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RIMBORSO INTEGRALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA VACANZA ROVINATA PER GRAVE ASIMMETRI

In lavorazione Pubblico

Target Rent Italy

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Tipologia di problema:

Autonoleggio

Reclamo

M. R.

A: Target Rent Italy

03/07/2026

In data 04.06.2026 ho inviato la seguente messa in mora sulle mail privacy@doyouitaly.com e targetrentitaly@pec.it OGGETTO: FORMALE ATTO DI MESSA IN MORA, RICHIESTA DI RIMBORSO INTEGRALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA VACANZA ROVINATA PER GRAVE ASIMMETRIA E CONTRADDITTORIETÀ INFORMATIVA Codice di Prenotazione: DYI-208259816 | Cliente: Marco Raimondo Veicolo prenotato: Ford Fiesta 5 porte A/C (o simile) | Periodo: 29/05/2026 – 03/06/2026 Luogo di ritiro: Aeroporto di Alghero (Sardegna) | Importo corrisposto: € 112,73 1. ESPOSIZIONE DEI FATTI E PALESI CONTRADDIZIONI CONTRATTUALI Il sottoscritto Marco Raimondo, in data 13 maggio 2026, provvedeva a prenotare e pagare anticipatamente il servizio di noleggio in epigrafe tramite la piattaforma online DoYouItaly.com, corrispondendo la somma di € 112,73. Il pagamento online veniva regolarmente accettato ed elaborato dai vostri sistemi tramite carta del circuito American Express, con conseguente rilascio della conferma di prenotazione. In data 29 maggio 2026, alle ore 20:00 circa, il sottoscritto si presentava presso il desk di TargetRent all'Aeroporto di Alghero per il ritiro del veicolo. In tale sede, il personale rifiutava categoricamente la medesima carta American Express esibita per il deposito cauzionale, asserendo che tale circuito non fosse accettato al banco. L'esame della documentazione contrattuale da voi fornita evidenzia una palese, insuperabile e ingannevole contraddizione contrattuale che viola i più elementari doveri di trasparenza: Omessa esclusione del circuito: Nelle Condizioni Generali del Voucher, alla voce "Pagamento", la compagnia elenca in modo analitico e tassativo le tipologie di carte espressamente rifiutate ("Questa compagnia di noleggio non accetta carte prepagate, ricaricabili, virtuali o emesse da banche virtuali"). Il circuito American Express non viene in alcun modo menzionato tra le carte escluse o rifiutate. Induzione in errore nella mail di conferma: Nella comunicazione ufficiale di conferma inviata via e-mail da DoYouItaly, sotto la dicitura tassativa "Da non dimenticare...", viene testualmente ordinato al cliente: "Per poter ritirare il veicolo è necessario presentare presso l'ufficio [...] La sua carta di credito". Tale formulazione, espressa al singolare e associata inequivocabilmente alla transazione appena eseguita con successo, ha indotto il legittimo e sacrosanto affidamento che il cliente dovesse esibire al banco proprio la medesima carta fisica utilizzata per la prenotazione online (ossia la American Express). A fronte del blocco, il personale del desk proponeva condotte del tutto arbitrarie e in palese violazione delle stesse regole di sicurezza sul noleggio, suggerendo esplicitamente di effettuare il pagamento utilizzando la carta di credito di un amico presente sul posto o di cambiare l'intestatario, ponendo tuttavia come vincolo l'annullamento della prenotazione in corso e la stipula di un nuovo contratto "ex novo" da corrispondere interamente a tariffa piena di banco. Al legittimo rifiuto del sottoscritto di subire tale pratica speculativa, la consegna veniva negata. Nonostante le e-mail inviate in tempo reale all'assistenza clienti (ore 20:33 e ore 20:42), l'intermediario ometteva di fornire supporto, lasciando il consumatore appiedato in aeroporto in orario serale. 2. SUPPORTO DI LEGGE E PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ La condotta congiunta delle vostre società integra gravi violazioni delle norme civilistiche e consumeristiche: Pratica Commerciale Scorretta e Omissione Ingannevole (Artt. 20, 21 e 22 Codice del Consumo): L'addebito dei fondi tramite un circuito online, seguito dal rifiuto dello stesso circuito al banco basato su clausole ambigue e contraddittorie, configura una condotta commerciale sleale e ingannevole, idonea ad alterare la capacità decisionale del consumatore. Interpretazione delle clausole contro l'autore (Art. 1370 Codice Civile): Ai sensi dell'art. 1370 c.c. (interpretatio contra proferentem), le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti, nel dubbio, si interpretano a favore dell'altro (il consumatore). Non essendoci alcuna esplicita esclusione del circuito American Express nel testo, l'ambiguità non può in alcun modo tradursi in una penalizzazione o perdita economica per il cliente. Violazione della Buona Fede (Art. 1375 C.C.) e Up-Selling Forzoso: Condizionare l'accettazione di soluzioni alternative (carta di un terzo o cambio nome) alla stipula di un contratto a prezzo pieno svela l'intento puramente speculativo della condotta, in totale violazione dei doveri di correttezza nell'esecuzione del contratto. Inadempimento Contrattuale e Carenza di Assistenza (Art. 1218 del Codice Civile): La totale inerzia e il mancato supporto da parte di DoYouItaly, nonostante le e-mail inviate in tempo reale dal cliente durante il disservizio, costituiscono un grave inadempimento dei doveri di protezione e assistenza gravanti sul professionista intermediario. 3. DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA Art. 46 del Codice del Turismo e Art. 2059 C.C.: Il diniego della vettura all'arrivo ha irrimediabilmente leso la serenità del soggiorno. Secondo costante giurisprudenza (ex multis, GdP Milano n. 4112/2021 e GdP Roma n. 13845/2022), la circostanza che il consumatore sia rimasto appiedato senza noleggiare un'auto sostitutiva non esclude il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (stress, forte disagio e ansia), il quale va liquidato dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c. Precedenti dell'Autorità Antitrust (AGCM): L'Autorità ha ripetutamente sanzionato (es. procedimenti PS10972 e PS11415) le condotte dei noleggiatori volte a indurre il consumatore a sostenere costi extra o contratti paralleli abusando della contingenza e dello stato di isolamento logistico. 4. RICHIESTE FORMALI E COSTITUZIONE IN MORA Tutto ciò premesso, il sottoscritto Marco Raimondo INTIMA E DIFFIDA le società in indirizzo, ciascuna per i rispettivi titoli di responsabilità, a provvedere in solido al pagamento, entro e non oltre il termine tassativo di 14 giorni dal ricevimento della presente, delle seguenti somme: € 112,73 a titolo di danno emergente, quale rimborso integrale della somma corrisposta per il noleggio illegittimamente negato; € 400,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale da "vacanza rovinata", quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per i gravi disagi e lo stato di stress subiti. Con avviso che, in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, l'intera vicenda verrà trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e si procederà senza ulteriore preavviso alle vie legali presso il Giudice di Pace competente, con aggravio di spese giudiziali, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico al seguente IBAN IT53D0305801604100570243790


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