indietro

Mancata attivazione nuovo conto corrente per cliente nr. 10336634

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

E. S.

A: ING

28/01/2025

Spett. ING Sono titolare del contratto di CONTO CORRENTE NR. 2863144 specificato in allegato. Vi ho mandato in totale una quarantina di email spiegandovi il motivo per il quale non riesco ad accedere al mio conto corrente, ma mai vi siete degnati di una risposta. email inviate dalla PEC di mia moglie Elena Scanabessi. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Messaggi (3)

ING

A: E. S.

29/01/2025

Milano, 29/01/2025 Spett.le Altroconsumo, riscontriamo con la presente la Vostra comunicazione del 28/01/2025, specificando che, anche se inoltrata dalla Sig.ra Elena Scanabessi, la lamentela riguarda il Sig. Marco Luraschi (“Cliente”). Vi informiamo di aver già risposto al Cliente con e-mail del 28/01/2025 successiva alla Vostra, che per comodità di visione alleghiamo alla presente (All. 1). Cordiali saluti. Ufficio Reclami ING BANK N.V. - Milan Branch Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano E: ufficio.reclami@ing.com PEC: ufficioreclami@pec.ing.it www.ing.it Si ricorda che qualora il riscontro fornito dall’Ufficio Reclami di ING BANK N.V. – Milan Branch non fosse soddisfacente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ai soggetti abilitati e riconosciuti dall'ordinamento, tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 28/2010), quali, ad esempio, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni potrà consultare il sito www.conciliatorebancario.it. In alternativa, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante ricorso (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) per le controversie insorte tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari oppure (ii) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) per le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in materia di servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. Per i reclami relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato, potrà rivolgersi direttamente al nostro DPO (Data Protection Officer) per iscritto all’indirizzo della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella all’indirizzo privacy.it@ing.com. In alternativa potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria oppure al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia, 11, 00187 – Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it , email: protocollo@gpdp.it, tel. (+39) 06.696771). Per i reclami relativi ai servizi assicurativi, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla SocietàIntermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: :www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; c) procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione ----------------------------------------------------------------- ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately. -----------------------------------------------------------------

E. S.

A: ING

31/01/2025

Buon giorno, Ok dite che è sbagliato il codice cliente. Mio marito ha provato a recuperarlo inserendo codice fiscale e codice segreto e… magicamente appare la schermata “ops qualcosa è andato storto “. Ma che strano! E quindi? Lui ha provato sia ieri sera sia stasera. Allego immagini. Quindi come la risolviamo la cosa ?

ING

A: E. S.

05/02/2025

Milano, 05/02/2025 Gentile Signor Marco Luraschi, riscontriamo con la presente Le Sue comunicazioni a partire dal 31/01/2025, inviata attraverso Altroconsumo, con le quali lamenta di non poter completare l’apertura di un nuovo Conto Corrente Arancio che ha numero 2863144 (“Conto”) ed iban IT62X0347501605CC0012863144. Non essendo l’indirizzo pec utilizzato, inequivocabilmente riferibile alla Sua persona, utilizziamo come canale per risponderLe, l’indirizzo e-mail censito nei nostri sistemi sulla Sua anagrafica. ConfermandoLe che la Banca ha preso atto delle Sue segnalazioni, Le chiediamo ora cortesemente di disporre un bonifico di € 1,00 (un euro) sul Conto sopra indicato su iban IT62X0347501605CC0012863144 da un altro conto corrente a Lei intestato di una banca con sede in Italia, per consentire la Sua identificazione. Una volta che ha disposto il bonifico, Le chiediamo cortesemente di inviarci la copia della contabile di eseguito con evidenza del CRO, affinché si possa verificare la corretta ricezione e l’attivazione del Conto, provvedendo ad informarLa sull’iter della pratica di apertura e a verificare la presenza di altre problematiche che dovessero persistere sulla Sua posizione. In attesa di ricevere copia della contabile di bonifico, restando a disposizione, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. Ufficio Reclami ING BANK N.V. - Milan Branch Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano E: ufficio.reclami@ing.com PEC: ufficioreclami@pec.ing.it www.ing.it Si ricorda che qualora il riscontro fornito dall’Ufficio Reclami di ING BANK N.V. – Milan Branch non fosse soddisfacente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ai soggetti abilitati e riconosciuti dall'ordinamento, tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 28/2010), quali, ad esempio, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni potrà consultare il sito www.conciliatorebancario.it. In alternativa, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante ricorso (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) per le controversie insorte tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari oppure (ii) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) per le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in materia di servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. Per i reclami relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato, potrà rivolgersi direttamente al nostro DPO (Data Protection Officer) per iscritto all’indirizzo della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella all’indirizzo privacy.it@ing.com. In alternativa potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria oppure al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia, 11, 00187 – Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it , email: protocollo@gpdp.it, tel. (+39) 06.696771). Per i reclami relativi ai servizi assicurativi, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla SocietàIntermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: :www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; c) procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione ----------------------------------------------------------------- ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately. -----------------------------------------------------------------


Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).