La sottoscritta Giulia Malnati, nata il 25/11/1998, con la presente formula formale richiede l'annullamento del contratto n. AGE0000629_260616036 del 16/06/2026, eseguito da Lucia Nesci, avente ad oggetto la fornitura di una tenda a cappottina da balcone per un importo di € 3.600,00, di cui € 720,00 versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico istantaneo.
I consulenti hanno effettuato un rilievo delle misure finalizzato a un preventivo, imponendo la condizione che l'offerta sarebbe stata valida esclusivamente sul momento, decadendo una volta lasciata l'abitazione. Siamo stati rassicurati del fatto che prima della messa in produzione sarebbe comunque intervenuto un tecnico per il rilievo delle misurazioni millimetriche definitive.
Tuttavia, in sede di stipula del finanziamento, non è stato espressamente indicato il tasso d'interesse applicato (TAN/TAEG), venendo meno ai fondamentali doveri di trasparenza e chiarezza contrattuale. Inoltre, si è riscontrata la presenza di costi non preventivati né concordati. Oltre alla quota di interessi pari a 770,00 €, è stato arbitrariamente inserito un ulteriore addebito di 150,00 € di spese istruttoria pratica (aggiuntivo rispetto agli interessi stessi), del quale non ero stata minimamente informata prima della firma del contratto. Sono venuta a conoscenza solo ed esclusivamente quando il contratto mi è arrivato via mail.
A fondamento della presente si rappresentano i seguenti elementi:
1. VIZIO DEL CONSENSO — FIRMA SU TABLET SENZA PREVIA LETTURA
La sottoscritta ha apposto la propria firma su dispositivo digitale (tablet) senza aver potuto leggere preventivamente il testo contrattuale, preso visione del quale solo successivamente alla firma il cui contratto è arrivato un giorno dopo. Tale circostanza configura un grave vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 e ss. del Codice Civile, rendendo il contratto annullabile. Si richiama inoltre l'art. 48 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni precontrattuali in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, obbligo nella fattispecie non adempiuto.
2. MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO E SULL'ECCEZIONE PER BENI SU MISURA
Quand'anche si volesse sostenere l'applicabilità dell'art. 59, lett. c), del Codice del Consumo (esclusione del recesso per beni confezionati su misura), tale eccezione è opponibile al consumatore solo a condizione che questi ne sia stato esplicitamente e preventivamente informato prima della conclusione del contratto. Stante la firma apposta prima della lettura del documento, detta informativa non è mai stata resa nelle forme e nei tempi di legge; la clausola di irrinunciabilità contenuta nel contratto deve pertanto ritenersi nulla ex art. 36 del medesimo Codice del Consumo.
3. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA
Il comportamento descritto potrà essere altresì oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, nonché di esposto alla Camera di Commercio e alle Associazioni dei Consumatori.
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si intima la Vs. Spettabile Società a:
— confermare per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, la risoluzione del contratto sopra indicato;
— provvedere alla restituzione integrale della somma di € 720,00 versata a titolo di caparra, entro il medesimo termine.
In difetto di riscontro nei termini indicati, la scrivente darà corso senza ulteriore preavviso a tutte le azioni sopra descritte per la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.
Allego copia del finanziamento e del contratto