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Penale ParkDepot contestata – segnaletica non adeguatamente visibile

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

L. B.

A: Parkdepot

07/10/2026

Gentili, vi contatto in merito a una penale contrattuale di €40 emessa da ParkDepot per una sosta effettuata in data 23/08/2026 presso il parcheggio a servizio del Carrefour di Piazza Guglielmo Marconi 12, Frascati. La permanenza contestata risulta dalle ore 22:41 alle ore 00:31. ParkDepot sostiene che nell’area fosse previsto un limite massimo di sosta di 60 minuti e che il relativo superamento comportasse una penale di €40. Ho già presentato formale contestazione a ParkDepot, evidenziando soprattutto un problema relativo all’effettiva visibilità e conoscibilità della segnaletica nelle condizioni concrete in cui sono entrato nel parcheggio. In particolare, il cartello indicante il limite di 60 minuti e la penale di €40 è collocato lateralmente sulla parete destra dell’ingresso, mentre la naturale traiettoria del veicolo conduce verso sinistra, all’interno dell’area di parcheggio. Non si trova quindi frontalmente rispetto alla direzione di marcia del conducente. A ciò si aggiunge un elemento fondamentale: l’ingresso è avvenuto alle ore 22:41, quindi in condizioni notturne. Le fotografie che ParkDepot mi ha trasmesso per sostenere la visibilità della segnaletica sono state invece scattate di giorno e, in larga parte, da distanza ravvicinata. Tali immagini dimostrano l’esistenza materiale dei cartelli, ma non dimostrano che il limite di 60 minuti e la relativa penale fossero concretamente visibili e leggibili dalla posizione di guida di un veicolo che accedeva all’area alle ore 22:41. Ho espressamente chiesto a ParkDepot documentazione che mostrasse la segnaletica dalla prospettiva reale di un conducente in ingresso e nelle condizioni notturne presenti al momento della sosta. ParkDepot si è limitata ad affermare che i cartelli sarebbero illuminati da lampioni e altre fonti di luce, senza fornire fotografie notturne o altra documentazione concreta riferibile alle effettive condizioni di visibilità. Segnalo inoltre che la prima comunicazione relativa alla penale, datata 04/09/2026 e con termine di pagamento fissato al 25/09/2026, mi è stata recapitata solamente il 06/10/2026, quindi quando il termine indicato era già scaduto. A seguito della mia contestazione ParkDepot ha infatti successivamente eliminato i €5 di spese di sollecito inizialmente aggiunti. Non contesto il fatto che siano presenti dei cartelli nell’area. Contesto invece che, nelle concrete condizioni di accesso, la clausola relativa al limite di 60 minuti e alla penale di €40 fosse resa sufficientemente evidente e conoscibile al cliente prima o al momento dell’utilizzo del parcheggio. Considerato che il parcheggio è funzionalmente collegato al vostro punto vendita e destinato alla vostra clientela, vi chiedo cortesemente di intervenire presso ParkDepot o presso il soggetto proprietario/gestore dell’area affinché la pratica venga riesaminata e la penale annullata. Ritengo inoltre opportuno che venga verificata direttamente la segnaletica del parcheggio, con particolare riguardo alla sua collocazione rispetto alla traiettoria di ingresso e alla sua effettiva leggibilità nelle ore serali e notturne. Sono disponibile a trasmettere la comunicazione iniziale di ParkDepot, l’intera corrispondenza intercorsa, le fotografie della segnaletica e ogni altra documentazione relativa alla pratica. Confido quindi in un vostro intervento concreto e resto in attesa di un riscontro scritto. Cordiali saluti, Leonardo Baudille Pratica ParkDepot: 003-597-009-113

Messaggi (3)

Parkdepot

A: L. B.

08/10/2026

Gentile Sig.Leonardo B., La ringraziamo per averci contattato. In riferimento alle contestazioni sollevate, desideriamo informarLa di quanto segue: I parcheggi in nostra gestione sono dotati di un sistema di telecamere che registra il numero di targa di chi entra ed esce dal parcheggio, in questo modo siamo in grado di determinare con precisione il tempo di sosta di ogni veicolo. Pertanto, non sono più necessari né l'esposizione di un disco orario, né l'assunzione di controllori. Stabilendo un tempo massimo di sosta consentito, il proprietario del parcheggio si assicura di offrire ad ogni cliente l'opportunità di trovare un posto auto gratuito nell'area di parcheggio in qualsiasi momento ed è nostro compito assicurarci che le condizioni del parcheggio vengano rispettate. L'area di parcheggio in questione è privata ad uso esclusivo privato ed il contratto si conclude per comportamento concludente da parte del conducente che entrando accetta le condizioni di utilizzo del parcheggio (pratica standard per tutti i parcheggi anche a pagamento quali silos). Per la legge, i comportamenti concludenti sono validi a tutti gli effetti, nel senso che hanno un’efficacia giuridica precisa, proprio come se fossero un contratto scritto. È possibile visualizzare le immagini del rilevamento tramite il seguente modulo di contatto (per accedere avrà bisogno del Suo numero di pratica e la targa): s:ticket.park-depot.it. Per quanto riguarda i cartelli presenti in loco, sono esposti in modo chiaro, facili da leggere, e il contenuto è sufficientemente comprensibile. Oltre all'avviso all'entrata, troverà anche altri cartelli nell'area di parcheggio che indicano il tempo massimo di sosta, la penale contrattuale per il superamento di questo tempo e l'informativa sui Termini e le Condizioni che devono essere rispettate. Per quanto riguarda la visibilità notturna, i cartelli presenti nel nostro parcheggio sono adeguatamente illuminati da lampioni e altre fonti di luce, assicurando così la loro leggibilità anche nelle ore serali. È inoltre responsabilità del conducente prestare sempre la dovuta attenzione alla segnaletica presente in loco, così come avviene su qualsiasi area soggetta a regole specifiche. Ci preme sottolineare che l'importo richiesto non costituisce in alcun modo una sanzione amministrativa, bensì una penale contrattuale applicata in conseguenza della violazione delle condizioni di utilizzo del parcheggio, regolarmente indicate in loco mediante apposita segnaletica e che, a differenza della Pubblica Amministrazione, che deve sottostare a rigidi protocolli di notifica previsti dal Codice della Strada, un soggetto privato può legittimamente inviare comunicazioni di sollecito tramite posta ordinaria o altri mezzi idonei a portare a conoscenza del debitore la pretesa creditoria. La validità del credito derivante dalla violazione contrattuale non è in alcun modo subordinata all'invio di una raccomandata A/R nella fase stragiudiziale. Alla luce di quanto sopra esposto, Le chiediamo gentilmente di ottemperare al pagamento dovuto e Le raccomandiamo di rispettare il tempo massimo di sosta consentito durante la Sua prossima permanenza nell'area di parcheggio. Per qualsiasi domanda, La preghiamo di non esitare a contattarci. Cordiali saluti, Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto

L. B.

A: Parkdepot

08/10/2026

Gentili, prendo atto della Vostra risposta, che tuttavia non affronta in modo documentato il punto centrale della contestazione. Preciso innanzitutto che non contesto il funzionamento del sistema di rilevazione delle targhe, la durata della permanenza rilevata né, in astratto, la possibilità che un contratto possa concludersi mediante comportamento concludente. È proprio partendo dalla Vostra affermazione secondo cui “il contratto si conclude per comportamento concludente da parte del conducente che entrando accetta le condizioni di utilizzo del parcheggio” che permane il problema oggetto della mia contestazione. Se, secondo la Vostra stessa ricostruzione, il contratto si conclude nel momento in cui il conducente entra nell’area, le condizioni che intendete rendere vincolanti, in particolare il limite massimo di 60 minuti e la penale di €40, devono essere concretamente conoscibili dal conducente in quel momento. L’art. 1341 c.c. prevede infatti che le condizioni generali predisposte unilateralmente siano efficaci nei confronti dell’altra parte qualora, al momento della conclusione del contratto, questa le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, l’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice del consumo tutela il consumatore rispetto a clausole che egli non abbia avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Pertanto, il semplice richiamo alla presenza di ulteriori cartelli all’interno dell’area non risolve la questione. Se, come sostenete, il contratto è già concluso con l’ingresso del veicolo, la presenza di ulteriori cartelli che il conducente può eventualmente incontrare soltanto successivamente non dimostra che le condizioni in questione fossero effettivamente conoscibili nel momento in cui, secondo la Vostra stessa tesi, il vincolo contrattuale sarebbe sorto. Nel caso concreto, l’ingresso è avvenuto alle ore 22:41 del 23/08/2026, quindi in condizioni notturne. Il cartello posto in prossimità dell’accesso è collocato lateralmente sulla parete destra, mentre la naturale traiettoria del veicolo per accedere all’area di parcheggio conduce verso sinistra. Esso non è quindi posto frontalmente rispetto alla direzione di marcia. Le immagini da Voi precedentemente prodotte mostrano i cartelli prevalentemente in condizioni diurne e da distanza ravvicinata. Tali fotografie dimostrano la loro esistenza materiale e il loro contenuto se osservati da vicino, ma non dimostrano che il limite di 60 minuti e la penale di €40 fossero effettivamente percepibili e leggibili dalla posizione di guida di un veicolo in ingresso alle ore 22:41. Nella Vostra risposta affermate inoltre che la segnaletica sarebbe “adeguatamente illuminata da lampioni e altre fonti di luce”. Si tratta tuttavia di un’affermazione alla quale, nonostante le mie precedenti richieste, non è stata accompagnata alcuna fotografia notturna né altra documentazione che rappresenti la visuale effettiva del conducente nelle condizioni in cui è avvenuto il mio ingresso. Vi chiedo pertanto, qualora intendiate continuare a sostenere la piena efficacia della clausola contrattuale, di produrre documentazione concretamente riferibile alla situazione esistente il 23/08/2026 dalla quale risultino la collocazione, l’orientamento e la visibilità dei cartelli presenti al momento dell’ingresso, la visuale della segnaletica dalla normale posizione di guida di un veicolo che accede all’area, l’effettiva leggibilità in condizioni notturne delle indicazioni relative al limite di 60 minuti e alla penale di €40, le fonti di illuminazione presenti in prossimità della segnaletica e la loro effettiva operatività nelle ore serali, nonché la versione delle condizioni contrattuali applicabile alla data del 23/08/2026. Ribadisco quindi che la mia contestazione non si fonda sull’affermazione che non esistano cartelli, bensì sulla diversa e specifica questione della concreta possibilità di conoscere le clausole essenziali prima o al momento in cui, secondo la Vostra stessa ricostruzione, sarebbe stato concluso il contratto. Anche il Codice del consumo richiede che le clausole proposte per iscritto al consumatore siano redatte in maniera chiara e comprensibile. Alla luce di quanto sopra, ritengo che le risposte finora fornite non superino le contestazioni sollevate e mantengo integralmente la contestazione della pretesa di €40, rinnovando la richiesta di annullamento della pratica. Qualora intendiate respingere nuovamente tale richiesta, Vi invito a fornire un riscontro specifico ai punti sopra indicati, anziché limitarVi a ribadire in termini generali la presenza e l’asserita visibilità della segnaletica. Cordiali saluti, Leonardo B.

Parkdepot

A: L. B.

09/10/2026

Gentile Sig. Leonardo B., La ringraziamo per la Sua risposta. Come confermato nellenostreprecedenticomunicazioni, ci teniamo aribadireche la segnaletica informativa è stata regolarmente installata in data antecedente al 29/07/2024, data di attivazione ufficiale del sistema di monitoraggio e,da tale giorno, i cartelli sono stati costantemente presenti e visibili in tutta l'area, garantendo a ogni utente la possibilità di conoscere il regolamento prima di usufruire del servizio. A supporto di quanto sopra, la Società mantiene un registro rigoroso di tutti gli interventi di manutenzione effettuati sulla segnaletica. Dalle verifiche effettuate, risulta che per il giorno della Sua trasgressione non era previsto né in corso alcun servizio di manutenzione che potesse limitare la visibilità dei cartelli. Desideriamo inoltre informarLa che, per prassi aziendale e a tutela del consumatore, ogni qualvolta viene programmato un intervento di manutenzione che richieda la rimozione o lo spostamento dei cartelli, il sistema di telecamere viene preventivamente disattivato. Questo protocollo garantisce che non venga emessa alcuna penale nei periodi in cui la segnaletica non sia perfettamente fruibile. Alla luce di tali verifiche, riteniamo che l'informativa presente sul posto fosse pienamente valida e visibile al momento del Suo ingresso. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'annullamento della penale , di cui confermiamo la validità. Si evidenzia sin d’ora che, nell’eventualità di un contenzioso giudiziale, la scrivente società può produrre tale documentazione. Per quanto riguarda la visibilità notturna, i cartelli presenti nel nostro parcheggio sono adeguatamente illuminati da lampioni e altre fonti di luce, assicurando così la loro leggibilità anche nelle ore serali essendo il supermercato aperto ogni giorno fino alle 01:00. È inoltre responsabilità del conducente prestare sempre la dovuta attenzione alla segnaletica presente in loco, così come avviene su qualsiasi area soggetta a regole specifiche. Desideriamo infine precisare che la segnaletica informativa non è limitata ad un unico cartello, bensì èdistribuita con molteplici cartelli dislocati nell'intera area di sosta, incluso il punto dipassaggio in prossimità dell'ingresso del supermercato. Con la presente Le comunichiamo di averLe fornito tutte le informazioni relative alla Sua pratica e La preghiamo di comprendere che nonrisponderemo a ulteriori quesiti. La invitiamo ad ottemperare al pagamento della penale contrattuale entro i termini previsti; in caso contrario, verranno addebitate ulteriori spese di sollecito. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'Art. 2946 del Codice Civile italiano, il termine di prescrizione ordinaria in ambito civilistico è di 10 anni. Cordiali saluti,Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto


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