Gentile signora Indelicati,
abbiamo ricevuto il suo reclamo e abbiamo riesaminato la pratica. Non sono emersi elementi che ci consentano di modificarne l’esito; le forniamo al riguardo alcune informazioni.
Le operazioni contestate sono state eseguite con Google Pay, tecnologia d'avanguardia che consente di portare a termine, con uno smartphone, operazioni su internet o presso negozi veri e propri che espongono il simbolo del pagamento contactless, appoggiando il dispositivo sul POS e autorizzando il pagamento con la biometria o con il codice di sblocco. Per autorizzare l'iscrizione di una carta Nexi al servizio Google Pay, è richiesta l’autenticazione forte dell’utente, come definito dalla seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, PSD2. In questo contesto, l’iscrizione abusiva di una carta Nexi al servizio può avvenire solo attraverso la cooperazione, seppur involontaria, del cliente, che abbia omesso di custodire adeguatamente i codici dispositivi di autenticazione o ne abbia fornito comunicazione accidentale a soggetti terzi.
Nel caso specifico, l’attivazione del mobile wallet è avvenuta dall’account Google, inserendo i dati della carta di credito; il 30/04/26 alle ore 21.54 le è stata inviata una notifica in App Nexi Pay per completare l’operazione, che è stata convalidata con riconoscimento biometrico (“Stai per pagare 0,00 EUR a Google Inc. Entra in Nexi Pay per autorizzare il pagamento”). Subito dopo le abbiamo inviato un SMS che notificava l’attivazione del servizio (“Carta 6715 attiva a Google Pay. ATTENZIONE: non hai richiesto tu l'attivazione? Contatta subito il Servizio Clienti Nexi”) per darle modo di intervenire tempestivamente qualora l’operazione non fosse stata svolta da lei, contattandoci per mettere in sicurezza la carta.
Le spese sono state correttamente autenticate in base a quanto previsto dalla normativa PSD2; siamo perciò impossibilitati ad accogliere la sua richiesta di rimborso.
Un saluto cordiale.
Maria Luisa
Servizio Reclami
Come prevede la normativa attuale, le ricordiamo che - se sussistono le condizioni stabilite e se lo ritiene opportuno - può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie; in particolare, può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 38), come ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario o il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). L’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
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