Ho richiesto via pec - formalmente - a Carpont S.p.A e Volkwagen Group Italia S.p.A. la risoluzione ex artt. 1218 c.c. e 1453 c.c. del contratto di compravendita/pratica n. 2180105 e la restituzione – in considerazione dell’inadempimento del medesimo dovuto alle predette società, avente ad oggetto l’automobile modello T- Cross Style, intestato a NXXXXa FXXXo, nata a xxx, in data xxxx (codice rivenditore 670, Sig. Rxxxxxi) - del doppio del deposito cauzionale, versato in data 23-04-2021, per un totale di euro 1000, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario, intestato alla cliente.Si richiede formalmente la restituzione immediata del doppio del deposito cauzionale, non essendo stata indicata la data di consegna dell'autovettura, come sopra descritta, nella proposta di contratto sottoscritta in data 23/04/2021. In tal modo, non si consente al consumatore, parte debole, di conoscere il dies a quo al fine - ex multis - dell'esercizio del diritto di recesso, nonché di quello per l'ottenimento del doppio del deposito cauzionale. Si presumono, infatti, vessatorie tutte le clausole elencate dalla lettera a) alla lettera v-ter) del codice del consumo che hanno per oggetto o effetto quello di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista (art. 33 lett b del Codice del Consumo). Esse sono sempre nulle (art. 36 c. 2 lett. b) e devono considerarsi come non apposte.Parimenti, nullo e, in quanto tale, da considerarsi come non apposto, deve considerarsi, dunque, l'ulteriore termine di 60 giorni di cui all'art. 3 del contratto medesimoLa cliente veniva, infatti, contattata, in data 22/04/2021, dal sopra menzionato venditore, al fine di utilizzare l’ecoincentivo/rottamazione ex L. di Bilancio 2021. La medesima si recava, pertanto, in Via Pineta Sacchetti 177 e, 00168, in Roma, e – utilizzando una vettura d’epoca Fiat 500 a sé intestata - stipula il contratto di acquisto, versando, come deposito cauzionale pari, euro 500, come richiesto dal venditore. La cliente, in sede di acquisto richiedeva più volte chiarimenti al rivenditore al fine di verificare che la vettura – come sopra descritta - potesse essere utilizzata ai fini dell’ottenimento dell’ecoincentivo. Il rivenditore – in sede di acquisto e dopo aver contattato il responsabile dell’ufficio vendite, rispondeva affermativamente e, pertanto, concludeva il contratto medesimo.La cliente, non avendo ricevuto più alcuna notizia da Carpont S.p.A e Volkwagen Group Italia S.p.A e dal rivenditore, ricontattava il punto vendita, ricevendo rassicurazioni che la macchina sarebbe a breve stata consegnata e che non vi erano problemi di alcuna sorta.Tuttavia, dopo circa 2 mesi, in data 7 giugno 2021, la cliente veniva contatta dal rivenditore: il medesimo la informava che vi erano stati dei problemi nella pratica di consegna, specificando che l’autovettura ceduta ai fini dell’ottenimento dell’ecoincentivo era troppo risalente e non rientrante nelle agevolazioni previste dalla legge. Carpont S.p.A e Volkwagen Group Italia S.p.A risultavano, dunque, indadempienti al contratto/pratica n. 2180105, come sopra descritto.In data 8 giugno 2021, in seguito a numerosi solleciti e un reclamo al n. verde 800865579, la cliente veniva contattata dal Sig. Rxxxxxxi e dal Sig. Axxa Dxxxxd, Responsabile del punto vendita: gli stessi – chiedevano insistentemente e con urgenza al consumatore di recarsi (finanche lo stesso giorno) presso l’autoconcessionario Carpoint sito in Via Pineta Sacchetti 177 E, in Roma, affinché firmasse un nuovo e differente contratto, assicurando che non vi sarebbero stati costi aggiuntivi di alcun tipo per il consumatore. In data ...., invece, Carpoint S.p.A.e e Volkwagen Group Italia S.p.A– su richiesta del consumatore - invia un nuova proposta di contratto n. SWP67165 via mail all’indirizzo della cliente.Nella stessa, già inviata, assieme al contratto precedente, alle Autorità competenti e alle associazioni a tutela del consumatore di cui infra, al fine di rendere edotti del suo contenuto AGCM, Unione Difesa e informazione dei consumatori, Associazione Consumatori Utenti e Codacons, descrivendo le condotte dei predetti dipendenti delle menzionate società, si addossavano i costi dello spostamento, rimozione ecc della Fiat 500, targata …….. al cliente, nonostante nel precedente contratto fosse stato pattuito che tali costi fossero interamente a carico del venditore. Inoltre, veniva richiesta ulteriore somma pari ad euro 500–a titolo di deposito cauzionale - nonostante fosse già stata versata nel medesimo importo in occasione della conclusione del primo contratto. Peraltro, il passaggio di proprietà del veicolo Fiat 500,come sopra descritto, veniva posto a carico del cliente, cosa che non era prevista nel primo contratto, concluso antecedente. Del resto, la valutazione di euro 1600 della Fiat 500 d’epoca - targata come sopra - mentre nel primo contratto non era condizionata al valore della stessa, al contrario, nel nuovo e distinto contratto, veniva subordinata a perizia di idoneità all'uso (senza che il bene medesimo fosse già stato periziato, prima della proposta di acquisto, da Carpoint S.p.A. e/o Volkwagen Group Italia S.p.A.).Si rammenta che, proprio per evitare l’inserimento di nuove clausole nella proposta di acquisto n. SWP67165, la cliente aveva specificatamente richiesto al venditore, telefonicamente, il giorno 8 giugno 2021, di rinviare in toto al precedente contratto e aveva – a tal proposito - ricevuto rassicurazioni sul fatto che non avrebbe dovuto farsi onere – in via diretta e indiretta – di altra spesa o costo aggiuntivo rispetto al precedente contratto sottoscritto in data 23-04-2021, con contestuale pagamento di euro 500. Ad oggi le società non hanno ancora restituito il doppio della caparra e non hanno in alcun modo contattato la cliente. PESSIMI!