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Ultimi reclami

R. C.
28/06/2026

Pratica Commerciale scorretta come da provv. A.G.C.M. 26820 DEL 25/10/2017.

Il sottoscritto, con la presente richiede l'annullamento, come già chiesto a mezzo pec il 01 ed il 21 giugno del contratto n. FIOSEB023 del 19/05/2026, avente ad oggetto la fornitura di una vetrata con un versamento di caparra di € 2.500,00 a mezzo di n.2 bonifici istantanei eseguiti in data 20 e 21 Maggio . Il consulente ha effettuato un rilievo delle misure finalizzato al solo preventivo, imponendo la condizione che l'offerta sarebbe stata valida esclusivamente sul momento, decadendo una volta lasciata l'abitazione. Siamo stati (perché l'Azienda ha obbligatoriamente imposto anche la presenza della moglie) rassicurati del fatto che prima della messa in produzione sarebbe comunque intervenuto un tecnico per il rilievo delle misure millimetriche definitive (per poi andare in produzione) e che la garanzia sarebbe stata, diversamente dagli altri produttori, di 10 anni. Sono venuto a conoscenza solo ed esclusivamente quando il contratto mi è arrivato in fotografia via whatsapp, che la garanzia sulle vetrate non era decennale e che la clausola del diritto di recesso non era applicabile perché si tratta prodotto su misura (ma il rilievo tecnico delle misure millimetriche non è stato fatto antecedentemente la firma). A fondamento della presente si rappresentano i seguenti elementi: 1. VIZIO DEL CONSENSO Si richiama inoltre l'art. 48 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni precontrattuali in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, obbligo nella fattispecie non adempiuto. 2. MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO E SULL'ECCEZIONE PER BENI SU MISURA Quand'anche si volesse sostenere l'applicabilità dell'art. 59, lett. c), del Codice del Consumo (esclusione del recesso per beni confezionati su misura), tale eccezione è opponibile al consumatore solo a condizione che questi ne sia stato esplicitamente e preventivamente informato prima della conclusione del contratto. Detta informativa non è mai stata resa nelle forme e nei tempi di legge; la clausola di irrinunciabilità contenuta nel contratto deve pertanto ritenersi nulla ex art. 36 del medesimo Codice del Consumo. 3. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA Il comportamento descritto è altresì oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo e del provvedimento n. 26820 del 25/10/2017 della stessa, nonché di esposto alla Camera di Commercio e alle Associazioni dei Consumatori. PER TUTTO QUANTO SOPRA, si intima la Vs. Spettabile Società a: — confermare per iscritto, entro e non oltre il 03/06/2026, la risoluzione del contratto sopra indicato come già comunicato precedentemente; — provvedere alla restituzione integrale della somma di € 2.500,00 versata a titolo di caparra, entro il medesimo termine. In difetto di riscontro negli ulteriori termini indicati, lo scrivente darà corso senza ulteriore preavviso (come già comunicatovi precedentemente) a tutte le azioni sopra descritte per la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. Allego comunicazioni precedenti.

In lavorazione
G. M.
24/06/2026

Problema con Arquati

La sottoscritta Giulia Malnati, nata il 25/11/1998, con la presente formula formale richiede l'annullamento del contratto n. AGE0000629_260616036 del 16/06/2026, eseguito da Lucia Nesci, avente ad oggetto la fornitura di una tenda a cappottina da balcone per un importo di € 3.600,00, di cui € 720,00 versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico istantaneo. I consulenti hanno effettuato un rilievo delle misure finalizzato a un preventivo, imponendo la condizione che l'offerta sarebbe stata valida esclusivamente sul momento, decadendo una volta lasciata l'abitazione. Siamo stati rassicurati del fatto che prima della messa in produzione sarebbe comunque intervenuto un tecnico per il rilievo delle misurazioni millimetriche definitive. Tuttavia, in sede di stipula del finanziamento, non è stato espressamente indicato il tasso d'interesse applicato (TAN/TAEG), venendo meno ai fondamentali doveri di trasparenza e chiarezza contrattuale. Inoltre, si è riscontrata la presenza di costi non preventivati né concordati. Oltre alla quota di interessi pari a 770,00 €, è stato arbitrariamente inserito un ulteriore addebito di 150,00 € di spese istruttoria pratica (aggiuntivo rispetto agli interessi stessi), del quale non ero stata minimamente informata prima della firma del contratto. Sono venuta a conoscenza solo ed esclusivamente quando il contratto mi è arrivato via mail. A fondamento della presente si rappresentano i seguenti elementi: 1. VIZIO DEL CONSENSO — FIRMA SU TABLET SENZA PREVIA LETTURA La sottoscritta ha apposto la propria firma su dispositivo digitale (tablet) senza aver potuto leggere preventivamente il testo contrattuale, preso visione del quale solo successivamente alla firma il cui contratto è arrivato un giorno dopo. Tale circostanza configura un grave vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 e ss. del Codice Civile, rendendo il contratto annullabile. Si richiama inoltre l'art. 48 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni precontrattuali in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, obbligo nella fattispecie non adempiuto. 2. MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO E SULL'ECCEZIONE PER BENI SU MISURA Quand'anche si volesse sostenere l'applicabilità dell'art. 59, lett. c), del Codice del Consumo (esclusione del recesso per beni confezionati su misura), tale eccezione è opponibile al consumatore solo a condizione che questi ne sia stato esplicitamente e preventivamente informato prima della conclusione del contratto. Stante la firma apposta prima della lettura del documento, detta informativa non è mai stata resa nelle forme e nei tempi di legge; la clausola di irrinunciabilità contenuta nel contratto deve pertanto ritenersi nulla ex art. 36 del medesimo Codice del Consumo. 3. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA Il comportamento descritto potrà essere altresì oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, nonché di esposto alla Camera di Commercio e alle Associazioni dei Consumatori. PER TUTTO QUANTO SOPRA, si intima la Vs. Spettabile Società a: — confermare per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, la risoluzione del contratto sopra indicato; — provvedere alla restituzione integrale della somma di € 720,00 versata a titolo di caparra, entro il medesimo termine. In difetto di riscontro nei termini indicati, la scrivente darà corso senza ulteriore preavviso a tutte le azioni sopra descritte per la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. Allego copia del finanziamento e del contratto

Chiuso
F. G.
23/06/2026

Ritardo nella consegna e installazione

Con la presente segnalo che a seguito di acquisto e saldo del manufatto tenda da sole del 26 marzo 2026 sono riuscito ad avere una data di consegna ed installazione il 18 giugno 2026 data nella quale gli operai sono arrivati senza gli strumenti utili al montaggio dopo aver programmato mesi prima l'installazione. mancavano i trabattelli per poter issare la tenda e fissarla a soffitto. Dal sopralluogo misure era stata segnalata la necessità sottolineando che con scale normali il montaggio non sarebbe stato possibile. Mi è stata riproposta una data il 20 luglio, tempo aggiuntivo che ritengo insostenibile per via della necessità di avere la copertura dal sole per la presenza di persone anziane. E' inammissibile un simile comportamento dopo che il manufatto è stato interamente saldato in data 4 maggio 2026. Segnalo inoltre la presenza di un numero del servizio clienti inesistente; esiste il riferimento ma le chiamate non vengono dirottate e prese in carico ma semplicemente messe in attesa. I solleciti di pagamento invece sono inviati via mail e se si tarda anche solo di un giorno arrivano mail automatiche continue. Il servizio clienti non è all'altezza di una azienda che si ritiene leader sul mercato blasonata e che pratica prezzi molto alti. Se tornassi indietro non mi rivolgerei mai più ad Arquati. Pretendo di essere indennizzato per questo ritardo imputabile a cause loro di inefficienza della comunicazione e mancanza di professionalità.

In lavorazione
F. G.
23/06/2026

Ritardo nella consegna e installazione

Con la presente segnalo che a seguito di acquisto e saldo del manufatto tenda da sole ARQUATI del 26 marzo 2026, dopo innumerevoli solleciti sono riuscito ad avere una data di consegna ed installazione il 18 giugno 2026 data nella quale gli operai sono arrivati senza gli strumenti utili al montaggio e dopo aver programmato mesi prima l'installazione, si sono presentati senza i trabattelli per poter issare la tenda e fissarla a soffitto. Dal sopralluogo misure era stata segnalata la necessità di portare i trabattelli sottolineando che con scale normali il montaggio non sarebbe stato possibile. Mi è stata riproposta una data il 20 luglio, tempo aggiuntivo che ritengo insostenibile per via della necessità di avere la copertura dal sole per la presenza di persone anziane. E' inammissibile un simile comportamento dopo che il manufatto è stato interamente saldato in data 4 maggio 2026. Segnalo inoltre la presenza di un numero del servizio clienti inesistente; esiste il riferimento ma le chiamate non vengono dirottate e prese in carico ma semplicemente messe in attesa. I solleciti di pagamento invece sono inviati via mail e se si tarda anche solo di un giorno arrivano mail automatiche continue. Il servizio clienti non è all'altezza di una azienda che si ritiene leader sul mercato blasonata e che pratica prezzi molto alti. Se tornassi indietro non mi rivolgerei mai più ad Arquati. Pretendo di essere indennizzato per questo ritardo imputabile a cause loro di inefficienza della comunicazione e mancanza di prfessionalità.

In lavorazione
A. S.
16/06/2026

Problema con Arquati

Riporto qui di seguito la pec inviata ad Arquati s.r.l. in data 31.5.26, in cui descrivo il problema. In seguito alla mail sono stata contattata telefonicamente e mi era stato detto che avrebbero risposto alla pec, cosa che non è avvenuta. E’ arrivato un messaggio whatsapp a mia mamma in cui si dice che la pratica di recesso è stata presa in carico da Elisa. Chiediamo la restituzione della caparra di 1000€. PEC: La sottoscritta Antonella Siri, figlia e rappresentante di fatto della Sig.ra Maria Cortese, nata il 03/10/1938, con la presente formula formale diffida e richiede l'annullamento del contratto n. A00UCA_260527065 del 27/05/2026, eseguito da Alessandro Colombelli, avente ad oggetto la fornitura di due tende a caduta da balcone per un importo di € 7.000,00, di cui € 1.000,00 versati a titolo di caparra confirmatoria tramite pos. A fondamento della presente si rappresentano i seguenti elementi: 1. VIZIO DEL CONSENSO — FIRMA SU TABLET SENZA PREVIA LETTURA La Sig.ra Maria Cortese ha apposto la propria firma su dispositivo digitale (tablet) senza aver potuto leggere preventivamente il testo contrattuale, preso visione del quale solo successivamente alla firma. Tale circostanza configura un grave vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 e ss. del Codice Civile, rendendo il contratto annullabile. Si richiama inoltre l'art. 48 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni precontrattuali in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, obbligo nella fattispecie non adempiuto. 2. MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO E SULL'ECCEZIONE PER BENI SU MISURA Quand'anche si volesse sostenere l'applicabilità dell'art. 59, lett. c), del Codice del Consumo (esclusione del recesso per beni confezionati su misura), tale eccezione è opponibile al consumatore solo a condizione che questi ne sia stato esplicitamente e preventivamente informato prima della conclusione del contratto. Stante la firma apposta prima della lettura del documento, detta informativa non è mai stata resa nelle forme e nei tempi di legge; la clausola di irrinunciabilità contenuta nel contratto deve pertanto ritenersi nulla ex art. 36 del medesimo Codice del Consumo. 3. CONDIZIONI PERSONALI DELLA CONTRAENTE — PROFILO PENALE La Sig.ra Maria Cortese è persona con invalidità civile riconosciuta al 100%, anziana di 87 anni, che al momento della firma si trovava sola in casa, senza l'assistenza di familiari o persona di fiducia. Il corrispettivo pattuito di € 7.000,00 per due tende da balcone appare manifestamente e gravemente sproporzionato rispetto ai valori di mercato per prodotti analoghi. L'insieme di tali circostanze — vulnerabilità della persona, sua solitudine al momento della firma, mancanza di informativa preventiva, prezzo abnorme — configura in astratto gli estremi del reato di circonvenzione di incapaci ai sensi dell'art. 643 del Codice Penale, che punisce chiunque abusi dello stato di infermità o deficienza psichica altrui per indurla al compimento di atti pregiudizievoli. La scrivente si riserva pertanto, ove non si pervenga a una soluzione stragiudiziale, di presentare formale denuncia-querela alla Procura della Repubblica competente. 4. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA Il comportamento descritto potrà essere altresì oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, nonché di esposto alla Camera di Commercio e alle Associazioni dei Consumatori. PER TUTTO QUANTO SOPRA, si diffida e intima la Vs. Spettabile Società a: — confermare per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, la risoluzione del contratto sopra indicato; — provvedere alla restituzione integrale della somma di € 1.000,00 versata a titolo di caparra, entro il medesimo termine. In difetto di riscontro nei termini indicati, la scrivente darà corso senza ulteriore preavviso a tutte le azioni sopra descritte, sia in sede civile che penale. Si allega copia del contratto.

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