Il sottoscritto, con la presente richiede l'annullamento, come già chiesto a mezzo pec il 01 ed il 21 giugno del contratto n. FIOSEB023 del 19/05/2026, avente ad oggetto la fornitura di una vetrata con un versamento di caparra di € 2.500,00 a mezzo di n.2 bonifici istantanei eseguiti in data 20 e 21 Maggio .
Il consulente ha effettuato un rilievo delle misure finalizzato al solo preventivo, imponendo la condizione che l'offerta sarebbe stata valida esclusivamente sul momento, decadendo una volta lasciata l'abitazione. Siamo stati (perché l'Azienda ha obbligatoriamente imposto anche la presenza della moglie) rassicurati del fatto che prima della messa in produzione sarebbe comunque intervenuto un tecnico per il rilievo delle misure millimetriche definitive (per poi andare in produzione) e che la garanzia sarebbe stata, diversamente dagli altri produttori, di 10 anni.
Sono venuto a conoscenza solo ed esclusivamente quando il contratto mi è arrivato in fotografia via whatsapp, che la garanzia sulle vetrate non era decennale e che la clausola del diritto di recesso non era applicabile perché si tratta prodotto su misura (ma il rilievo tecnico delle misure millimetriche non è stato fatto antecedentemente la firma).
A fondamento della presente si rappresentano i seguenti elementi:
1. VIZIO DEL CONSENSO
Si richiama inoltre l'art. 48 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni precontrattuali in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, obbligo nella fattispecie non adempiuto.
2. MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO E SULL'ECCEZIONE PER BENI SU MISURA
Quand'anche si volesse sostenere l'applicabilità dell'art. 59, lett. c), del Codice del Consumo (esclusione del recesso per beni confezionati su misura), tale eccezione è opponibile al consumatore solo a condizione che questi ne sia stato esplicitamente e preventivamente informato prima della conclusione del contratto. Detta informativa non è mai stata resa nelle forme e nei tempi di legge; la clausola di irrinunciabilità contenuta nel contratto deve pertanto ritenersi nulla ex art. 36 del medesimo Codice del Consumo.
3. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA
Il comportamento descritto è altresì oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo e del provvedimento n. 26820 del 25/10/2017 della stessa, nonché di esposto alla Camera di Commercio e alle Associazioni dei Consumatori.
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si intima la Vs. Spettabile Società a:
— confermare per iscritto, entro e non oltre il 03/06/2026, la risoluzione del contratto sopra indicato come già comunicato precedentemente;
— provvedere alla restituzione integrale della somma di € 2.500,00 versata a titolo di caparra, entro il medesimo termine.
In difetto di riscontro negli ulteriori termini indicati, lo scrivente darà corso senza ulteriore preavviso (come già comunicatovi precedentemente) a tutte le azioni sopra descritte per la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.
Allego comunicazioni precedenti.