Gentile Sig. OLDANI,
facciamo seguito alla sua comunicazione del 12 ottobre scorso, pervenuta tramite Altroconsumo, per comunicarle quanto segue.
Come già ribadito in più occasioni, in via preliminare, si evidenzia che il veicolo in oggetto risulta ampiamente al di fuori del periodo di garanzia legale di conformità di 24 mesi, terminata in data 17 luglio 2024, e non risultano attive estensioni di garanzia convenzionale oltre a quella del Costruttore.
Ciò premesso, nel merito dell'ultima riparazione effettuata presso l'officina Autovittani, proprio in virtù del richiamo effettuato 6 mesi prima e all'esito delle verifiche tecniche che il caso richiedeva a livello meccanico, l'intervento è stato correttamente gestito in totale regime di partecipazione commerciale da parte del Costruttore, con azzeramento integrale dei costi di manodopera e ricambistica a Suo carico.
L'officina coinvolta ha pertanto operato nel pieno rispetto degli standard del Costruttore, restituendoLe il mezzo perfettamente ripristinato, sicuro e conforme all'uso.
Per quanto concerne le Sue specifiche richieste di risarcimento economico formulate a fronte della valutazione dell'auto presso una concessionaria esterna, riteniamo che le stesse siano prive di fondamento.
La valutazione di permuta da Lei esposta costituisce infatti una libera quotazione commerciale emessa da un operatore terzo concorrente, strettamente legata alle dinamiche del mercato dell'usato e al chilometraggio del mezzo, e non può in alcun modo essere imputata a una responsabilità della Scrivente.
Inoltre, è opportuno evidenziare come Renault Italia, al pari di tutte le principali case automobilistiche, effettui costanti e sistematici controlli di qualità. Laddove si riscontri la necessità di ottimizzare un componente, la scrivente Società attiva tempestivamente apposite modalità di intervento a tutela del cliente.
Il fatto che il veicolo sia stato oggetto di campagne di richiamo ufficiale non ha alcuna correlazione con una presunta svalutazione commerciale del mezzo – la quale segue esclusivamente le normali e variabili dinamiche del mercato dell'usato – ma attesta, al contrario, il costante impegno e la trasparenza del Costruttore nel garantire la perfetta efficienza del modello nel tempo.
Allo stesso modo, le richieste pecuniarie formulate a titolo di danno da fermo tecnico e danno morale appaiono del tutto prive di supporto probatorio, alla luce del fatto che la Scrivente ha prontamente e integralmente adempiuto al ripristino gratuito del bene ed essendo l'auto ampiamente fuori garanzia, i costi extra da Lei sostenuti non sono imputabili al Costruttore.
Tutto ciò premesso, avendo provveduto al pieno ripristino del bene, non possiamo che confermarLe nuovamente l'impossibilità di accoglimento delle richieste economiche da Lei inoltrate.
Confidando di aver chiarito la nostra posizione, rinnoviamo distinti saluti.
Team Servizio Clienti
Renault Italia S.p.A.
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