Gentilissimi,
è opportuno precisare che Perdormire presta la massima attenzione alla “customer satisfation”; una maggiore soddisfazione dei clienti/consumatori determina, infatti, il miglioramento della “brand awareness”.
Ciò non significa, tuttavia, che la società debba assecondare richieste – come quella di
cui si discute - assolutamente strumentali, tese ad ottenere vantaggi abnormi, non contemplati dalle
vigenti normative.
Risulta per tabulas che la società si sia attivata nel pieno rispetto del Codice del
Consumo.
E’ certo, infatti, che il prodotto consegnato, contrariamente a quanto si cerca di far credere, è
conforme (anche ex art. 129 del Codice del Consumo) a quello ordinato dal cliente ed è – e lo
è sempre stato – idoneo all’utilizzo.
Quanto sopra si evince chiaramente anche dal fatto che le presunte difformità del prodotto non sono
state specificate; il cliente non ha evidenziato difetti “strutturali” o qualitativi del prodotto ma,
al contrario, lamenta non meglio precisate problematiche relative al “confort” e, dunque, ad
elemento soggettivi non coperti da tutela.
Sotto altro profilo, a conferma del rispetto anche dei principi di correttezza e buona fede da parte
della società, ricordo che quest’ultima, pur non essendo tenuta ad attivarsi in tale
senso, ha proposto al sig. Bassanini di restituire il prodotto e di sceglierne in sostituzione uno
diverso, previo pagamento del differenziale di prezzo. Tale proposta è stata rifiutata.
Fermo quanto sopra è certo che, contrariamente alla sua rappresentazione, non sussistono i
presupposti per azionare i rimedi di cui al vigente Codice del Consumo.
Cordiali saluti.