Amministratore di sostegno: nomina, rischi e poteri
Chi può diventare amministratore di sostegno, quando serve davvero e quali poteri ha? Ecco come funziona la nomina, quali sono i limiti, i rischi e cosa succede se il beneficiario non è d’accordo.
L’amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice per aiutare una persona fragile a gestire denaro, pratiche e decisioni importanti, senza privarla completamente della propria autonomia. È spesso la soluzione più equilibrata quando un familiare non riesce più a provvedere da solo ai propri bisogni o ai propri interessi. Vediamo quando e come si può chiedere la nomina, quali poteri ha l’amministratore, quali sono i suoi limiti e cosa fare se il beneficiario non vuole l’amministratore di sostegno.
Torna all'inizioChi è e quando serve l’amministratore di sostegno?
Chi è l’amministratore di sostegno? Una persona nominata dal giudice tutelare per assistere e proteggere chi, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, ha una ridotta autonomia nella vita quotidiana ed è incapace di badare a sé stesso o ai propri interessi, anche patrimoniali. È il caso, ad esempio, di anziani, persone con disabilità fisiche o psichiche, malati gravi o terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo e situazioni simili.
L’amministratore di sostegno viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare dell’assistito tra:
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- il genitore;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore con testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata.
Qualora il giudice non ritenga di nominare nessuno tra questi soggetti, può affidare l’incarico ad un’altra persona ritenuta più idonea o a un professionista.
Quando è obbligatorio l’amministratore di sostegno?
Non esiste un obbligo automatico di nomina. L’amministratore di sostegno diventa però necessario quando la persona non è più autonoma nella gestione economica o personale, quando ci sono rischi di abusi o di cattiva gestione del patrimonio, oppure quando serve supporto per decisioni sanitarie o legali.
È possibile chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno anche per un minore, ma solo nell’ultimo anno della minore età. La misura diventa esecutiva al compimento del diciottesimo anno.
Differenza tra tutore e amministratore di sostegno
L’amministrazione di sostegno si affianca alla tutela dell’interdizione e all’inabilitazione, ma ha caratteristiche diverse.
L’interdizione riguarda coloro che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’inabilitazione riguarda situazioni meno gravi. In questo caso interviene il curatore, che si occupa solo degli atti di straordinaria amministrazione (ad es. la vendita di immobili o di beni mobili di consistente valore, l’accettazione o la rinuncia all’eredità, la riscossione di capitali, la costituzione di pegni o ipoteche).
L’amministrazione di sostegno mira a conservare la capacità di agire della persona: il supporto viene previsto solo per le funzioni che il beneficiario non può svolgere autonomamente.
Come si nomina l’amministratore di sostegno
La nomina dell’amministratore di sostegno passa attraverso una procedura davanti al giudice tutelare, che valuta le condizioni della persona fragile e il tipo di aiuto necessario. Vediamo chi può fare richiesta, quali documenti servono e cosa succede se il beneficiario non è d’accordo.
Chi può richiedere la nomina
La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure da:
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore, nel caso di persona già interdetta o inabilitata, insieme alla richiesta di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione;
- i responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali impegnati nella cura e nell’assistenza della persona;
- il Pubblico Ministero, anche dietro segnalazione di chiunque, compresi i servizi di cura privati.
Come si presenta la domanda
La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere presentata al giudice tutelare e contenere informazioni sulla situazione personale, sanitaria ed economica del beneficiario. Alla domanda va inoltre allegata una serie di documenti utili per permettere al giudice di valutare il caso.
| Cosa deve contenere la domanda | Dettagli |
|---|---|
| Dati del ricorrente e del beneficiario | Generalità della persona che presenta la domanda e della persona per cui si richiede l’amministrazione di sostegno |
| Condizioni del beneficiario | Descrizione delle condizioni psico-fisiche e delle difficoltà nella gestione quotidiana |
| Motivi della richiesta | Ragioni per cui si ritiene necessaria la nomina |
| Attività da svolgere | Indicazione delle attività che l’amministratore dovrà svolgere nell’interesse del beneficiario |
| Familiari interessati | Generalità dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado |
| Documenti anagrafici | Documento di identità, estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza e stato di famiglia |
| Documentazione medica | Certificato medico del beneficiario ed eventuale certificato di intrasportabilità |
| Dati del candidato amministratore | Nominativo della persona proposta, documento di identità, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale |
| Situazione economica | Inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario |
| Assenso o opposizione dei familiari | Dichiarazioni favorevoli o contrarie alla nomina |
Cosa succede se il beneficiario non è d’accordo?
Il beneficiario può opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno, proponendo reclamo entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina. In ogni momento, inoltre, l’amministratore può essere revocato, rimosso o esonerato e il contenuto del decreto modificato, se ne ricorrono i presupposti.
Torna all'inizioPoteri, obblighi e limiti dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno quali poteri ha? Non può decidere liberamente su tutto: i suoi poteri, gli obblighi e i limiti vengono stabiliti dal giudice tutelare nel decreto di nomina. Vediamo quali atti può compiere, quando serve l’autorizzazione del giudice e quali responsabilità ha nella gestione del patrimonio e degli interessi del beneficiario.
Quali poteri ha
Il decreto di nomina dell’amministratore, emesso dal Giudice tutelare, indica:
- la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata;
- l’oggetto dell’incarico, con l’indicazione degli atti che l’amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere personalmente, ma solo con l’assistenza necessaria dell’amministratore;
- i limiti delle spese che l’amministratore può sostenere;
- la periodicità del rendiconto.
Il beneficiario conserva quindi la piena capacità di agire per gli atti indicati nel decreto e per quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per altri, il beneficiario deve essere assistito dall’amministratore, senza essere sostituito. Per altri atti ancora, sempre indicati nel decreto, il beneficiario non può agire direttamente ma deve essere sostituito dall’amministratore di sostegno.
Se l’amministratore deve compiere un atto di straordinaria amministrazione al posto del beneficiario, deve prima ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Rendiconto dell’amministratore di sostegno: obblighi
L’amministratore deve redigere un rendiconto periodico sulla situazione patrimoniale e sulle condizioni di vita del beneficiario. Se non deposita il rendiconto nei tempi stabiliti dal giudice, può essere rimosso immediatamente dall’incarico. L’incarico dell’amministratore è gratuito e non prevede retribuzione. Se ha anticipato spese per conto del beneficiario, può presentare istanza di rimborso. Se non è un parente o un ente istituzionale, può chiedere al giudice un’equa indennità.
Amministratore di sostegno ed eredità
È il decreto di nomina a stabilire se il beneficiario conserva la capacità di accettare o rinunciare all’eredità, oppure se deve essere assistito o sostituito dall’amministratore di sostegno. Se il beneficiario deve essere assistito o sostituito dall’amministratore, serve anche l’autorizzazione del giudice tutelare.
Per consentire al giudice di prendere una decisione, è necessario quantificare l’asse ereditario tramite inventario. L’inventario deve essere svolto secondo le regole generali, ossia entro 10 anni dall’apertura della successione; il termine si accorcia a 3 mesi se il beneficiario è nel possesso dei beni ereditati.
In caso di inventario tardivo, le conseguenze sono le stesse previste per i soggetti non sottoposti ad amministrazione di sostegno: il beneficiario perde il beneficio di inventario e diventa erede puro e semplice, rispondendo anche dei debiti ereditari.
Amministratore di sostegno: vantaggi, rischi e problemi frequenti
L’amministrazione di sostegno è uno strumento pensato per proteggere le persone fragili, ma può anche creare tensioni familiari e responsabilità importanti per chi assume l’incarico. Vediamo quali sono i principali vantaggi, i possibili rischi e cosa succede nei casi di conflitto tra parenti o di cattiva gestione.
Pro e contro
L’amministrazione di sostegno presenta diversi benefici per la persona ad essa sottoposta, ma anche qualche svantaggio. I vantaggi possono essere così riassunti:
- tutela della persona che si trova in una situazione di fragilità fisica o psichica;
- gestione controllata del patrimonio, entro i limiti stabiliti dal giudice;
- prevenzione di abusi da parte di terzi, pressioni, raggiri, richieste indebite di denaro o decisioni prese senza piena consapevolezza:
- maggiore flessibilità e autonomia per il beneficiario, che non perde completamente la capacità di agire.
Gli svantaggi invece possono essere:
- la possibile perdita, anche solo parziale, di autonomia;
- conflitti tra familiari sulla scelta dell’amministratore;
- obblighi burocratici da rispettare (rendiconto, autorizzazioni per il compimento di taluni atti);
- rischio di cattiva gestione del patrimonio.
Lite tra fratelli e conflitti familiari
In caso di lite tra fratelli per l’amministrazione di sostegno di un parente, decide il giudice tutelare nell’esclusivo interesse del beneficiario. Generalmente, in queste situazioni viene nominato un soggetto terzo e imparziale, estraneo alla famiglia, come un professionista o un avvocato.
Quali rischi corre l’amministratore
L’amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere dei danni causati al beneficiario se compie atti che vanno oltre il suo incarico, oltre i poteri conferiti o in contrasto con gli interessi del beneficiario
Torna all'inizioDomande frequenti
Rispondiamo ai dubbi più comuni sull'amministratore di sostegno.
Quanto costa nominare un amministratore di sostegno?
Il procedimento è gratuito. Devono essere versati solo i diritti forfettari di notifica del decreto, ad oggi pari a 27 euro.
L’amministratore di sostegno viene pagato?
L’incarico è generalmente gratuito. Il giudice tutelare può però riconoscere un’equa indennità, calcolata in base alla complessità della gestione e al patrimonio del beneficiario.
La nomina è definitiva?
La nomina può essere modificata o revocata se cambiano i presupposti e ricorrono le giuste motivazioni.
Serve sempre un avvocato?
L’assistenza di un avvocato non è necessaria. Può però essere opportuna per evitare errori di procedura e garantire imparzialità
L’amministratore può essere un estraneo?
Di norma si tende a preferire un familiare. Se però non c’è accordo o disponibilità, può essere nominato un soggetto terzo e imparziale. Non possono svolgere la funzione di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Quanto dura l’incarico?
Se l’amministratore è un familiare, non ci sono limiti di durata dell’incarico. Se l’amministratore non è un familiare, la durata può essere indicata nel decreto di nomina e, in ogni caso, non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’amministratore può prelevare dal conto corrente?
L’amministratore di sostegno ha poteri specifici sul conto corrente bancario del beneficiario, ma solo nei limiti stabiliti dal decreto di nomina.
Amministrazione di sostegno e conto cointestato: cosa fare?
Se il beneficiario ha un conto cointestato con l’amministratore o con un terzo, i conti vanno separati. Di solito è il giudice tutelare a dare indicazioni nel decreto di nomina, anche perché per aprire un nuovo conto è necessaria la sua autorizzazione.
Si può impugnare la nomina dell’amministratore di sostegno?
Alla nomina può opporsi il beneficiario e chiunque abbia un interesse legittimo, ad esempio il coniuge, i figli o i parenti. Il reclamo deve essere presentato al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.
