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Formale reclamo contro Enilive S.p.A. (Servizio Enjoy Roma) – Grave inadempimento contrattuale

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Autonoleggio

Reclamo

G. S.

A: Enjoy

05/06/2026

1. FATTO E CRONISTORIA DEL CONTRATTO In data 30 giugno 2025, ho acquistato tramite l'applicazione ufficiale Enjoy una Gift Card del valore nominale di 50,00 euro (corrispondendo l'importo di 45,00 euro in virtù di uno sconto commerciale di 5,00 euro). All'atto dell'acquisto, le condizioni contrattuali e l'offerta commerciale prevedevano l'erogazione di un servizio di mobilità e car-sharing standard in modalità "free-floating" (flusso libero), garantito da una flotta capillare di autovetture tradizionali (Fiat 500) sul territorio di Roma Capitale. Subito dopo l'acquisto del titolo, Enilive S.p.A. ha avviato una condotta operativa e commerciale unilaterale volta allo svuotamento del servizio: Fase di depotenziamento (Luglio - Novembre 2025): L'azienda ha progressivamente rimosso le vetture tradizionali Fiat 500 a flusso libero, sostituendole solo parzialmente con quadricicli leggeri (XEV Yoyo), mezzi palesemente inferiori per prestazioni, comfort, autonomia e, soprattutto, standard di sicurezza stradale. L'utente è stato costretto a subire gravi disservizi (es. ad agosto 2025, necessità di utilizzare mezzi pubblici per raggiungere l'unica vettura disponibile a chilometri di distanza) e reali situazioni di pericolo (in data novembre 2025, un quadriciclo leggero a noleggio si è spento e bloccato improrogabilmente in mezzo al traffico sul Lungotevere Maresciallo Cadorna a Roma, esponendo il conducente a un gravissimo rischio di tamponamento e lesioni). Fase di annullamento del servizio (Dicembre 2025): Enilive S.p.A. ha completato la transizione verso la modalità "Station Based" (rilascio e prelievo solo in punti fissi), azzerando del tutto la natura "free-floating" del contratto originario per cui era stato acquistato il voucher e rendendo il servizio di fatto inutilizzabile a Roma. 2. OSTRUZIONISMO NEI RIMBORSI E GESTIONE FINANZIARIA OPACA A fronte del palese inadempimento, ho esercitato il diritto di recesso richiedendo la restituzione del credito residuo (pari a 11,46 euro): Il 24 dicembre 2025 invio la prima richiesta. L'azienda congela la pratica. Il 5 gennaio 2026 invio un sollecito. L'assistenza clienti risponde con formule dilatorie, adducendo falsi blocchi dei sistemi di fatturazione dovuti alle festività. L'8 gennaio 2026, preso atto della malafede, formalizzo una diffida richiedendo il rimborso dell'intero valore del voucher (50,00 euro), data l'impossibilità strutturale di fruire del servizio. L'azienda nega il rimborso totale e omette di liquidare persino la quota residua incontestata, trattenendo indebitamente il denaro per oltre tre mesi. Il 29 aprile 2026, Enilive S.p.A. dichiara via mail di avvertito eseguito in data 22 aprile uno storno unilaterale di 6,46 euro su una vecchia carta di credito non più attiva, decurtando arbitrariamente e senza alcuna giustificazione i 5,00 euro di sconto iniziale (trattati illegittimamente come una penale a carico del consumatore). L'azienda si rifiuta tuttora di fornire i codici contabili dell'operazione (CRO o TRN) e sul conto corrente del sottoscritto non è mai pervenuto alcun accredito. 3. AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ (IL VOUCHER "PRO BONO PACIS") A seguito dell'invio di una formale diffida tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 5 maggio 2026, Enilive S.p.A. ha posto in essere una condotta palesemente emendativa: il giorno successivo, 6 maggio 2026, ha accreditato d'ufficio sull'app Enjoy un voucher di "caring" del valore di 50,00 euro, specificando testualmente nella comunicazione: "Pro bono pacis, a valle dell'incomprensione emersa dalla vicenda... Le abbiamo riconosciuto un voucher". Tale condotta configura un esplicito riconoscimento del proprio inadempimento. Il titolo è stato da me formalmente rifiutato e privato di effetto, poiché l'azienda ha tentato di sanare un danno monetario reale offrendo "moneta virtuale" spendibile in un servizio ormai inesistente sul territorio. 4. RICHIESTE STRAGIUDIZIALI E TERMINI In data 14 maggio 2026 ho provveduto a inviare una nuova diffida a mezzo PEC a Enilive S.p.A., con la quale ho formalmente esteso il termine perentorio per l'adempimento stragiudiziale al 12 giugno 2026. Superata tale data senza un riscontro satisfattivo, procederò nelle opportune sedi giudiziarie per vie legali. Non si richiede più il mero rimborso del credito residuo, bensì il Risarcimento del Danno complessivo quantificato in Euro 500,00, dovuto a: Danno patrimoniale diretto: perdita del valore economico del titolo d'acquisto. Danno da perdita di tempo (Time-consuming): ore lavorative e personali sottratte per rincorrere un servizio clienti ostruzionistico e per gestire un contenzioso durato mesi. Danno da stress e rischio incolumità: causato dalla guida forzata di mezzi non conformi agli standard di sicurezza contrattuali primi patti. CONCLUSIONI ED ISTANZA AD ALTROCONSUMO Si richiede ad Altroconsumo di: Intervenire con massima urgenza nei confronti di Enilive S.p.A. prima della scadenza del termine del 12 giugno 2026, intimando il pagamento della somma risarcitoria richiesta o l'apertura di un tavolo transattivo immediato. Valutare, tramite il proprio ufficio legale, l'avvio di un'azione collettiva / inibitoria o un intervento formale nel procedimento AGCM già attivo. Sebbene il singolo consumatore non disponga dei mezzi di prova interni, l'esibizione coattiva dei dati storici di tracciamento GPS e della consistenza della flotta Enjoy a Roma nel semestre giugno-dicembre 2025 (dati che l'azienda è legalmente obbligata a conservare) dimostrerà la scientifica e massiva lesione dei diritti di migliaia di utenti romani. Cordiali saluti, Giuseppe Santopuoli

Richiesta di assistenza 05 giugno 2026

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