Gentile Macingo Technologies S.r.l.,
in risposta alla Vostra comunicazione, contesto formalmente la Vostra ricostruzione dei fatti e ribadisco la richiesta di rimborso integrale di €219,60, per le seguenti ragioni.
1. Il vettore ha rifiutato le condizioni contrattuali originarie — non ho esercitato alcun recesso
In data 09/04/2026, GMA Trasporti ha richiesto un'integrazione economica di €200,00, modificando unilateralmente le condizioni del preventivo già accettato e pagato. Tale richiesta costituisce, a tutti gli effetti di legge, un rifiuto di eseguire il servizio alle condizioni pattuite e una nuova proposta contrattuale che non ero tenuto ad accettare. L'inadempimento è pertanto imputabile al Vettore, non al sottoscritto. Si evidenzia inoltre che in data 09/04/2026 ho inviato video dettagliati e completi dei luoghi e dei materiali, senza omettere alcun elemento, rendendo così impossibile contestare una mia presunta incompletezza informativa in fase di preventivo.
2. Avete violato i Vostri stessi Termini e Condizioni (art. 6)
I Vostri T&C prevedono espressamente che, in caso di indisponibilità del Vettore, Macingo debba ricercare un vettore alternativo e, solo in mancanza, procedere al rimborso integrale della fee. Non avete adempiuto a nessuno dei due obblighi, nonostante tre comunicazioni formali rimaste senza risposta dall'11/04/2026 al 03/05/2026. Tale condotta costituisce un inadempimento contrattuale diretto e non contestabile.
3. Il pagamento è stato presentato come "Deposito di prenotazione" — non come fee di intermediazione
La mail di conferma ufficiale inviata da Macingo definisce il pagamento di €219,60 come "Deposito di prenotazione", e non come commissione o fee di intermediazione. La successiva ridefinizione del pagamento nella risposta al reclamo costituisce una rappresentazione ingannevole ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 206/2005, in quanto il consumatore ha ragionevolmente inteso il versamento come acconto sul servizio di trasloco e non come corrispettivo per una mera intermediazione.
4. L'art. 59 del Codice del Consumo non è applicabile
Il richiamo all'art. 59 del D.Lgs. 206/2005 per escludere il diritto di rimborso è fuori luogo: tale norma si applica esclusivamente a servizi integralmente eseguiti con il preventivo consenso del consumatore. Il servizio di trasloco — che costituisce la prestazione principale oggetto del contratto — non è mai stato eseguito. Si contesta pertanto anche la clausola di non rimborsabilità ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie.
5. La condotta di Macingo configura una pratica commerciale scorretta
L'assenza di qualsiasi risposta per oltre tre settimane a fronte di richieste di rimborso legittime, unitamente alla ridefinizione postuma della natura del pagamento e alla mancata trasparenza nel flusso di acquisto circa la non rimborsabilità della somma, configura una pratica commerciale scorretta per omissione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005.
Diffido pertanto Macingo Technologies S.r.l. a procedere al rimborso integrale di €219,60 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, avvertendo che in mancanza mi riservo di adire le competenti autorità, tra cui l'AGCM, e di procedere nelle sedi giudiziarie competenti, incluso il Giudice di Pace, senza ulteriore preavviso.
Grazie,
Nicolò