Richiesta rimborso per iniquità contrattuale - tariffa sproporzionata pronto intervento elettrico
Tipologia di problema:
Pratiche commerciali scorretteReclamo
P. L.
A: SERVICE ITALIA S.A.S. di MONZANI IVO ANGELO E C.
Spett.le Service Italia S.A.S., e p.c. Altroconsumo Oggetto: Contestazione formale e richiesta di rimborso per iniquità contrattuale ed eccessiva onerosità – Intervento del 05/11/2026 presso l'immobile situato in provincia di Varese – Rapporto di intervento intestato alla conduttrice. Il sottoscritto , in qualità di delegato della Sig.ra conduttrice dell'immobile, espone quanto segue in merito all'intervento urgente eseguito in data odierna da due Vostri operatori per conto della Vostra società: 1. STATO DI NECESSITÀ: L'intervento è stato richiesto a causa dell'improvvisa interruzione della linea elettrica generale dovuta a un foro accidentale nel muro. La firma del modulo originario è avvenuta in condizioni di evidente vulnerabilità e stato di necessità (abitazione completamente priva di energia elettrica). 2. DURATA REALE DELL'INTERVENTO: I Vostri tecnici sono rimasti all'interno dell'immobile per la durata esatta di 1 ora così come ampiamente certificato dai metadati digitali e orari delle fotografie e video scattati all'arrivo e al termine delle opere. L'intervento è stato puramente locale e circoscritto. 3. MATERIALI IMPIEGATI E RELAZIONE GENERICA: Il lavoro è consistito esclusivamente nella sostituzione locale di un singolo interruttore magnetotermico e di due spezzoni di cavo elettrico lunghi meno di un metro (di cui si allega prova fotografica dei pezzi rimossi sul pavimento). Si evidenzia inoltre che nella relazione/report inviata dalla Vostra ditta in data odierna non viene specificata alcuna componentistica sostituita né il dettaglio delle opere, a ulteriore conferma dell'assenza di materiali di pregio o di interventi strutturali che possano giustificare la tariffa richiesta. 4. SPROPORZIONE ECONOMICA: La cifra totale richiesta e interamente saldata pari a 1.830,00 € (di cui 800,00 € corrisposti a titolo di acconto tramite POS in data 04/11 e 1.030,00 € corrisposti a saldo tramite POS tracciabile in data 05/11) risulta palesemente iniqua e totalmente fuori mercato. I prezziari ufficiali della Camera di Commercio per prestazioni analoghe d'urgenza (comprensive di diritto di chiamata e manodopera per due tecnici) quantificano il valore reale della prestazione in una cifra non superiore a 350,00 € / 450,00 €. Tutto ciò premesso, avendo il sottoscritto apposto sul Vostro modulo di intervento regolare firma con riserva e sotto protesta per tariffa palesemente sproporzionata, si contesta formalmente l'intero importo pattuito ai sensi dell'Art. 1447 del Codice Civile (Contratto concluso in stato di pericolo/necessità) e per violazione dei doveri di buona fede. SI RICHIEDE Il ricalcolo immediato della prestazione secondo le tariffe medie di mercato e la restituzione della quota indebitamente percepita in eccedenza, quantificata in 1.400,00 €, da accreditarsi tramite bonifico bancario entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente. In difetto di riscontro positivo, la pratica verrà trasferita dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio e segnalata all'Antitrust per pratiche commerciali scorrette. Distinti saluti,
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SERVICE ITALIA S.A.S. di MONZANI IVO ANGELO E C.
A: P. L.
Spett.le Cliente, facciamo seguito alla Vostra comunicazione, il cui contenuto è stato attentamente esaminato, e riteniamo necessario fornire alcune precisazioni, respingendo le contestazioni formulate nei termini da Voi esposti. In primo luogo, desideriamo evidenziare che l’intervento è stato eseguito a seguito di una Vostra richiesta di pronto intervento urgente, determinata dall’interruzione dell’energia elettrica presso l’immobile. La nostra società ha provveduto a mettere a disposizione personale tecnico specializzato, intervenuto per individuare e risolvere la problematica segnalata. Riteniamo opportuno chiarire che il costo di un intervento tecnico non può essere determinato esclusivamente sulla base dei minuti trascorsi all’interno dell’abitazione o del valore commerciale dei materiali impiegati. La prestazione comprende infatti la disponibilità immediata del personale, la gestione dell’urgenza, le competenze professionali, l’attività diagnostica, la manodopera e le responsabilità connesse all’esecuzione dell’intervento. La Vostra ricostruzione, che riduce l’intera prestazione alla semplice sostituzione di un interruttore magnetotermico e di alcuni spezzoni di cavo, non costituisce pertanto una valutazione completa dell’attività professionale svolta. Quanto alla documentazione sottoscritta, ricordiamo che l’intervento risulta accompagnato da un report di lavoro firmato. Tale documento costituisce un elemento rilevante ai fini della ricostruzione delle attività eseguite e delle circostanze dell’intervento. Anche i pagamenti risultano effettuati attraverso strumenti elettronici pienamente tracciabili, per un importo complessivo di € 1.830,00. Con riferimento alla presunta sproporzione economica, precisiamo che il semplice richiamo a generiche tariffe di mercato, senza l’indicazione puntuale del prezzario utilizzato e delle prestazioni effettivamente comparabili, non è sufficiente a dimostrare l’asserita illegittimità del corrispettivo. Contestiamo inoltre il richiamo all’art. 1447 del Codice Civile, nella misura in cui viene prospettato come automatica conseguenza della situazione di urgenza. La necessità di ripristinare l’energia elettrica non determina, di per sé, la sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, né dimostra che la nostra società abbia approfittato di una situazione di pericolo. Non possiamo pertanto accettare che vengano attribuite alla nostra attività condotte scorrette o comportamenti contrari alla buona fede sulla base di affermazioni non adeguatamente dimostrate. Alla luce di quanto sopra, non riteniamo sussistenti, allo stato, elementi che giustifichino la restituzione dei € 1.400,00 richiesti. La quantificazione unilaterale di un presunto rimborso, così come l’imposizione di un termine di sette giorni, non costituisce di per sé un obbligo di restituzione a carico della nostra società. Quanto al prospettato ricorso al Giudice di Pace e alle autorità competenti, prendiamo atto delle Vostre dichiarazioni. Resta naturalmente salva la facoltà di ciascuna parte di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. La nostra società, qualora necessario, provvederà a rappresentare la propria posizione attraverso la documentazione disponibile. Ribadiamo pertanto che la richiesta di rimborso, nei termini attualmente formulati, non viene accolta. Distinti saluti. Ufficio Amministrativo Il giorno gio 5 nov 2026 alle 19:30 reclami@altroconsumo.it ha scritto:
SERVICE ITALIA S.A.S. di MONZANI IVO ANGELO E C.
A: P. L.
Spett.le Cliente, con la presente La informiamo che, a seguito della divulgazione non autorizzata di materiale fotografico relativo all’intervento eseguito dalla nostra società, abbiamo disposto la trasmissione della documentazione ai nostri legali per le opportune valutazioni.Nella giornata di domani provvederemo a presentare formale denuncia alle autorità competenti, qualora ne ricorrano i presupposti, a tutela dei diritti e degli interessi della nostra società e del personale coinvolto.Precisiamo che il diritto di contestare una prestazione non autorizza automaticamente la diffusione indiscriminata di immagini, soprattutto qualora contengano dati personali o elementi identificativi di terzi. Ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti. Distinti saluti. Ufficio Amministrativo Il giorno gio 5 nov 2026 alle 19:38 SERVICE ITALIA serviceitaliami@gmail.com ha scritto: Spett.le Cliente, facciamo seguito alla Vostra comunicazione, il cui contenuto è stato attentamente esaminato, e riteniamo necessario fornire alcune precisazioni, respingendo le contestazioni formulate nei termini da Voi esposti. In primo luogo, desideriamo evidenziare che l’intervento è stato eseguito a seguito di una Vostra richiesta di pronto intervento urgente, determinata dall’interruzione dell’energia elettrica presso l’immobile. La nostra società ha provveduto a mettere a disposizione personale tecnico specializzato, intervenuto per individuare e risolvere la problematica segnalata. Riteniamo opportuno chiarire che il costo di un intervento tecnico non può essere determinato esclusivamente sulla base dei minuti trascorsi all’interno dell’abitazione o del valore commerciale dei materiali impiegati. La prestazione comprende infatti la disponibilità immediata del personale, la gestione dell’urgenza, le competenze professionali, l’attività diagnostica, la manodopera e le responsabilità connesse all’esecuzione dell’intervento. La Vostra ricostruzione, che riduce l’intera prestazione alla semplice sostituzione di un interruttore magnetotermico e di alcuni spezzoni di cavo, non costituisce pertanto una valutazione completa dell’attività professionale svolta. Quanto alla documentazione sottoscritta, ricordiamo che l’intervento risulta accompagnato da un report di lavoro firmato. Tale documento costituisce un elemento rilevante ai fini della ricostruzione delle attività eseguite e delle circostanze dell’intervento. Anche i pagamenti risultano effettuati attraverso strumenti elettronici pienamente tracciabili, per un importo complessivo di € 1.830,00. Con riferimento alla presunta sproporzione economica, precisiamo che il semplice richiamo a generiche tariffe di mercato, senza l’indicazione puntuale del prezzario utilizzato e delle prestazioni effettivamente comparabili, non è sufficiente a dimostrare l’asserita illegittimità del corrispettivo. Contestiamo inoltre il richiamo all’art. 1447 del Codice Civile, nella misura in cui viene prospettato come automatica conseguenza della situazione di urgenza. La necessità di ripristinare l’energia elettrica non determina, di per sé, la sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, né dimostra che la nostra società abbia approfittato di una situazione di pericolo. Non possiamo pertanto accettare che vengano attribuite alla nostra attività condotte scorrette o comportamenti contrari alla buona fede sulla base di affermazioni non adeguatamente dimostrate. Alla luce di quanto sopra, non riteniamo sussistenti, allo stato, elementi che giustifichino la restituzione dei € 1.400,00 richiesti. La quantificazione unilaterale di un presunto rimborso, così come l’imposizione di un termine di sette giorni, non costituisce di per sé un obbligo di restituzione a carico della nostra società. Quanto al prospettato ricorso al Giudice di Pace e alle autorità competenti, prendiamo atto delle Vostre dichiarazioni. Resta naturalmente salva la facoltà di ciascuna parte di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. La nostra società, qualora necessario, provvederà a rappresentare la propria posizione attraverso la documentazione disponibile. Ribadiamo pertanto che la richiesta di rimborso, nei termini attualmente formulati, non viene accolta. Distinti saluti. Ufficio Amministrativo
P. L.
A: SERVICE ITALIA S.A.S. di MONZANI IVO ANGELO E C.
Si prende atto della risposta della società Service Italia S.A.S., respingendo integralmente le argomentazioni e le velate minacce di azioni legali in merito al materiale fotografico. Si precisa che le immagini sono state prodotte e caricate sulla presente piattaforma al solo e legittimo fine di documentare lo stato dei luoghi e l'entità dei materiali sostituiti a supporto del reclamo, nell'esercizio del diritto di difesa e nel pieno rispetto della riservatezza, senza alcuna diffusione indiscriminata a terzi. Nel merito, la società stessa conferma la natura dell'intervento (circoscritto alla mera sostituzione di un interruttore magnetotermico e spezzoni di cavo) e la tracciabilità del pagamento di ben 1.830,00 € per una sola ora di presenza di due operatori. Poiché tale tariffa oraria (pari a oltre 1.400 € netti di sola manodopera dedotto il valore dei materiali) non trova alcun riscontro nei prezziari ufficiali della Camera di Commercio per interventi urgenti diurni, e considerato che la relazione inviata non descrive alcuna ulteriore attività diagnostica complessa, si conferma la richiesta di ricalcolo della prestazione per evidente iniquità contrattuale. Si lascia la gestione della controversia ai consulenti di Altroconsumo per le opportune azioni di mediazione. In difetto, si procederà senza ulteriore preavviso dinanzi al Giudice di Pace.
SERVICE ITALIA S.A.S. di MONZANI IVO ANGELO E C.
A: P. L.
Spett.le Cliente, in riferimento alla Vostra ulteriore comunicazione, riteniamo necessario precisare alcuni aspetti fondamentali che, evidentemente, continuano a essere omessi nella ricostruzione dei fatti. Nella giornata di ieri avete corrisposto spontaneamente un acconto di € 800,00, a fronte di un preventivo di intervento regolarmente sottoposto alla Vostra attenzione e autorizzato mediante sottoscrizione del relativo report di lavoro. Tale documentazione costituisce un elemento concreto e verificabile dell’avvenuta accettazione delle condizioni economiche prospettate. Ciò che appare particolarmente contraddittorio è che, avendo versato un acconto nella giornata precedente, avreste avuto tutto il tempo e la possibilità di manifestare eventuali perplessità, richiedere chiarimenti o comunicare la volontà di non procedere con il completamento dell’intervento, anziché attendere l’esecuzione dei lavori e il relativo pagamento per sollevare le attuali contestazioni. Non è pertanto condivisibile una ricostruzione che tende a rappresentare come improvvisa e inconsapevole una spesa che era già stata preventivata, autorizzata e parzialmente corrisposta il giorno precedente. Riteniamo francamente inaccettabile che, a fronte di un preventivo sottoscritto, di un acconto volontariamente versato e di un intervento successivamente eseguito, si continui a mettere in discussione l’operato della società attraverso contestazioni che non tengono conto della documentazione esistente. Naturalmente siete liberi di rivolgervi ad Altroconsumo o alle autorità competenti. La nostra società è altrettanto pronta a produrre tutta la documentazione relativa all’intervento, comprese le autorizzazioni sottoscritte, il preventivo, il report di lavoro e la tracciabilità dei pagamenti. Ribadiamo che la semplice contestazione successiva dell’importo non costituisce, di per sé, prova di irregolarità o di mancata autorizzazione. Vi invitiamo pertanto a mantenere la discussione su un piano oggettivo, documentale e professionale, evitando ricostruzioni parziali dei fatti. La società respinge le contestazioni nei termini in cui sono state formulate, ferma restando la disponibilità a esaminare eventuali rilievi specifici e documentati. Distinti saluti. L’Amministrazione Il giorno gio 5 nov 2026 alle 21:00 reclami@altroconsumo.it ha scritto:
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