Gentile Salvatore
riscontriamo la Sua lettera del 24 giugno 2026 recante la richiesta di restituzione delle somme sostenute per lo svolgimento del “
Curso en Atenciòn a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo”,presso l’Universidad Europea Valencia, Spagna,finalizzato all’ottenimento della specializzazione sul sostegno scolastico, per contestarne integralmente il contenuto.
I provvedimenti di diniego di riconoscimento del titolo estero, tutti uguali tra loro per quanto riguarda i corsi organizzati da Agenzia Formativa, sono stati sempre regolarmente impugnati con ricorso al TAR Lazio.
Il TAR Lazio, con centinaia di sentenze della Sezione IV bis, iniziate con la sentenza n. 6320 del 18 maggio 2022, con orientamento confermato sino ad oggi.
Tra le ultime Le segnalo la sentenza 10 dicembre 2025 n. 22359/2025, nella quale si legge “
Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.”; - peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa””.
La sentenza del TAR Lazio, mutuando quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 29 dicembre 2022, chiarisce una volta per tutte che la circostanza che i titoli rilasciati dall’Universidad spagnola, benché “
tituli propi” dell’Ordinamento Spagnolo, e quindi non abilitanti in Spagna, possono essere comunque valutati e riconosciuti nel nostro ordinamento nazionale.
Afferma infatti sul punto la sentenza: “
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve, in primo luogo, ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessario”.
Concetti peraltro recentemente ribaditi dalla stessa Corte Europea di Giustizia che, con decisione del 20 novembre 2025 emessa proprio con riferimento ai corsi spagnoli, ha definitivamente precisato che “
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato”, aggiungendo che “Tuttavia, lo Stato membro ospitante resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa menzionata al punto 29 della presente sentenza”.
Orbene, alla luce di quanto statuito dal TAR Lazio nella sentenza del 2025, confermata dalla successiva sentenza TAR Lazio, IV bis, 28 gennaio 2026 n. 1627 che allego, ed in tutte le precedenti, le sue contestazioni, che culminano nella richiesta di restituzione di quanto corrisposto per l’erogazione del corso, appaiono totalmente prive di fondamento.
Aggiungiamo, infine, che sono alcune migliaia i clienti di Agenzia Formativa che hanno oggi ottenuto il riconoscimento del titolo attraverso le misure compensative stabilite dall’art.7 della legge 29 luglio 2024 n. 106, vale a dire con la frequenza di un corso integrativo al quale l’accesso era riservato ai soli docenti che avevano svolto il corso di formazione all’estero.
Tanto premesso, Le ribadiamo tutta l’assistenza degli Uffici di Agenzia Formativa e del nostro Studio Legale per l’accesso alle misure compensative previste dalla legge, ma non riteniamo che sussistano i presupposti per accogliere la Sua richiesta
L’occasione è gradita per inviare distinti saluti
Avv. Francesco Vannicelli
Avv. Biancamaria Celletti
Avv. Francesco Vannicelli
Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti Malossini
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Il giorno mer 24 giu 2026 alle ore 11:15
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