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Pagamento Aggiuntivo per bagaglio già pagato

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Bagagli

Reclamo

M. C.

A: RYANAIR

03/06/2026

Il sottoscritto Marco Caruso, passeggero del volo Ryanair FR406 del 01/06/2026 tratta Copenaghen (CPH) – Roma Fiumicino(FCO), prenotazione n. KZT4QM, con la presente formula formale RECLAMO e richiesta di rimborso in relazione ai fatti di seguito esposti. 1. I fatti Al momento della prenotazione il sottoscritto ha regolarmente acquistato l'opzione “Priorità e 2 bagagli a mano”, che include il diritto di portare a bordo, oltre al piccolo bagaglio, un trolley fino a 10 kg con dimensioni massime 55×40×20 cm. Il relativo corrispettivo è stato interamente versato in fase di acquisto. Al gate dell'aeroporto di Copenaghen, l'addetta allo scalo ha nondimeno preteso il pagamento di un ulteriore importo di 525.00 DKK €70,24(ad oggi) per il medesimo bagaglio già pagato, subordinando espressamente l'imbarco all'avvenuto pagamento. Trovandomi in viaggio con mia moglie e mia figlia minore, e di fronte alla concreta minaccia di non essere fatti partire, sono stato costretto a pagare per non subire il pregiudizio di restare a terra con il mio nucleo familiare. Si segnala inoltre che la misurazione del bagaglio è stata effettuata in modo del tutto selettivo e arbitrario, riguardando il sottoscritto e soltanto altri due passeggeri, e non la generalità dei viaggiatori in coda. 2. Profili di illegittimità a) Doppio addebito – indebito oggettivo. Il pagamento preteso al gate costituisce un addebito per un servizio già integralmente corrisposto all'atto della prenotazione, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato ai sensi dell'art. 2033 c.c. b) Pratica commerciale scorretta e aggressiva. La condotta dell'addetta – imporre un pagamento non dovuto sfruttando la posizione di debolezza del passeggero al gate e la pressione derivante dalla minaccia di mancato imbarco – integra una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 20-25 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). c) Contrasto con il diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 18 settembre 2014 (causa C-487/12), ha stabilito che il bagaglio a mano, entro limiti ragionevoli, costituisce elemento indispensabile del trasporto e non può essere assoggettato a un supplemento di prezzo. 3. Dichiarazione Il sottoscritto dichiara di essere socio di Altroconsumo e che, in difetto di idoneo e tempestivo riscontro, conferirà mandato all'Associazione affinché lo assista e lo rappresenti nelle sedi competenti a tutela dei propri diritti. 4. Richiesta Tutto ciò premesso, il sottoscritto CHIEDE il rimborso integrale della somma di €70,24 indebitamente versata, da accreditarsi sul medesimo mezzo di pagamento utilizzato per la prenotazione (e non in forma di voucher o credito sul Wallet), entro 15 giorni dal ricevimento della presente. In difetto, mi vedrò costretto, anche con l'assistenza di Altroconsumo, a inoltrare segnalazione agli organismi competenti (ENAC e organismo ADR di settore) e ad agire nelle competenti sedi giudiziarie, anche dinanzi al Giudice di Pace, con addebito a Vostro carico delle ulteriori spese.


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