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Nuovi diritti dei passeggeri aerei: cosa cambia con le regole Ue a partire da ottobre 2027

Più tutele in caso di ritardi, cancellazioni e coincidenze perse, rimborsi più rapidi, regole più chiare per bagagli e voucher e nuovi diritti per chi viaggia con bambini o ha esigenze specifiche. Il nuovo regolamento europeo cambia molte delle regole sui viaggi aerei. Ma attenzione: le novità si applicheranno dal 23 ottobre 2027.

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08 ottobre 2026
Passeggero guarda aereo in partenza

L’Unione europea cambia le regole sui diritti dei passeggeri aerei. Il nuovo Regolamento Ue 2026/2202, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026, aggiorna profondamente le norme introdotte oltre vent’anni fa dal Regolamento 261/2004 (nonostante qualche dubbio resti ancora aperto).

Le novità riguardano praticamente tutte le fasi più problematiche di un viaggio in aereo: ritardi e cancellazioni, voli in coincidenza, rimborsi, riprotezione su altri voli, assistenza in aeroporto, bagagli, voucher e reclami. Arrivano inoltre nuove tutele per le persone con disabilità o mobilità ridotta, le donne incinte e chi viaggia con bambini.

Il regolamento entrerà formalmente in vigore il 22 ottobre 2026, ma le nuove disposizioni saranno applicabili dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora continueranno quindi a valere le regole attuali (qui puoi leggere cosa fare in caso di overbooking o volo cancellato e qui come comportarti in caso di bagaglio smarrito o in ritardo).

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Ritardi e cancellazioni

Uno degli obiettivi della riforma è mettere nero su bianco molti diritti che negli anni sono stati definiti anche attraverso le sentenze della Corte di giustizia europea. Le nuove norme precisano quando spetta la compensazione, quali informazioni deve fornire la compagnia e quale assistenza deve essere garantita durante l’attesa.

Indennizzo da 250, 400 o 600 euro per i ritardi oltre tre ore

Se si raggiunge la destinazione finale con più di tre ore di ritardo, si avrà diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che la compagnia dimostri l’esistenza di circostanze straordinarie.

Gli importi restano legati alla distanza: 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro per i voli all’interno dell’Ue superiori a 1.500 km e per gli altri viaggi tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro negli altri casi.

Per i viaggi che danno diritto a 600 euro, la compagnia può ridurre la compensazione del 50% se il passeggero arriva entro quattro ore dall’orario originariamente previsto nei casi stabiliti dal regolamento.

Dopo cinque ore di ritardo si può rinunciare al viaggio

Quando il ritardo alla partenza raggiunge le cinque ore, la compagnia deve offrire al passeggero la possibilità di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso del biglietto secondo le nuove regole previste dal regolamento.

Più informazioni durante i ritardi

Non sarà più soltanto il passeggero a dover capire se ha diritto a un indennizzo e come richiederlo. Se, a causa della coincidenza persa, arriva alla destinazione finale con più di tre ore di ritardo e ha diritto alla compensazione, la compagnia aerea dovrà inviargli entro 96 ore dalla conclusione del viaggio una comunicazione elettronica, su un supporto durevole, che spieghi il suo diritto alla compensazione e fornisca istruzioni chiare per richiederla.

L’obbligo vale non soltanto per le coincidenze perse, ma in generale quando matura il diritto alla compensazione previsto dal regolamento in caso di cancellazione o ritardo superiore a tre ore all’arrivo. La comunicazione non comporta però il pagamento automatico: il regolamento precisa infatti che la compensazione viene riconosciuta su richiesta del passeggero.

Cancellazione: resta la regola dei 14 giorni

In caso di cancellazione il passeggero mantiene il diritto alla compensazione, salvo alcune eccezioni. In particolare, la compensazione non spetta se la cancellazione è comunicata almeno 14 giorni prima della partenza.

Se la comunicazione arriva meno di 14 giorni prima, la compensazione può essere evitata dalla compagnia se viene offerto un volo alternativo che parte non più di un’ora prima e arriva meno di due ore dopo rispetto agli orari originariamente previsti.

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Rimborsi e voli alternativi

La riforma interviene in modo significativo anche sulla riprotezione, cioè sull’obbligo della compagnia di trovare una soluzione alternativa quando il viaggio viene interrotto.

Rimborso entro sette giorni

Quando il passeggero sceglie il rimborso, la compagnia deve effettuarlo automaticamente entro sette giorni di calendario. Il rimborso comprende il prezzo integrale dei biglietti e, quando previste, anche le commissioni dell’intermediario.

Se il viaggio già effettuato non serve più rispetto al programma originario, può essere previsto anche il ritorno al punto di partenza iniziale.

Il volo alternativo può essere anche di un’altra compagnia

Per portare il passeggero a destinazione il prima possibile, la compagnia dovrà prendere in considerazione più soluzioni. La riprotezione potrà avvenire sulla stessa rotta, su un itinerario diverso, attraverso un aeroporto alternativo oppure utilizzando un’altra compagnia aerea.

Quando appropriato rispetto alla distanza da percorrere, potrà essere utilizzato anche un altro mezzo di trasporto, per esempio il treno oppure l’autobus affinché il passeggero possa raggiungere il prima possibile la sua destinazione.

Se viene utilizzato un aeroporto alternativo, il costo del trasferimento rispetto all’aeroporto previsto originariamente resta a carico della compagnia.

Se la compagnia non trova una soluzione entro tre ore ci si può organizzare da soli

Una novità particolarmente importante riguarda i tempi della riprotezione. Se il passeggero comunica di voler proseguire il viaggio e la compagnia non offre entro tre ore una soluzione alternativa a condizioni comparabili, il viaggiatore può organizzarsi autonomamente utilizzando le alternative previste dal regolamento e farsi rimborsare le spese sostenute entro il 400% del prezzo del biglietto (o dei biglietti), incluse le spese di intermediazione.

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Coincidenze perse

Il nuovo regolamento chiarisce i diritti dei passeggeri quando un ritardo o una cancellazione fa perdere il volo successivo. La tutela dipende però da come sono stati acquistati i voli: se fanno parte di un unico contratto di trasporto, il viaggio viene considerato nel suo complesso; se invece sono stati acquistati con contratti separati, le garanzie possono essere molto diverse.

Se perdi la coincidenza, conta il ritardo alla destinazione finale

Se i voli fanno parte di un unico contratto di trasporto, in caso di coincidenza persa conta l’orario in cui il passeggero raggiunge la destinazione finale, non soltanto il ritardo del primo volo. Se l’arrivo avviene con almeno tre ore di ritardo, può quindi scattare il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento, a meno che il problema sia stato causato da circostanze straordinarie.

La compagnia deve inoltre offrire al passeggero la riprotezione verso la destinazione finale e, quando ne ricorrono le condizioni, garantire l’assistenza durante l’attesa, per esempio con pasti, bevande e pernottamento.

Se il tempo per il cambio è insufficiente, la compagnia non può scaricare la responsabilità sul passeggero

Il regolamento chiarisce anche un altro aspetto importante. Se il viaggio è stato venduto come un unico contratto di trasporto e il tempo previsto per la coincidenza non è sufficiente, la compagnia non può utilizzare questo elemento per negare la compensazione.

Diverso è il caso in cui il passeggero non riesca a prendere il volo successivo per ragioni che dipendono da lui, nonostante il tempo previsto per il cambio fosse sufficiente: in questa situazione la compensazione per la coincidenza persa non è dovuta.

Con biglietti separati le tutele sono diverse

La situazione cambia quando i diversi voli sono coperti da contratti di trasporto separati, anche se sono stati acquistati insieme sullo stesso sito. In questo caso ogni volo viene trattato separatamente e perdere il secondo a causa del ritardo del primo non dà automaticamente diritto alla riprotezione fino alla destinazione finale.

Proprio per questo il nuovo regolamento introduce maggiori obblighi di trasparenza: chi vende una combinazione di voli con contratti separati deve informare chiaramente il consumatore prima dell’acquisto e spiegare che, in caso di coincidenza persa, potrebbero non applicarsi i diritti alla compensazione, alla riprotezione e all’assistenza previsti quando l’intero viaggio è coperto da un unico contratto.

Prima di acquistare un viaggio con scalo sarà quindi ancora più importante verificare se si tratta di un unico contratto di trasporto oppure di una combinazione di biglietti separati: una differenza che può cambiare radicalmente i diritti del passeggero in caso di problemi.

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Assistenza in aeroporto garantita

Il nuovo regolamento definisce con maggiore precisione anche l’assistenza che deve essere offerta quando un passeggero resta bloccato a causa di un disservizio.

Bevande ogni due ore e pasti dopo tre

Durante l’attesa dovranno essere offerti gratuitamente bevande o altri ristori ogni due ore. Dopo tre ore dovrà essere fornito un pasto e successivamente un altro pasto ogni cinque ore, fino a un massimo di tre pasti al giorno.

L’assistenza comprende anche la possibilità di comunicare, con accesso a internet e due telefonate.

Hotel se è necessario trascorrere la notte

Se il nuovo volo o il trasporto alternativo richiedono una o più notti di attesa, la compagnia deve offrire gratuitamente sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e struttura ricettiva.

In presenza di circostanze straordinarie che non potevano essere evitate adottando tutte le misure ragionevoli, la compagnia potrà limitare l’alloggio a un massimo di tre notti.

Acqua e ricarica gratuita negli aeroporti

Negli aeroporti dell’Unione con traffico commerciale dovranno essere disponibili gratuitamente acqua potabile e punti per ricaricare i dispositivi elettronici, indipendentemente dall’orario, dal volo o dal terminal.

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Ritardi con i passeggeri già a bordo

Il regolamento introduce una disciplina specifica anche per i cosiddetti tarmac delay, cioè i casi in cui l’aereo resta fermo a terra con i passeggeri a bordo.

Dopo due ore deve essere possibile scendere dall’aereo

Durante l’attesa la compagnia deve garantire, compatibilmente con le condizioni operative e di sicurezza, una temperatura adeguata in cabina, accesso ai servizi igienici e acqua potabile.

Quando l’attesa a terra raggiunge due ore, l’aereo deve raggiungere il gate o un altro punto adatto allo sbarco e ai passeggeri deve essere consentito scendere. L’attesa può proseguire oltre questo limite solo per ragioni legate, per esempio, alla sicurezza, ai controlli di frontiera o al traffico aereo.

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Più trasparenza sui prezzi del bagaglio a mano

Il regolamento interviene su uno dei temi che negli ultimi anni ha creato più confusione tra i passeggeri: cosa è effettivamente compreso nella tariffa mostrata dalle compagnie.

Un piccolo oggetto personale resta gratuito

Le compagnie devono consentire di portare gratuitamente in cabina un oggetto personale, purché rispetti i requisiti di sicurezza e abbia dimensioni massime di 40 x 30 x 15 cm oppure possa essere sistemato sotto il sedile davanti al passeggero.

Il prezzo con trolley deve essere mostrato prima della prenotazione

Le compagnie potranno continuare a vendere tariffe che non comprendono il normale bagaglio a mano, come il trolley. Ma prima dell’inizio della prenotazione dovrà essere mostrato per impostazione predefinita anche il prezzo che comprende un bagaglio a mano.

L’obiettivo è permettere ai consumatori di confrontare più facilmente il costo effettivo dei voli tra compagnie diverse ed evitare sorprese di prezzo soprattutto con i voli low cost.

Dimensioni, peso e costi devono essere indicati chiaramente

Al momento della prenotazione dovranno essere indicate in modo chiaro le dimensioni e il peso massimo consentiti per bagaglio a mano e bagaglio registrato, il numero di colli ammessi, le eventuali maggiorazioni e le condizioni applicabili a oggetti particolari come strumenti musicali, attrezzature sportive, passeggini e seggiolini.

Se, per ragioni operative, di sicurezza o di spazio, un bagaglio ammesso in cabina deve essere collocato in stiva, non potranno essere richiesti costi aggiuntivi.

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Reclami più semplici per bagaglio perso, danneggiato o in ritardo

Cambiano anche le procedure da seguire quando la valigia non arriva oppure viene riconsegnata danneggiata.

Un modulo comune direttamente nell’area bagagli

Negli aeroporti Ue con traffico commerciale dovrà essere disponibile, nell’area di riconsegna bagagli, un modulo comune per segnalare immediatamente lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio.

Il modulo dovrà essere disponibile anche online sui siti e sulle app delle compagnie e potrà essere presentato in formato digitale o cartaceo.

Restano i termini previsti dalla Convenzione di Montreal: il reclamo deve essere presentato entro sette giorni in caso di danneggiamento del bagaglio registrato e 21 giorni in caso di ritardo.

Più informazioni per recuperare gli oggetti dimenticati a bordo

Le compagnie dovranno spiegare chiaramente anche come recuperare un oggetto personale o un bagaglio a mano dimenticato in cabina, indicando contatti, moduli e procedura da seguire.

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I voucher non potranno essere imposti

La pandemia aveva mostrato quanto potesse essere problematico sostituire automaticamente i rimborsi con buoni da spendere successivamente. Il nuovo regolamento disciplina espressamente questa possibilità.

Il passeggero deve accettare espressamente il voucher

Quando spetta un rimborso o una compensazione, la compagnia può proporre un voucher, ma il passeggero non è obbligato ad accettarlo. Il consenso deve essere espresso e fornito su un supporto durevole.

Le diverse modalità di rimborso devono essere presentate chiaramente, senza caselle preselezionate o procedure costruite per spingere il consumatore verso il voucher.

Il voucher dura al massimo 12 mesi

Il voucher può avere una validità massima di 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12 mesi con l’accordo esplicito di passeggero e compagnia.

Se alla scadenza rimane un importo non utilizzato, la compagnia deve rimborsarlo automaticamente entro sette giorni.

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Overbooking e negato imbarco

Anche le regole sul negato imbarco vengono rese più precise, sia per chi rinuncia volontariamente al proprio posto sia per chi viene lasciato a terra contro la propria volontà.

Compensazione entro sette giorni

Se la compagnia nega l’imbarco contro la volontà del passeggero, oltre all’assistenza e alla possibilità di scegliere tra rimborso e riprotezione deve versare la compensazione prevista entro sette giorni di calendario.

Il ritorno non può essere cancellato se non si prende l’andata

Una delle novità più rilevanti riguarda il cosiddetto no-show. La compagnia non potrà negare l’imbarco sul volo di ritorno né chiedere un supplemento soltanto perché il passeggero non ha utilizzato il volo di andata previsto dallo stesso contratto.

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Più diritti per persone con disabilità, donne incinte e bambini

Il regolamento individua espressamente alcune categorie di passeggeri con esigenze specifiche: persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, neonati, minori non accompagnati e persone che necessitano di particolare assistenza medica.

Posti vicini senza supplemento

Chi accompagna una persona con esigenze specifiche o un bambino nell’ambito dello stesso contratto di trasporto deve poter avere gratuitamente un posto adiacente, quando disponibile.

Se non ci sono posti adiacenti disponibili, la compagnia deve comunque cercare di trovare una soluzione che consenta all’accompagnatore di sedere vicino alla persona assistita.

Priorità all’imbarco

Persone con esigenze specifiche, accompagnatori, cani da assistenza riconosciuti e bambini in passeggino con i loro accompagnatori avranno priorità durante l’imbarco.

Passeggino fino alla porta dell’aereo

I bambini che ne hanno bisogno potranno utilizzare gratuitamente il passeggino fino al gate o alla porta dell’aeromobile. Il passeggino dovrà essere restituito alla porta dell’aereo, salvo impedimenti di sicurezza, capacità o operativi.

Più tutele per ausili alla mobilità e cani da assistenza

Per le persone con disabilità o mobilità ridotta viene rafforzata anche la protezione degli ausili alla mobilità e dei cani da assistenza. Sarà possibile dichiararne gratuitamente il valore e, in caso di perdita, distruzione o danneggiamento, la compagnia dovrà fare rapidamente il possibile per mettere a disposizione un ausilio sostitutivo temporaneo o una soluzione alternativa.

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Niente sovrapprezzo per la carta d’imbarco cartacea

Il nuovo regolamento tutela anche chi preferisce o ha necessità di utilizzare documenti cartacei.

Stampare la carta d’imbarco non deve costare di più

Una carta d’imbarco digitale potrà essere stampata dal passeggero e utilizzata se chiaramente leggibile. Dopo aver effettuato il check-in, inoltre, il passeggero potrà chiedere alla compagnia una copia cartacea senza costi aggiuntivi.

Per ottenere la carta d’imbarco non potrà essere imposto obbligatoriamente l’uso di una determinata app o la creazione di un account.

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L’errore nel nome si può correggere gratis

Anche un semplice errore di battitura nel nome del passeggero può oggi trasformarsi in un costo aggiuntivo. Le nuove regole introducono una tutela specifica.

Correzione gratuita fino a 48 ore prima

Se la richiesta viene presentata almeno 48 ore prima della partenza, la compagnia dovrà correggere gratuitamente almeno una volta gli errori ortografici nel nome del passeggero.

Lo stesso vale per l’aggiornamento del nome dovuto a un cambiamento amministrativo. La modifica non può però essere utilizzata per trasferire il biglietto a un’altra persona.

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Reclami e compensazioni

La riforma cerca infine di rendere più semplice far valere concretamente i propri diritti, introducendo termini precisi anche per le risposte delle compagnie.

Nove mesi per chiedere la compensazione

La richiesta di compensazione prevista dal regolamento deve essere presentata entro nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto.

La compagnia deve confermare immediatamente di aver ricevuto la richiesta e, entro 30 giorni di calendario, pagare oppure spiegare perché ritiene che la compensazione non sia dovuta.

Se invoca una circostanza straordinaria, non sarà sufficiente una formula generica: dovrà indicare quale evento si è verificato e spiegare perché ha causato direttamente il disservizio e perché questo non avrebbe potuto essere evitato adottando tutte le misure ragionevoli.

Fino a 12 mesi per presentare un reclamo

Compagnie e intermediari dovranno mettere a disposizione un vero e proprio sistema per la gestione dei reclami.

Il reclamo potrà essere presentato entro 12 mesi dal giorno in cui il volo è stato effettuato o avrebbe dovuto esserlo, oppure entro tre mesi dalla richiesta di compensazione se questo termine cade successivamente.

La compagnia o l’intermediario dovrà confermare la ricezione entro sette giorni lavorativi e fornire normalmente una risposta motivata entro un mese. Nei casi più complessi il termine potrà essere esteso, ma la risposta definitiva dovrà arrivare comunque entro meno di due mesi.

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Regole più precise per le circostanze straordinarie

Uno dei motivi più frequenti di contenzioso riguarda gli eventi che permettono alle compagnie di non pagare la compensazione.

Non basta dichiarare che si tratta di una circostanza straordinaria

Il nuovo regolamento contiene un elenco non esaustivo delle circostanze considerate straordinarie, tra cui determinati eventi meteorologici e naturali e altre situazioni esterne alla normale attività della compagnia.

Per evitare la compensazione, però, il vettore deve dimostrare che esiste un nesso causale diretto tra l’evento straordinario e il disservizio e che quest’ultimo non avrebbe potuto essere evitato neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

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Più informazioni prima e durante il viaggio

Il nuovo quadro europeo aumenta anche gli obblighi di trasparenza delle compagnie e degli intermediari.

I diritti devono essere spiegati prima dell’acquisto

Prima della prenotazione il consumatore dovrà sapere se i voli acquistati fanno parte di un unico contratto o di contratti separati, quali sono le condizioni applicabili, come correggere un nome e come recuperare eventuali oggetti dimenticati a bordo.

Dopo l’acquisto queste informazioni dovranno essere fornite anche su un supporto durevole.

Negli aeroporti arriva anche il QR code sui diritti dei passeggeri

Ai banchi del check-in e alle porte d’imbarco dovranno essere indicate chiaramente le principali informazioni sui diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo.

Accanto alle informazioni dovrà essere disponibile anche un QR code o un altro strumento digitale per accedere all’applicazione della Commissione europea dedicata ai diritti dei passeggeri.

Un’etichetta europea per riconoscere i voli tutelati

Viene inoltre istituita una “etichetta Ue dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo”, che compagnie e intermediari potranno utilizzare volontariamente per segnalare che a un determinato viaggio si applicano le tutele previste dal regolamento. L’obiettivo è rendere più semplice confrontare le offerte prima dell’acquisto.

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