Oggetto: Diffida formale e messa in mora – illegittimo aggravio premio assicurativo – richiesta restituzione somme indebitamente percepite, ripristino classe/continuità assicurativa e risarcimento danni
Spett.le Sara Assicurazioni S.p.A.�
Ufficio Reclami – Direzione Affari Legali e Societari
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it
Email: gest.reclami@sara.it
Il sottoscritto Daniele D’Amore, in qualità di contraente della polizza assicurativa relativa al veicolo rimasto inutilizzabile e custodito presso officina per circa 16 mesi, con la presente formula
FORMALe DIFFIDA E MESSA IN MORA
ai sensi degli artt. 1219, 1337, 1375, 1175, 1341, 1342, 1362, 1370, 1469-bis c.c., nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), contestando integralmente l’illegittimo aumento del premio assicurativo da circa €530 annui ad €899 annui.
PREMESSO CHE
il veicolo assicurato è rimasto per un lunghissimo periodo fermo e inutilizzabile presso officina meccanica;
tale circostanza non è dipesa da libera scelta del contraente bensì da problematiche tecniche e vicende manutentive estranee alla propria volontà;
durante tale periodo il rischio assicurativo derivante dalla circolazione risultava drasticamente ridotto o del tutto inesistente;
non risulta mai sottoscritta dal contraente alcuna clausola specifica di accettazione di aggravamenti tariffari automatici derivanti dal mero mancato rinnovo o dalla temporanea interruzione assicurativa;
non è stata mai fornita preventiva informativa trasparente, chiara, specifica e separatamente approvata circa la perdita delle precedenti condizioni tariffarie.
SI OSSERVA IN DIRITTO
Violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le clausole vessatorie che prevedano limitazioni di diritti, aggravamenti economici, decadenze o modifiche peggiorative devono essere specificamente approvate per iscritto.
In assenza di doppia sottoscrizione e specifica approvazione, tali clausole risultano inefficaci.
Violazione artt. 33-36 Codice del Consumo È vessatoria e nulla la clausola che determini a carico del consumatore:
significativo squilibrio contrattuale;
penalità sproporzionate;
modifiche economiche non chiaramente prevedibili;
condizioni formulate in modo non trasparente.
La nullità opera a vantaggio del consumatore ed è rilevabile anche d’ufficio.
Violazione artt. 1175 e 1375 c.c. La Compagnia assicurativa è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede sia nella fase esecutiva che precontrattuale.
Applicare un aggravio di oltre il 70% ad un assicurato il cui mezzo era fermo da oltre un anno appare contrario ai principi di lealtà contrattuale e proporzionalità del rischio.
Violazione obblighi IVASS di trasparenza Le condizioni contrattuali devono essere:
comprensibili;
trasparenti;
chiaramente portate a conoscenza del contraente.
Nel Set Informativo “RuotaLibera Grandi Veicoli” ed. 11/2025 non emerge alcuna clausola chiara e inequivocabile che stabilisca automaticamente il passaggio da €530 a €899 per mero fermo tecnico/officina del veicolo. �
set_informativo_rlgv_11_2025.pdf
Assenza di aggravamento reale del rischio ex art. 1898 c.c. L’aggravamento del rischio deve essere:
concreto;
effettivo;
causalmente rilevante.
Un mezzo inutilizzabile e fermo presso officina non può logicamente integrare un aggravamento del rischio assicurato, bensì semmai una riduzione del rischio da circolazione.
Indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. L’incasso di premi sproporzionati, privi di valida causa contrattuale e non adeguatamente giustificati, configura ipotesi di indebito vantaggio economico.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI DIFFIDA
Sara Assicurazioni S.p.A. a:
annullare immediatamente il peggioramento tariffario applicato;
ripristinare le originarie condizioni assicurative;
restituire integralmente tutte le somme percepite in eccedenza negli ultimi 2 anni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
trasmettere entro 15 giorni:
copia integrale del contratto;
clausola specifica invocata;
prova della doppia sottoscrizione;
registrazioni telefoniche;
algoritmo o criterio tariffario utilizzato;
attestazione di rischio storica;
motivazione tecnica dell’aumento;
risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta contestata.
SI AVVERTE
che, in difetto di immediato riscontro, il sottoscritto procederà senza ulteriore avviso:
con reclamo IVASS;
ricorso all’Arbitro Assicurativo;
segnalazione AGCM per possibile pratica commerciale scorretta;
azione giudiziaria per nullità clausole vessatorie, ripetizione indebito e risarcimento danni;
richiesta di acquisizione coattiva delle registrazioni e dei documenti contrattuali.
Con aggravio di spese, interessi, competenze legali e responsabilità ulteriori a carico della Compagnia.
Distinti saluti
Daniele D’Amore
Riferimenti documento contrattuale Sara: Set Informativo “RuotaLibera Grandi Veicoli” ed. 11/2025
set_informativo_rlgv_11_2025.pdf