità al caso di specie del rimedio solutorio del voucher.Siamo pertanto costretti a respingere il Suo reclamo.L'occasione ci è gradita per porgerLe i migliori salutiUfficio AmministrazioneTaoticket S.R.L.Via Brigata Liguria 3/2116121 GenovaTel. +39 010-570.48.78 - Fax +39 010-530.37.28P.IVA 06206400720Autorizzazione Provincia n° 6167/131601Polizza n° 1505001357/P Filo Diretto Assicurazioni Spawww.ticketcrociere.itwww.taoticket.comIl giorno mar 2 feb


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