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Mancata gestione sospensione polizza spring

In lavorazione Pubblico

Gaetano ciamcio

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Tipologia di problema:

Pratiche commerciali scorrette

Reclamo

D. D.

A: Gaetano ciamcio

09/05/2026

Oggetto Integrazione contestazione premio assicurativo – richiesta rimborso verbali e danni conseguenti In riferimento alla precedente contestazione, si richiede inoltre il rimborso integrale dei verbali già pagati e di quelli ancora eventualmente da corrispondere, nonché la valutazione dei danni conseguenti alla decurtazione dei punti patente, derivanti dal mancato tempestivo ripristino della copertura assicurativa del veicolo Dacia Spring. In particolare, si evidenzia che: l’applicazione destinata alla gestione/riattivazione della polizza risultava non funzionante; in data dei fatti, alle ore 18:42 circa, veniva effettuato tentativo di contatto telefonico per procedere alla riattivazione della polizza; non veniva fornita adeguata assistenza né risposta utile per consentire il regolare ripristino della copertura; il contraente si è trovato in una situazione di oggettiva impossibilità operativa non imputabile alla propria volontà. Si ritiene pertanto che le conseguenze sanzionatorie subite siano state aggravate anche da un disservizio tecnico e organizzativo non dipendente dal cliente. Per tali ragioni si richiede: rimborso dei verbali già sostenuti; presa in carico degli eventuali verbali futuri collegati al medesimo episodio; valutazione del pregiudizio derivante dalla decurtazione dei punti patente; apertura di verifica interna sui malfunzionamenti dell’app e sull’assistenza telefonica non resa disponibile. In assenza di riscontro, la vicenda verrà trasmessa ad IVASS, tutela legale e associazioni a tutela del consumatore per le opportune verifiche.

Messaggi (2)

D. D.

A: Gaetano ciamcio

09/05/2026

+ 660 € già pagati da lanzetta luigia

D. D.

A: Gaetano ciamcio

13/05/2026

Oggetto: Diffida formale e messa in mora – illegittimo aggravio premio assicurativo – richiesta restituzione somme indebitamente percepite, ripristino classe/continuità assicurativa e risarcimento danni Spett.le Sara Assicurazioni S.p.A.⁠� Ufficio Reclami – Direzione Affari Legali e Societari PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it Email: gest.reclami@sara.it Il sottoscritto Daniele D’Amore, in qualità di contraente della polizza assicurativa relativa al veicolo rimasto inutilizzabile e custodito presso officina per circa 16 mesi, con la presente formula FORMALe DIFFIDA E MESSA IN MORA ai sensi degli artt. 1219, 1337, 1375, 1175, 1341, 1342, 1362, 1370, 1469-bis c.c., nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), contestando integralmente l’illegittimo aumento del premio assicurativo da circa €530 annui ad €899 annui. PREMESSO CHE il veicolo assicurato è rimasto per un lunghissimo periodo fermo e inutilizzabile presso officina meccanica; tale circostanza non è dipesa da libera scelta del contraente bensì da problematiche tecniche e vicende manutentive estranee alla propria volontà; durante tale periodo il rischio assicurativo derivante dalla circolazione risultava drasticamente ridotto o del tutto inesistente; non risulta mai sottoscritta dal contraente alcuna clausola specifica di accettazione di aggravamenti tariffari automatici derivanti dal mero mancato rinnovo o dalla temporanea interruzione assicurativa; non è stata mai fornita preventiva informativa trasparente, chiara, specifica e separatamente approvata circa la perdita delle precedenti condizioni tariffarie. SI OSSERVA IN DIRITTO Violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le clausole vessatorie che prevedano limitazioni di diritti, aggravamenti economici, decadenze o modifiche peggiorative devono essere specificamente approvate per iscritto. In assenza di doppia sottoscrizione e specifica approvazione, tali clausole risultano inefficaci. Violazione artt. 33-36 Codice del Consumo È vessatoria e nulla la clausola che determini a carico del consumatore: significativo squilibrio contrattuale; penalità sproporzionate; modifiche economiche non chiaramente prevedibili; condizioni formulate in modo non trasparente. La nullità opera a vantaggio del consumatore ed è rilevabile anche d’ufficio. Violazione artt. 1175 e 1375 c.c. La Compagnia assicurativa è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede sia nella fase esecutiva che precontrattuale. Applicare un aggravio di oltre il 70% ad un assicurato il cui mezzo era fermo da oltre un anno appare contrario ai principi di lealtà contrattuale e proporzionalità del rischio. Violazione obblighi IVASS di trasparenza Le condizioni contrattuali devono essere: comprensibili; trasparenti; chiaramente portate a conoscenza del contraente. Nel Set Informativo “RuotaLibera Grandi Veicoli” ed. 11/2025 non emerge alcuna clausola chiara e inequivocabile che stabilisca automaticamente il passaggio da €530 a €899 per mero fermo tecnico/officina del veicolo. � set_informativo_rlgv_11_2025.pdf Assenza di aggravamento reale del rischio ex art. 1898 c.c. L’aggravamento del rischio deve essere: concreto; effettivo; causalmente rilevante. Un mezzo inutilizzabile e fermo presso officina non può logicamente integrare un aggravamento del rischio assicurato, bensì semmai una riduzione del rischio da circolazione. Indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. L’incasso di premi sproporzionati, privi di valida causa contrattuale e non adeguatamente giustificati, configura ipotesi di indebito vantaggio economico. TUTTO CIÒ PREMESSO SI DIFFIDA Sara Assicurazioni S.p.A. a: annullare immediatamente il peggioramento tariffario applicato; ripristinare le originarie condizioni assicurative; restituire integralmente tutte le somme percepite in eccedenza negli ultimi 2 anni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; trasmettere entro 15 giorni: copia integrale del contratto; clausola specifica invocata; prova della doppia sottoscrizione; registrazioni telefoniche; algoritmo o criterio tariffario utilizzato; attestazione di rischio storica; motivazione tecnica dell’aumento; risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta contestata. SI AVVERTE che, in difetto di immediato riscontro, il sottoscritto procederà senza ulteriore avviso: con reclamo IVASS; ricorso all’Arbitro Assicurativo; segnalazione AGCM per possibile pratica commerciale scorretta; azione giudiziaria per nullità clausole vessatorie, ripetizione indebito e risarcimento danni; richiesta di acquisizione coattiva delle registrazioni e dei documenti contrattuali. Con aggravio di spese, interessi, competenze legali e responsabilità ulteriori a carico della Compagnia. Distinti saluti Daniele D’Amore Riferimenti documento contrattuale Sara: Set Informativo “RuotaLibera Grandi Veicoli” ed. 11/2025 set_informativo_rlgv_11_2025.pdf


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