In data 15/05/2026, la sottoscritta Caliandro Tiziana ha sottoscritto presso la propria abitazione (Grugliasco, TO) un contratto fuori dai locali commerciali con Arquati s.r.l. per la fornitura di una tenda da sole, per € 3.900,00. Il contratto riporta alla voce "GARANZIA COMMERCIALE AGGIUNTIVA: 8 ANNI" senza alcun costo associato; solo dopo la firma si è appreso che tale garanzia è subordinata a un pagamento annuale mai illustrato durante la trattativa, in violazione dell'art. 49 co.1 lett. e) CdC e dell'art. 22 CdC (omissione ingannevole). Inoltre, l'art. 7 del contratto esclude il diritto di recesso citando l'art. 59 co.1 lett. c) D.Lgs. 206/2005: "il diritto di recesso è escluso". Tale clausola è da ritenersi nulla: trattandosi di contratto negoziato fuori dai locali commerciali, il diritto di recesso di 14 giorni è garantito per legge, e l'eccezione per beni personalizzati è applicabile solo se la produzione era già avviata al momento della firma, circostanza non dimostrata da Arquati s.r.l., cui spetta l'onere della prova. Si chiede il riconoscimento del diritto di recesso e chiarimento sui costi della garanzia.