Spettabile Altroconsumo,
Vi scriviamo
in merito alla segnalazione in oggetto e alle precedenti comunicazioni già inviate alla vostra associata.
EF ha esaminato in più occasioni quanto rappresentato.
In primo luogo, il rapporto a cui fa riferimento la signora risale al 2015 e, secondo la disciplina applicabile all'epoca dei fatti, il diritto al rimborso era soggetto a uno specifico termine di prescrizione di un anno, e non all'ordinario termine decennale richiamato. Anche l'attuale disciplina contenuta nel Codice del Turismo prevede, per le pretese risarcitorie derivanti dal contratto di pacchetto turistico, specifici termini di prescrizione, tra cui il termine di tre anni previsto per determinate tipologie di danno, e non l'applicazione generalizzata del termine ordinario decennale.
In ogni caso, e a prescindere da quanto sopra, la comunicazione del 29 novembre 2017, citata dalla signora, non contiene, a nostro avviso, alcun riconoscimento di un obbligo di restituzione delle somme versate. Il riferimento contenuto nella predetta comunicazione riguardava infatti esclusivamente la possibilità di utilizzare l'importo già corrisposto secondo le modalità all'epoca indicate, e non l'impegno di EF a procedere al rimborso monetario dello stesso. Non riteniamo, pertanto, che tale comunicazione possa essere qualificata come riconoscimento di un debito restitutorio idoneo a produrre gli effetti sulla prescrizione prospettati dalla signora.
Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di rimborso formulata e dobbiamo, pertanto, confermare quanto già comunicato alla signora in precedenza.
Cordiali saluti
EF
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