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Penale Parkdepot contestata: solleciti senza risposta alla PEC

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

N. M.

A: Parkdepot

29/10/2026

Spett.le Parkdepot, Prima di pretendere 62 euro entro il 30 ottobre, rispondete alla PEC che vi è stata consegnata il 19 agosto. Contiene una contestazione motivata e un’istanza di esercizio dei diritti GDPR. Il termine di un mese dell’art. 12, par. 3, GDPR è trascorso senza che abbia ricevuto risposta o comunicazione di proroga. Avete invece inviato due solleciti aumentando l’importo. Questo silenzio, a fronte di richieste documentate, è il primo oggetto del reclamo. Rendo pubblico il caso perché altri consumatori possano riconoscere e contestare pretese non dimostrate. I dati della pratica sono nelle PEC allegate per voi e Altroconsumo. I FATTI Mi dichiarate «in stato di mora», invocate un «obbligo procedurale» sul conducente e prospettate costi e azioni legali. Indicate portale e telefono, non la PEC da me reperita, a cui non rispondete: chiedo valutazione AGCM ex artt. 22, 24-25 Cod. consumo. Sono intestataria del veicolo indicato nella vostra lettera del 13 agosto 2026, ricevuta il 18 agosto per posta ordinaria. Chiedete 54 euro come “penale contrattuale” per una presunta sosta del 26 luglio, dalle 13:04 alle 17:45, presso la Coop di Piazza Unità d’Italia 11, Sirmione, dove indicate un limite di 60 minuti. Contesto la pretesa senza riconoscere il debito né confermare l’identità del conducente. La PEC del 19 agosto risulta consegnata anche a SAIT, per quanto di sua competenza. Ho segnalato la vicenda all’AGCM. Sono arrivati per posta ordinaria un sollecito datato 10 settembre, per 59 euro, e uno datato 9 ottobre, per 62 euro. Il 29 ottobre ho reiterato la contestazione via PEC; ho la ricevuta di consegna a Parkdepot. PERCHÉ CONTESTO LA RICHIESTA 1. Conoscibilità delle condizioni. Gli artt. 1326 e 1336 c.c. riguardano conclusione del contratto e offerta al pubblico; l’art. 1341 c.c. richiede che le condizioni generali siano conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione. Dire “comportamento concludente” non prova che i cartelli fossero leggibili PRIMA della sosta. L’area appare in continuità con la piazza: le immagini Street View del luglio 2025, coerenti con quanto ho osservato, documentano la configurazione dei luoghi. Spetta a voi spiegare e documentare come fosse segnalata il 26 luglio 2026, lungo l’effettivo accesso, la natura privata, il limite di 60 minuti, la penale di 54 euro e l’uso delle telecamere. Chiedo planimetria, fotografie datate dal punto di vista del conducente, posizione e dimensioni dei cartelli e testo delle condizioni allora vigenti. Una risposta generica sulla “presenza dei cartelli” non risponde a questa contestazione. 2. Prova e persona obbligata. L’art. 2697 c.c. pone a carico di chi agisce in giudizio la prova dei fatti costitutivi del diritto. Due orari trascritti in una lettera non dimostrano da soli né la conoscibilità delle condizioni né chi abbia concluso l’asserito contratto. Chiedo le immagini originali disponibili, i dati dei transiti e gli elementi necessari a verificarne l’attribuzione e la sequenza. L’art. 2712 c.c. riguarda il valore probatorio delle riproduzioni fotografiche e informatiche: invocarlo senza produrre le riproduzioni non rende incontestabile una trascrizione. L’intestazione del veicolo non identifica automaticamente il conducente. L’art. 196 del Codice della strada riguarda la solidarietà nelle sanzioni amministrative, non crea un identico obbligo contrattuale verso una società privata. 3. Penale, costi e orario del negozio. L’art. 1382 c.c. esonera dalla prova del danno solo se la penale è validamente pattuita: non prova da sé il contratto. L’art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurre una penale manifestamente eccessiva; l’art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo presume vessatoria, fino a prova contraria, una somma manifestamente eccessiva per l’inadempimento. L’art. 35 impone clausole chiare. Chiedo dove fosse esposta la penale, il criterio dei 54 euro e il fondamento contrattuale dei successivi 5 e 3 euro. La pagina ufficiale Coop indica per questo negozio la domenica apertura fino alle 13:00: gli orari che contestate iniziano alle 13:04. Chiedo a SAIT gli orari effettivi del 26 luglio 2026 e a Parkdepot di spiegare quale interesse giustifichi limite e importo nelle ore indicate. 4. Dati personali: termine scaduto. Targa, orari e dati dell’intestataria sono dati personali. Gli artt. 5, 6, 13 e 14 GDPR impongono correttezza, una base giuridica e trasparenza sull’acquisizione diretta o indiretta. Nella PEC del 19 agosto ho esercitato accesso, limitazione e opposizione nei rispettivi presupposti (artt. 15, 18 e 21 GDPR). Chiedo copia dei miei dati disponibili sui transiti, provenienza di nome e indirizzo, finalità, basi giuridiche, destinatari e conservazione. L’art. 12, parr. 3 e 4, richiede un riscontro entro un mese, anche per spiegare un eventuale diniego; la proroga motivata va comunicata entro quel mese. Ad oggi non ho ricevuto nulla. Chiedo un riscontro completo, non un ulteriore invito al pagamento. 5. Ruolo di Coop/SAIT. Il parcheggio è presso un punto vendita Coop Trentino-Südtirol; SAIT ha ricevuto la mia PEC e non mi ha chiarito il proprio ruolo. Parkdepot dichiara di operare su incarico del proprietario. Chi è il proprietario o gestore dell’area? Chi ha scelto Parkdepot, il limite di 60 minuti e la penale? Chi incassa e chi beneficia del sistema? Chiedo a Parkdepot il titolo per riscuotere e a SAIT una presa di posizione scritta, con indicazione del soggetto responsabile se non ha conferito l’incarico. Se Coop/SAIT ha autorizzato o beneficia del sistema, deve rispondere delle proprie scelte su segnaletica e penale; se non vi è coinvolta, lo chiarisca e indichi chi lo è. INDICAZIONI UTILI AD ALTRI CONSUMATORI • Verificate chi chiede il pagamento e a quale titolo. Una penale privata non è una multa della Polizia. Una lettera che usa parole come “violazione” o “trasgressione” non è un accertamento dell’autorità pubblica. • Conservate lettere, solleciti, buste e date di ricezione. La posta ordinaria non certifica normalmente la consegna né la data. Fotografate accessi, cartelli e percorso dal punto di vista di chi guida; conservate anche immagini storiche dell’area. • Chiedete condizioni vigenti alla data, cartelli visibili prima della sosta, dati dei transiti, fondamento di penale e maggiorazioni e titolo di chi riscuote. Non date per accertata una pretesa solo perché reca un QR code per pagarla. • Contestate per iscritto e conservate il messaggio PEC originale, l'accettazione e l'avvenuta consegna. Si può inviare una PEC personalmente, senza avvocato. Un reclamo pubblico su Altroconsumo non sostituisce la contestazione formale. • Esercitate i diritti GDPR presso il titolare; se non risponde nei termini, potete reclamare al Garante (art. 77 GDPR). Segnalate all’AGCM eventuali modalità commerciali scorrette (artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo), allegando lettere, solleciti e prove di consegna delle contestazioni. • Non pagate solo per timore del tono dei solleciti: fate valutare documenti e rischi del vostro caso. Se arriva un vero atto giudiziario, agite subito nei termini indicati. CHE COSA CHIEDO A PARKDEPOT Chiedo l’annullamento della pratica e la conferma scritta che nulla è dovuto. In caso contrario, esigo una risposta individuale e documentata alle PEC, le prove della pretesa, il fondamento degli 8 euro aggiunti e il riscontro GDPR ormai scaduto. Vi diffido dal presentare come definitivamente accertato un credito contestato e vi chiedo di sospendere maggiorazioni e recupero durante il riesame. Chiedo a SAIT/Coop di chiarire pubblicamente il proprio ruolo e di intervenire presso Parkdepot se ha autorizzato o beneficia di questa gestione. Mi riservo le ulteriori tutele nelle sedi competenti. Nella risposta pubblica non riportate nome completo, targa o indirizzo: disponete dei riferimenti nei documenti allegati e potete rispondere sui dettagli personali in un canale riservato e PEC.

Messaggi (3)

Parkdepot

A: N. M.

02/11/2026

Gentile Sig.ra Nicole M., La ringraziamo per averci contattato nuovamente. Facciamo seguito alla Sua comunicazione del 29/10/2026 con la quale lamenta il mancato riscontro alla Sua precedente istanza inoltrata a mezzo PEC in data 19/08/2026. A tale riguardo, desideriamo chiarire che la Sua richiesta è stata regolarmente presa in carico e ha ricevuto tempestivo riscontro nel merito. Nello specifico, la risposta da parte del nostro dipartimento di Customer Care è stata elaborata e trasmessa all'indirizzo da Lei indicato in data con log in di sistema del 25 agosto 2026 alle ore 17:59 CET, tramite il nostro sistema informatico di gestione ticket. I nostri registri tecnici di sistema attestano in maniera inequivocabile l'avvenuta trasmissione del messaggio verso il Suo recapito nel pieno rispetto dei termini previsti. È possibile che la comunicazione sia stata recapitata nella cartella dello spamosta indesiderata della Sua casella o che la casella stessa non sia abilitata alla ricezione di messaggi provenienti da domini di posta ordinaria. Al fine di garantire la massima trasparenza e collaboratività, provvediamo ad allegare integralmente alla presente copia del riscontro già inviatoLe in data 25/08/2026. Ribadiamo pertanto la piena validità e l'efficacia di quanto già formalizzato nel precedente riscontro e restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento tramite i consueti canali dedicati. In riferimento alle contestazioni sollevate, desideriamo informarLa di quanto segue: I parcheggi in nostra gestione sono dotati di un sistema di telecamere che registra il numero di targa di chi entra ed esce dal parcheggio, in questo modo siamo in grado di determinare con precisione il tempo di sosta di ogni veicolo. Pertanto, non sono più necessari né l'esposizione di un disco orario, né l'assunzione di controllori. Stabilendo un tempo massimo di sosta consentito, il proprietario del parcheggio si assicura di offrire ad ogni cliente l'opportunità di trovare un posto auto gratuito nell'area di parcheggio in qualsiasi momento ed è nostro compito assicurarci che le condizioni del parcheggio vengano rispettate. L'area di parcheggio in questione è privata ad uso esclusivo privato ed il contratto si conclude per comportamento concludente da parte del conducente che entrando accetta le condizioni di utilizzo del parcheggio (pratica standard per tutti i parcheggi anche a pagamento quali silos). Per la legge, i comportamenti concludenti sono validi a tutti gli effetti, nel senso che hanno un’efficacia giuridica precisa, proprio come se fossero un contratto scritto. Le condizioni del contratto e le condizioni di parcheggio sono esposte in modo chiaro e visibile in diversi punti, sia all'ingresso che all'interno dell'area di parcheggio e, come indicato dalla segnaletica dei Termini e Condizioni, il partner contrattuale (il conducente che entra) deve una penale contrattuale di € 34,00 entro i primi 60 minuti di eccedenza e di € 54,00 oltre i primi 60 minuti di eccedenza del tempo massimo di sosta consentito di 60 minuti. L’assenza di sbarre, cancelli o altri dispositivi fisici di delimitazione dell’area, o la loro eventuale apertura, non incide sulla validità del contratto e sull’applicabilità delle condizioni di sosta e della penale contrattuale, purché la cartellonistica sia chiara, ben visibile sia all’ingresso, sia all’interno del parcheggio e renda evidente che l’area è privata e regolamentata. All’utente è data possibilità di conoscere le condizioni di utilizzo prima di accedere all’area (con cartelli ben visibili all’ingresso) e in ogni caso, una volta all’interno (con altri cartelli ben visibili) viene messo nelle condizioni di conoscere le condizioni di utilizzo prima di entrare e di lasciare il veicolo in sosta, potendo decidere di non sostare e di uscire subito e liberamente senza ricevere alcuna penale. L’informativa è data mediante cartelli ben visibili all’ingresso che indicano la natura privata dell’area, le modalità di fruizione del parcheggio con limiti temporali ben definiti, il tempo di sosta gratuito, la penale contrattuale e le eventuali tolleranze. La determinazione della durata della sosta non è frutto di una stima discrezionale, ma si basa esclusivamente sulle condizioni stabilite nel regolamento del parcheggio chiaramente esposte all'ingresso e in vari punti dell'area. Entrando nell'area di sosta, infatti, ogni utente accetta implicitamente tali clausole, che definiscono i termini della sosta gratuita e la relativa durata massima consentita ed il calcolo della permanenza avviene tramite i log generati automaticamente dal sistema ANPR al momento del transito del veicolo in ingresso e in uscita. Tali registrazioni, ai sensi dell'art. 2712 c.c., costituiscono piene prove documentali dei fatti e degli orari rilevati, assicurando la massima precisione nel monitoraggio del rispetto delle regole. È importante sottolineare che questo sistema di rilevamento digitale non è progettato per fornire un riscontro immediato all'utente ma ha la funzione di garantire l'osservanza delle norme d'uso pertanto, l'onere di monitorare il tempo di permanenza spetta interamente all'utente. Sebbene il nostro sistema non richieda l'esposizione del disco orario, il conducente è libero di utilizzarlo per propria comodità e per tenere traccia dell'orario di arrivo. In conclusione, la mancanza di un biglietto cartaceo o di un supporto fisico non esonera l'utente dalla responsabilità di controllare il proprio tempo di sosta al fine di evitare l'applicazione delle penali contrattuali previste. È possibile visualizzare le immagini del rilevamento tramite il seguente modulo di contatto (per accedere avrà bisogno del Suo numero di pratica e la targa):s:ticket.park-depot.it. Per quanto riguarda i cartelli presenti in loco, sono esposti in modo chiaro, facili da leggere, e il contenuto è sufficientemente comprensibile. Oltre all'avviso all'entrata, troverà anche altri cartelli nell'area di parcheggio che indicano il tempo massimo di sosta, la penale contrattuale per il superamento di questo tempo e l'informativa sui Termini e le Condizioni che devono essere rispettate. Le immagini sono già state condivise al Suo indirizzo in data 25/08/2026 e 02/11/2026. Si conferma che l'entità della penale è stata stabilita e applicata in virtù del principio di proporzionalità, in conformità con le clausole del regolamento contrattuale che il fruitore del parcheggio accetta tacitamente al momento dell'utilizzo dello stesso. L'importo non è una mera sanzione, ma rappresenta la quantificazione del potenziale danno economico subito dall'esercizio commerciale a causa dell'inadempimento per aver disatteso il tempo massimo di sosta indicato nella segnaletica. A tal riguardo, l'occupazione di uno stallo di sosta per un periodo superiore a quello consentito, o in assenza di titolo, configura un potenziale danno diretto per l'attività e, tale danno, si concretizza nella potenziale perdita di clientela e di vendite, in quanto la disponibilità limitata dei parcheggi dissuade gli avventori e compromette il regolare flusso di accessi al punto vendita. Pertanto, è stata introdotta una modulazione della penale su due fasce, proprio per garantire che l'addebito sia strettamente correlato alla durata e alla gravità dell'inadempienza. Chi occupa lo stallo per un periodo prolungato arrecando un danno maggiore, sia in termini di tempo sottratto alla rotazione dei veicoli che di opportunità di vendita perse, è tenuto a un addebito superiore nel rispetto del principio di proporzionalità. In aggiunta a quanto sopra, l'importo richiesto copre anche i costi amministrativi e di gestione sostenuti per l'accertamento dell'illecito e la successiva gestione della pratica, come, a titolo di esempio non esaustivo, le spese per la produzione delle visure dei veicoli. Sotto il profilo contrattuale, si richiama la Sua attenzione sul punto 2.2 dei Termini e Condizioni, il quale prevede espressamente l'applicazione di oneri accessori qualora la penale originaria non venga corrisposta entro i termini di scadenza prestabiliti. Si precisa, inoltre, che l’ammontare di tali costi è congruo e giustificato dall'aggravio di spese sostenute dalla scrivente società per l'attivazione delle procedure di sollecito. Dette somme sono volte a ristorare i costi vivi di spedizione postale nonché l’attività amministrativa supplementare resa necessaria dal perdurare dell’insoluto, in conformità ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Le confermiamo che, al momento,sono presenti € 8,00 di costi di sollecito per la Sua pratica. Precisiamo che l'importo richiesto non costituisce in alcun modo una sanzione amministrativa, bensì una penale contrattuale applicata in conseguenza della violazione delle condizioni di utilizzo del parcheggio, regolarmente indicate in loco mediante apposita segnaletica e che, a differenza della Pubblica Amministrazione, che deve sottostare a rigidi protocolli di notifica previsti dal Codice della Strada, un soggetto privato può legittimamente inviare comunicazioni di sollecito tramite posta ordinaria o altri mezzi idonei a portare a conoscenza del debitore la pretesa creditoria. La validità del credito derivante dalla violazione contrattuale non è in alcun modo subordinata all'invio di una raccomandata A/R nella fase stragiudiziale. Facendo seguito alla Sua contestazione, desideriamo fornirLe alcuni chiarimenti necessari in merito alla segnaletica presente presso l'area di parcheggio in oggetto. Le confermiamo che la segnaletica informativa è stata regolarmente installata in data antecedente al 20/07/2026, data di attivazione ufficiale del sistema di monitoraggio e, da tale giorno, i cartelli sono stati costantemente presenti e visibili in tutta l'area, garantendo a ogni utente la possibilità di conoscere il regolamento prima di usufruire del servizio. A supporto di quanto sopra, la Società mantiene un registro rigoroso di tutti gli interventi di manutenzione effettuati sulla segnaletica. Dalle verifiche effettuate, risulta che per il giorno della Sua trasgressione non era previsto né in corso alcun servizio di manutenzione che potesse limitare la visibilità dei cartelli. Desideriamo inoltre informarLa che, per prassi aziendale e a tutela del consumatore, ogni qualvolta viene programmato un intervento di manutenzione che richieda la rimozione o lo spostamento dei cartelli, il sistema di telecamere viene preventivamente disattivato. Questo protocollo garantisce che non venga emessa alcuna penale nei periodi in cui la segnaletica non sia perfettamente fruibile. Alla luce di tali verifiche, riteniamo che l'informativa presente sul posto fosse pienamente valida e visibile al momento del Suo ingresso. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'annullamento della penale , di cui confermiamo la validità. Si evidenzia sin d’ora che, nell’eventualità di un contenzioso giudiziale, la scrivente società può produrre tale documentazione. In merito al sistema utilizzato, precisiamo che non costituisce un impianto di videosorveglianza tradizionale volto al monitoraggio continuo o alla sicurezza pubblica, ma si tratta di un sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) finalizzato esclusivamente alla lettura ottica della targa per la gestione automatizzata della sosta. Tale sistema opera nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati (Art. 5, par. 1, lett. c del GDPR), limitandosi a rilevare i dati necessari per l'esecuzione del rapporto contrattuale instauratosi con l'ingresso nel parcheggio. Il nostro sistema di gestione dei parcheggi serve al monitoraggio delle condizioni contrattuali e di parcheggio e quindi gli scopi contrattuali (art. 6 comma 1b GDPR), in particolare in relazione ai parcheggiatori che utilizzano i posti auto delle aziende di vendita al dettaglio. Il trattamento dei dati si basa dunque sulla tutela di interessi legittimi e, l'interesse perseguito dal nostro cliente comprende, tra l'altro, l'interesse a evitare preventivamente le violazioni del contratto e a conservare le prove per chiarire e punire le violazioni del contratto, la tutela dei diritti di proprietà, la garanzia della proprietà e, in ultima analisi, la messa a disposizione di un numero sufficiente di posti auto per i clienti delle aziende di commercio al dettaglio residenti attraverso misure contro l'appropriazione indebita da parte dei parcheggiatori di lunga durata. Se il tempo di sosta rientra nella durata massima consentita, i dati di testo e immagine criptati della targa del veicolo vengono immediatamente cancellati dal sistema (entro 48 ore) mentre, in caso di violazione delle condizioni contrattuali e di parcheggio, tutti i dati personali del proprietario del veicolo rilevanti per il recupero della penale contrattuale incamerata saranno richiesti all'autorità competente utilizzando il numero di targa identificato. In caso di violazioni contrattuali, i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del credito fino all'ottenimento della somma dovuta e in conformità ai termini di legge. A tutela dei dati dei consumatori i nostri cartelli informativi riportano ogni informazione necessaria: il tempo di sosta gratuito consentito e la penale contrattuale eventuale, le informazioni sulla protezione dei dati indicante il nome e il contatto del titolare del trattamento, le finalità dello stesso e la base giuridica, i legittimi interessi perseguiti, la condivisione dei dati personali, il periodo di conservazione e i criteri per la determinazione dello stesso, le informazioni sui diritti degli interessati ed infine il regolamento di parcheggio con le condizioni generali di contratto comprensivo delle regole di utilizzo, la durata massima di sosta e penale contrattuale in caso di violazione e il rilevamento della durata di parcheggio. In risposta alla Sua richiesta di cancellazione dei dati personali presentata ai sensi dell'Articolo 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Le comunichiamo quanto segue: 1. Base per la Conservazione Legittima Confermiamo che, sebbene il GDPR riconosca il diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR), la conservazione dei Suoi dati è necessaria e legittima in virtù di precise eccezioni previste dal Regolamento stesso: Adempimento di un Obbligo Legale (Art. 17, par. 3, lett. b, GDPR): Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento. Esercizio o Difesa di Diritti Legali (Art. 17, par. 3, lett. e, GDPR): La conservazione è altresì permessa per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Periodo di Conservazione In conformità con il termine di prescrizione civile ordinaria (stabilito in Italia dall'Art. 2946 del Codice Civile) e in relazione alla necessità di garantire la nostra difesa legale, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di tre anni a decorrere dalla conclusione della controversia (o dall'ultimo atto del procedimento). Tale periodo è essenziale per poter adempiere a un'eventuale difesa legale o rispondere a richieste di rimborso che potrebbero essere avanzate entro il suddetto termine. In merito alle nostre telecamere, Le confermiamo che hanno ciascuna un numero di serie individuale che consente di identificarne la posizione esatta nell'area di parcheggio. La informiamo che manteniamo un registro del tasso di errore in ogni momento nella lettura delle targhe e questo dato permette di provare che le telecamere stessero funzionando correttamente al momento della registrazione. Inoltre, il timestamp sulle immagini di rilevamento viene generato dal più grande cluster virtuale di time server, che fornisce in modo affidabile la sincronizzazione dell'ora tramite NTP a milioni di computer in tutto il mondo. Il nostro sistema di scansione, come confermato sopra, acquisisce fotogrammi della parte anteriore e posteriore dei veicoli che entrano ed escono dal parcheggio (compreso il numero di targa). Le aree dell'immagine che non sono necessarie per la gestione del parcheggio e per il perseguimento dei nostri diritti vengono automaticamente rese irriconoscibili, in questo modo si garantisce che né le persone né lo spazio pubblico circostante siano raffigurati in modo riconoscibile. È inevitabile che le persone che si trovano nell'area privata entrino nell'area di scansione delle targhe. I nostri scanner utilizzano pertanto un filtro sfocato preimpostato per garantire che le immagini dei passanti non siano riconoscibili. Quando si utilizzano gli scanner per targhe in una proprietà privata, per i requisiti di protezione dei dati è sufficiente che le parti non necessarie del veicolo non siano automaticamente riconoscibili e noi rispettiamo pienamente questo requisito. Infine, ci teniamo a sottolineare che i nostri strumenti hanno ottenuto la certificazione tramite l'ente tedesco DEKRA (considerata la Sua attenzione in merito, riteniamo che ne apprezzi l'assoluta professionalità). Come può vedere dal seguente link, DEKRA è accreditato anche in Italia presso ACCREDIAs:services.accredia.itpsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733area=310PPSEARCH_ORG_SEARCH_MASK_ORG=0948 Non ci è possibile fornire la documentazione richiesta, in quanto rientra nell'ambito del segreto commerciale o di impresa. Tuttavia, tale documentazione potrà essere messa a disposizione nell'ambito di un eventuale procedimento legale, a conferma della liceità e correttezza dei dati in nostro possesso. Alla luce di quanto sopra esposto, Le chiediamo gentilmente di ottemperare al pagamento dovuto e Le raccomandiamo di rispettare il tempo massimo di sosta consentito durante la Sua prossima permanenza nell'area di parcheggio. Le confermiamo che il documento contenente i dati personali oggetto della Sua richiesta è stato inviato in data 25/08/2026 entro i termini di legge e Le è stato inoltrato privatamente anche in data 02/11/2026. Al fine di garantire la massima riservatezza e sicurezza delle informazioni, Le comunichiamo che il file è protetto da crittografia; la password per l'apertura le è stata comunicata nelle due precedenti comunicazioni. Per qualsiasi domanda, La preghiamo di non esitare a contattarci. Cordiali saluti,Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto

N. M.

A: Parkdepot

02/11/2026

Parkdepot, prendo atto della vostra risposta del 2 novembre e dei due fotogrammi che mi avete inviato privatamente. La lunghezza del vostro messaggio, però, non risolve alcune domande precise del mio reclamo. IL NEGOZIO ERA APERTO IN QUELLA FASCIA? Sostenete che la penale tuteli il punto vendita dalla potenziale perdita di clienti e vendite. Il sito ufficiale Coop indica oggi per il negozio di Sirmione la chiusura domenicale alle 13:00; i vostri fotogrammi sono collocati tra le 13:04 e le 17:45 di domenica 26 luglio 2026. L’orario pubblicato oggi non certifica quello di quella data: vi chiedo perciò di documentare gli orari effettivi del 26 luglio, eventuali aperture straordinarie e quali altri esercizi fossero serviti dagli stalli. Se il supermercato era chiuso durante la fascia che indicate, spiegate a quale concreta attività commerciale riferite la perdita di clientela invocata per giustificare importo e limite di sosta. La stessa domanda è stata rivolta a SAIT, che non ha ancora chiarito il proprio ruolo. QUALE RISPOSTA SAREBBE ARRIVATA IL 25 AGOSTO? La mia PEC del 19 agosto vi è stata consegnata. Non ho ricevuto la successiva email ordinaria che dichiarate di aver spedito alla mia casella PEC. Un log interno di invio non dimostra, da solo, il recapito. Ho ricevuto un riscontro certificato e il documento sui miei dati il 2 novembre, dopo aver reiterato la richiesta e presentato reclamo al Garante. Vi ho appena chiesto via PEC il messaggio originale del 25 agosto, l’indirizzo cui fu spedito e l’esito tecnico della consegna. Sarà il Garante a valutare la tempestività e la completezza del riscontro GDPR sulla base dei documenti, non di una supposizione sulla mia cartella spam. PERCHÉ €62 SE DITE CHE I COSTI DI SOLLECITO SONO ZERO? In questa bacheca affermate che sulla pratica gravano €8 di costi di sollecito. Nella PEC inviatami lo stesso 2 novembre dichiarate invece che tali costi non sono presenti. Il vostro portale continua a richiedere €62 anziché €54, con scadenza 13 novembre. Vi ho chiesto di confermare entro il 9 novembre l’importo definitivo, correggere il portale se gli €8 sono stati eliminati e precisare che il pagamento dell’importo indicato chiuderebbe integralmente la pratica, senza ulteriori oneri. Questa contraddizione è verificabile nelle vostre stesse comunicazioni. CHE COSA DIMOSTRANO CARTELLI E FOTOGRAMMI? Le fotografie mostrano cartelli installati presso il fabbricato e avete inviato una planimetria. Vi chiedo ancora di mostrare come le condizioni fossero leggibili prima della sosta, dal punto di vista di chi accede all’area dalla piazza, nella situazione del 26 luglio. Prendo atto dei due fotogrammi: la loro esistenza non dimostra da sola né che le condizioni fossero conoscibili lungo l’accesso né l’identità della persona che avrebbe concluso il contratto. Non ho dichiarato chi fosse alla guida. Nel documento GDPR indicate inoltre una «società finanziaria e di recupero crediti» come fonte dei miei dati di contatto senza identificarla, e fornite indicazioni diverse sulla durata della conservazione rispetto alla vostra PEC. Ho chiesto chiarimenti specifici anche su questi punti. Le informazioni personali e i documenti integrali restano nel canale privato e presso le autorità competenti. Chiedo una risposta ai fatti verificabili, non un’ulteriore formula generale sulla validità del sistema: orari effettivi del negozio quel giorno, segnaletica visibile lungo l’accesso, prova del recapito dell’email di agosto, identità del soggetto che vi ha incaricato e importo realmente richiesto. Resta ferma la mia contestazione, senza riconoscimento del debito o ammissione sull’identità del conducente. A chi legge: una richiesta di penale da parte di un’impresa privata non è un verbale della polizia. Conservate lettere, schermate e ricevute; chiedete prove e valutate il vostro caso prima di decidere se pagare. Un sollecito e un vero atto giudiziario richiedono attenzioni diverse.

Parkdepot

A: N. M.

03/11/2026

Gentile Sig.ra Nicole M., La ringraziamo per la Sua risposta. Rispondiamo di seguito, punto per punto, alle Sue domande. I dati personali e i documenti integrali Le sono stati trasmessi esclusivamente per canale privato, tramite PEC, per ragioni di protezione dei dati. 1. Orari del punto vendita L’area di parcheggio è un’area privata, monitorata 24 ore su 24, tutti i giorni. Le condizioni di sosta, compreso il tempo massimo consentito, si applicano a ogni ora e non dipendono dall’orario di apertura del punto vendita. Nessun cartello presente sul posto indica condizioni diverse nei giorni o negli orari di chiusura della struttura commerciale. Chi accede all’area deve quindi fare riferimento esclusivamente alla segnaletica esistente. Ai sensi dell’art. 1382 c.c., la penale contrattuale è dovuta per il solo fatto dell’inadempimento, Il limite di sosta serve a garantire la rotazione e la disponibilità degli stalli dell’area privata nel suo complesso, anche al di fuori dell’orario di apertura. 2. Conclusione del contratto, segnaletica e fotogrammi Il contratto di sosta si conclude con l’ingresso nell’area, cioè per comportamento concludente, sulla base delle condizioni esposte al pubblico (artt. 1327 e 1336 c.c.). Le condizioni generali sono efficaci se, al momento della conclusione del contratto, erano conoscibili usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.). La segnaletica posta all’ingresso e all’interno dell’area indica la natura privata del parcheggio, il tempo massimo di sosta gratuita e l’importo della penale. Chi entra può prenderne visione prima di lasciare il veicolo in sosta e, se non intende accettarle, uscire liberamente entro il tempo gratuito, senza alcun addebito. I fotogrammi documentano l’ingresso e l’uscita del veicolo con i relativi orari. Ai sensi dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati, salvo specifico disconoscimento. La documentazione sulla segnaletica, inclusa la sua collocazione lungo gli accessi, Le é stata trasmessa via PEC. Quanto all’identità del conducente, prendiamo atto che non ha rilasciato dichiarazioni in merito. La richiesta è indirizzata all’intestatario del veicolo, che è di regola l’unico soggetto in grado di indicare a chi abbia affidato il veicolo. 3. Importo e costi di sollecito Il punto 2.7delle condizioni di sosta esposte sul posto prevede l’applicazione di costi accessori se la penale non viene pagata entro i termini. I costi di sollecito erano stati stornati ad agosto. Per questo il nostro riscontro di agosto, ritrasmesso in copia il 2 novembre, non li riportava. In assenza di pagamento, i costi sono stati generati nuovamente con i solleciti successivi: da qui l’importo di € 62 e gli € 8 indicati nella nostra precedente risposta. Non si tratta quindi di una contraddizione, ma di due momenti diversi della pratica. L’importo definitivo è indicato al punto 6. 4. Riscontro del 25/08/2026 Il riscontro alla Sua istanza del 19/08/2026è stato predisposto e inviato il 25/08/2026tramite email ordinaria. Il nostro sistema non ne registra il recapito. Per questo motivo lo abbiamo ritrasmesso integralmente via PEC il 02/10/2026. I dati disponibili sull’invio Le sono stati comunicati nel canale privato. 5. Origine dei dati e conservazione I dati di contatto dell’intestatario del veicolo ci sono stati forniti, sulla base del numero di targa, da un fornitore esterno specializzato nell’identificazione degli intestatari dei veicoli, da noi incaricato. La base giuridica è il legittimo interesse all’accertamento e all’esercizio dei diritti derivanti dalle condizioni di sosta (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR). I dati sono conservati solo per il tempo necessario alla tutela dei nostri diritti e in ogni caso non oltre il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.). Questa indicazione sostituisce quelle precedenti. I dettagli Le sono stati comunicati nel canale privato. 6. Annullamento della pratica Confermiamo la correttezza del sistema di rilevamento, della segnaletica e della penale applicata. Ciò nonostante, abbiamo deciso di annullare la pratica. La decisione è presa esclusivamente come gesto di buona volontà e per ragioni di economicità, per evitare ulteriori costi di gestione per entrambe le parti. L’annullamento non costituisce alcun riconoscimento delle Sue contestazioni né della loro fondatezza, e non rappresenta un precedente. Di conseguenza: - l’importo dovuto è di € 0: non sono dovuti né la penale né i costi di sollecito; -non riceverà ulteriori solleciti o richieste di pagamento per questa pratica; -il portale è stato aggiornato e non riporta più alcun importo da pagare. A beneficio di chi legge, precisiamo che la penale richiesta da un gestore di parcheggi privati non è una sanzione amministrativa bensìuna penale contrattuale prevista dalle condizioni di sosta esposte sul posto. Restiamo a disposizione tramite i canali privati per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti,Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto


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