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Pratica commerciale scorretta e violazione degli obblighi informativi precontrattuali

In lavorazione Pubblico

DoYouItaly

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Tipologia di problema:

Autonoleggio

Reclamo

A. D.

A: DoYouItaly

17/07/2026

Gentili Signori, Il sottoscritto Dott. Alberto De Robertis, nella propria qualità di consumatore, con la presente espone i fatti di seguito descritti e chiede la Vostra cortese assistenza per la tutela dei propri diritti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). 1. ESPOSIZIONE DEI FATTI In data 3 maggio 2026, il sottoscritto procedeva alla prenotazione online – tramite il sito www.doyouitaly.com, gestito da DOYOUSPAIN INTERNET HOLIDAYS S.L., con sede in Calle Barrachina 15 Bis, 12006 Castellón, Spagna – di un veicolo a noleggio (Toyota Aygo 5 porte A/C o simile), per il ritiro presso l'aeroporto di Bologna (BLQ) in data 3 maggio 2026 ore 19:30 e la restituzione in data 8 maggio 2026 ore 19:30, per un corrispettivo totale di € 106,19 (riferimento prenotazione DYI-207136669, gestore del noleggio: U SAVE RENT A CAR). Nel modulo di prenotazione online, il campo denominato “N. del Volo” era chiaramente indicato come facoltativo/opzionale (come attestato dallo screenshot allegato alla presente). Non vi era alcuna indicazione, né avviso, che il biglietto aereo di andata e ritorno costituisse un requisito imprescindibile ai fini del ritiro del veicolo. In data 3 maggio 2026, al momento del ritiro del veicolo, il gestore U SAVE RENT A CAR comunicava al sottoscritto che il veicolo non poteva essere consegnato in assenza di un biglietto aereo di andata e ritorno che coprisse le date di ritiro e restituzione. Il gestore richiedeva il pagamento di un importo aggiuntivo pari a € 340,00 per procedere al noleggio. Il requisito in questione era riportato esclusivamente nella sezione “Requisiti del conducente” del voucher di conferma prenotazione, trasmesso via e-mail dal gestore dopo il perfezionamento del contratto e il pagamento. Tale condizione non era stata in alcun modo evidenziata – né come obbligatoria, né come causa di mancata consegna del veicolo – prima della conclusione del contratto. Impossibilitato a recuperare il biglietto aereo in loco e a completare il noleggio, il sottoscritto ha contattato immediatamente il servizio clienti di DoYouItaly tramite il sistema di ticketing (unico canale disponibile, non essendo fornito alcun numero telefonico diretto per emergenze). La società ha rigettato la richiesta di rimborso dell'importo versato (€ 106,19), sostenendo che le condizioni sarebbero state “visibili e accettate prima del pagamento”. 2. PROFILI GIURIDICI – VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO La condotta di DoYouItaly integra, ad avviso dello scrivente, plurime violazioni del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), di seguito illustrate. 2.1. Violazione degli obblighi informativi precontrattuali (artt. 49 e 51 D.Lgs. 206/2005) L'art. 49, comma 1, del Codice del Consumo impone al professionista di fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza, in modo chiaro e comprensibile, tra l'altro: (a) le caratteristiche principali del servizio offerto; (e) il prezzo totale, comprensivo di oneri obbligatori; (g) le condizioni e i termini di esecuzione del contratto; (h) le condizioni di accesso alla prestazione, ivi comprese le condizioni essenziali senza le quali la prestazione non può essere resa. L'art. 51 del medesimo decreto prevede che tali informazioni siano fornite “in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, in un linguaggio semplice e comprensibile”. Nel caso di specie, il requisito del biglietto aereo costituisce una condizione essenziale senza la quale la prestazione – la consegna del veicolo – non viene resa. Cionondimeno, tale requisito non è stato comunicato in fase precontrattuale; al contrario, il campo relativo al numero di volo era espressamente qualificato come opzionale nel modulo di prenotazione, creando nel consumatore il legittimo affidamento che tale dato non fosse necessario ai fini del ritiro. 2.2. Pratica commerciale ingannevole per azione e per omissione (artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. 206/2005) L'art. 20 del Codice del Consumo qualifica come scorretta ogni pratica commerciale contraria alla diligenza professionale che falsi o sia idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio. L'art. 21 definisce ingannevole la pratica che, tra l'altro, contenga informazioni false o, pur essendo fattizia corretta, in qualsiasi modo induca in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche principali del servizio e alle condizioni di accesso alla prestazione. L'art. 22 qualifica come ingannevole per omissione la pratica che occulti informazioni rilevanti di cui il consumatore necessita per prendere una decisione commerciale consapevole. Nel caso concreto, la qualificazione del numero di volo come “opzionale” in fase di prenotazione – a fronte di un requisito che il gestore del noleggio considera obbligatorio e la cui assenza comporta la mancata consegna del veicolo – integra sia un'azione ingannevole (l'informazione, formalmente corretta, è strutturata in modo da indurre in errore il consumatore sull'effettiva natura del requisito) sia un'omissione ingannevole (l'obbligo di presentare un biglietto aereo non viene chiaramente comunicato prima del pagamento). 2.3. Diniego di rimborso e mancata tutela del consumatore La mancata consegna del veicolo per causa imputabile a un requisito non chiaramente comunicato in fase precontrattuale integra un inadempimento imputabile al professionista (art. 1218 c.c.), con conseguente diritto del consumatore alla risoluzione del contratto e alla restituzione integrale del corrispettivo versato. Il rifiuto di rimborso opposto da DoYouItaly si fonda su una clausola di cancellazione che, ove applicata a una situazione di inadempimento del professionista, non può legittimamente precludere il diritto al rimborso. 3. RICHIESTA DI ASSISTENZA Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto chiede la Vostra autorevole assistenza per: • avviare una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi degli artt. 141 ss. del D.Lgs. 206/2005 nei confronti di DOYOUSPAIN INTERNET HOLIDAYS S.L. / DoYouItaly.com, al fine di ottenere il rimborso integrale dell'importo versato pari a € 106,19; • valutare, ove ritenuto opportuno, la presentazione di un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 206/2005, per segnalare la pratica commerciale scorretta descritta, in considerazione della sua potenziale diffusività a danno di altri consumatori; • fornire ogni ulteriore supporto e consulenza ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dello scrivente. 4. DOCUMENTI ALLEGATI • E-mail di conferma prenotazione DYI-207136669 del 3 maggio 2026; • Screenshot della schermata di prenotazione online con indicazione del campo “N. del Volo (Opzionale)”; • Voucher di conferma prenotazione (voucher_207136669.pdf); • Corrispondenza intercorsa con il servizio clienti di DoYouItaly (ticket n. 6941791 – thread completo dal 4 al 14 maggio 2026);

Messaggi (1)

DoYouItaly

A: A. D.

17/07/2026

- Please type your reply above this line - Your request (7316703) has been updated. If you wish to add additional comments, please reply to this email. Help (DYI - DoYouItaly) 17 Jul 2026, 16:05 CEST Good morning, After reviewing your case, we can inform you that this information was available in the Driver Requirements section of your rental voucher. Please note that these same terms and conditions were accepted before the payment was made, and that they were available to check both on the website and in the rental voucher. According to the cancellation policy of your reservation, in order to obtain a full refund you must always request cancellation prior the pick up date and time stated in your voucher, in accordance with the terms and conditions that you accepted. Unfortunately, in this case, we cannot offer any refund. We would like to apologise for any inconveniences this may cause. Kind regards, Yana DoYouSpain.com - Carjet.com - DoyouItaly.com Reclami 17 Jul 2026, 11:01 CEST

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