OGGETTO: Reclamo formale e richiesta di intervento legale per mancato rimborso/riaccredito credito welfare a causa di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. – Pratica N. TSV-338454
DATI SOGGETTI COINVOLTI:
Titolare del conto Welfare HUB: E.C.
Beneficiaria del servizio: G.D.
Società Intermediarie/Gestori: Intesa Sanpaolo S.p.A. / Jakala S.p.A. S.B.
Partner Tecnico/Fornitore del servizio: Tanto Svago s.r.l.
Numero Pratica: TSV-338454
ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI
1. Evento generatore e impossibilità sopravvenuta (3 Luglio 2026)
In data 3 luglio 2026, a causa dell'insorgenza di gravi e improvvise complicazioni mediche che hanno comportato l’accesso urgente presso il Pronto Soccorso, alla beneficiaria del servizio G.D. (all'ottavo mese di gravidanza), è stata diagnosticata una situazione di gravidanza a rischio, con immediata prescrizione medica di riposo assoluto e totale divieto di mobilità. Tale evento, imprevedibile e oggettivo, ha configurato una palese e documentata causa di forza maggiore, determinando l'impossibilità sopravvenuta della fruizione del servizio turistico/ricreativo acquistato tramite il portale Intesa Sanpaolo Welfare HUB dal titolare del conto E.C. (pratica TSV-338454).
2. Primi contatti e condotta dilatoria (3 luglio – 21 luglio 2026)
Contestualmente all'evento, in data 3 luglio 2026 è stata tempestivamente aperta la segnalazione verso il partner tecnico Tanto Svago s.r.l., fornendo idonea documentazione medica sensibile a supporto della richiesta di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c., con contestuale richiesta di restituzione del corrispettivo o riaccredito/riconversione del valore del voucher sul conto welfare. Nel periodo compreso tra il 3 e il 21 luglio 2026 sono intercorse molteplici interazioni e risposte interlocutorie da parte delle società coinvolte, le quali si sono tuttavia limitate a mettere in atto una condotta dilatoria fatta di continui rimpalli di responsabilità, senza fornire alcuna soluzione concreta.
3. Formale Diffida ad Adempiere via PEC (22 Luglio 2026)
Preso atto dell'ostruzionismo e del mancato accoglimento della richiesta, in data 22 luglio 2026 è stata inviata una formale diffida ad adempiere a mezzo PEC a Jakala S.p.A., inserendo per conoscenza Tanto Svago s.r.l. e l’Ufficio Reclami di Intesa Sanpaolo S.p.A. In tale sede è stato ribadito il diritto alla risoluzione contrattuale ex lege e la responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella filiera di erogazione del servizio welfare.
4. Ulteriori dilazioni e opposizione di polizza privata (23 luglio – 30 luglio 2026)
In data 23 luglio 2026, Tanto Svago s.r.l. ha effettuato un contatto telefonico chiedendo di soprassedere temporaneamente alle azioni legali in attesa di un imminente riscontro dal proprio sub-fornitore/struttura ricettiva. A tale impegno non è seguito alcun riscontro operativo. In data 30 luglio 2026, Tanto Svago s.r.l. ha inviato una nota scritta comunicando che la pratica si trovava in gestione presso la propria compagnia assicurativa privata e che le tempistiche di liquidazione/rimborso dipendevano esclusivamente dai tempi istruttori di quest'ultima. In pari data (30 luglio 2026), a mezzo PEC, è stata formalmente rigettata e contestata tale posizione a Jakala S.p.A. e Tanto Svago s.r.l., evidenziando come i rapporti intercorrenti tra l'azienda e la propria polizza assicurativa privata costituiscano un mero rischio d'impresa, giuridicamente inopponibili al consumatore finale. Con la medesima PEC è stato intimato il termine perentorio del 31 luglio 2026 per la restituzione/riaccredito delle somme, con avviso che decorso tale termine le parti si sarebbero considerate definitivamente inadempienti.
5. Il definitivo rifiuto di Jakala e Intesa Sanpaolo (Inizio Agosto 2026)
A seguito della scadenza del termine, Jakala S.p.A. S.B. ha risposto per iscritto declinando ogni responsabilità e sostenendo che il contratto fosse intercorso esclusivamente tra l'utente e Tanto Svago s.r.l.
Intesa Sanpaolo S.p.A. (Ufficio Reclami e Qualità) ha risposto con nota formale (Prot. 16523/2026/ORD/Intesa Sanpaolo S.p.A./CNS del 04/08/2026) ribadendo la medesima posizione, declinando la propria ingerenza e invitando a rivolgersi unicamente a Tanto Svago s.r.l.
DIRITTO E RICHIESTE
La condotta tenuta dalle controparti viola palesemente il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e l'art. 1463 c.c., che impone la restituzione della prestazione ricevuta a seguito dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al consumatore. Inoltre, l'eccezione formulata da Intesa Sanpaolo e Jakala relativa alla presunta estraneità contrattuale appare infondata, trattandosi di un servizio acquistato ed erogato all'interno di un sistema integrato di Welfare Aziendale (Intesa Sanpaolo Welfare HUB), per il quale sussiste una responsabilità solidale ed organizzativa nei confronti del lavoratore/beneficiario.
Tutto ciò premesso, si richiede l'intervento diretto dell'Ufficio Legale di Altroconsumo affinché:
- Venga intimato a Tanto Svago s.r.l., Jakala S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., ciascuna per i propri profili di responsabilità, l'immediato riaccredito delle somme spettanti sul conto welfare o l'emissione di un voucher di pari valore e di idonea validità.
- Venga avviata, qualora le controparti persistano nel loro rifiuto, la procedura di conciliazione o l'azione formale più opportuna presso le sedi competenti (incluso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o le autorità di vigilanza preposte).