Polizze assicurative nel 730: quali puoi detrarre e quanto risparmi
Tra premi vita, polizze per la non autosufficienza e coperture contro gli eventi calamitosi, nel 730/2026 cambiano i codici tributo e si aggiungono limiti legati al reddito: ecco come capire subito se e quanto puoi detrarre.
In questo articolo
- Tipi di copertura e detrazioni
- Dove Inserire le Assicurazioni nel Modello 730
- Requisiti del Contraente e dell'Assicurato
- Documenti da conservare
- Tipologie di polizze detraibili
- Assicurazioni Vita e Infortuni
- Assicurazioni per Non Autosufficienza (LTC)
- Assicurazioni per la Tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo
- Polizze per Rischi da Eventi Calamitosi
Quando si compila il Modello 730, è possibile portare in detrazione una serie di spese assicurative che riguardano la persona, la salute e la casa. Tuttavia, è importante conoscere quali tipologie di copertura rientrano tra quelle detraibili, a quali condizioni e in che misura. In questa guida approfondiamo tutto ciò che occorre sapere per non perdere occasioni di risparmio fiscale.
Torna all'inizioTipi di copertura e detrazioni
Le detrazioni per spese assicurative nel Modello 730 variano in base alla tipologia di copertura sottoscritta. In particolare, ogni categoria ha dei limiti massimi di spesa detraibile e una percentuale fissa di detrazione, come riportato nella tabella seguente. È fondamentale ricordare che sono ammesse esclusivamente le spese pagate con strumenti tracciabili, come carte o bonifici.
| Tipo di copertura | Limite massimo di spesa detraibile | Percentuale di detrazione |
|---|---|---|
| Rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% | 530 € | 19% |
| Rischio di non autosufficienza |
1.291,14 € | 19% |
| Tutela persone con necessità di sostegno intensivo |
750 € | 19% |
| Danni da eventi calamitosi | Nessun limite (condizioni specifiche) | 19% o 90% in alcuni casi |
Dove Inserire le Assicurazioni nel Modello 730
Le spese relative alle polizze assicurative devono essere inserite nei righi da E8 a E10 del Quadro E del Modello 730, utilizzando specifici codici a seconda del tipo di contratto e della relativa data di stipula. Ogni codice identifica una particolare categoria di polizza; i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 mantengono i codici storici, mentre per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici dedicati:
- 36 per il rischio morte o invalidità permanente nei contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024; 51 per la stessa copertura nei contratti stipulati dal 1° gennaio 2025;
- 38 per la tutela di persone con necessità di sostegno intensivo nei contratti fino al 31 dicembre 2024; 52 per la stessa copertura nei contratti dal 1° gennaio 2025;
- 39 per il rischio di non autosufficienza nei contratti fino al 31 dicembre 2024; 53 per la stessa copertura nei contratti dal 1° gennaio 2025;
- 43 per il rischio di danni da eventi calamitosi nei contratti fino al 31 dicembre 2024; 54 per la stessa copertura nei contratti dal 1° gennaio 2025;
- 81 per il rischio danni da eventi calamitosi in caso di cessione del credito del sismabonus a impresa di assicurazione.
Se in uno stesso anno hai premi con più codici, ricorda che si applicano anche dei limiti complessivi: la somma degli importi indicati con i codici 36, 38, 51 e 52 non può superare 750 euro, mentre la somma di tutti gli importi con i codici 36, 38, 39, 51, 52 e 53 non può superare 1.291,14 euro.
Si devono riportare in questi righi anche gli oneri indicati con gli stessi codici nella certificazione unica.
Compilare correttamente questi righi è fondamentale per ottenere le detrazioni previste.
Torna all'inizioRequisiti del Contraente e dell'Assicurato
Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque, salvo per le polizze a tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali la figura del beneficiario può incidere sul diritto alla detrazione. Il diritto alla detrazione spetta anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente, che presenta la dichiarazione dei redditi, risulti sia come contraente del contratto che come assicurato: importante è che sia lui a sostenere la spesa. Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:
- se è contraente e assicurato;
- se è contraente e l’assicurato è un suo familiare a carico;
- se un suo familiare a carico è sia contraente che assicurato;
- se è assicurato e contraente è un familiare a carico;
- il contraente è un familiare a carico e l'assicurato è un altro familiare a carico.
La detrazione spetta anche per le polizze collettive, cioè sottoscritte da un unico contraente – per esempio il datore di lavoro o la banca che eroga un mutuo – per conto di più assicurati individuati singolarmente. In questi casi il beneficio riguarda la quota di premio riferita alla propria posizione individuale, a condizione che sia effettivamente il lavoratore dipendente o il mutuatario a sostenerne il costo.
Torna all'inizioDocumenti da conservare
Per usufruire della detrazione fiscale, è obbligatorio conservare una serie di documenti che attestino la validità e le caratteristiche della polizza. Tra questi: il contratto assicurativo con l’indicazione delle coperture e della durata, le ricevute di pagamento effettuate con mezzi tracciabili, eventuali certificazioni rilasciate dalla compagnia assicurativa e ogni comunicazione utile a dimostrare la natura della copertura assicurativa. La conservazione è necessaria in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La tracciabilità del pagamento può risultare direttamente dall’annotazione riportata in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte della compagnia che riceve il premio. In mancanza di questa annotazione, puoi dimostrarla per esempio con la ricevuta del bonifico o del bollettino postale, l’estratto conto, la ricevuta della carta di debito o di credito oppure la contabile dei pagamenti effettuati con PagoPA.
Per le polizze a tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo, se la documentazione della compagnia non attesta questa condizione, serve un’autocertificazione corredata dalla relativa documentazione medica.
Per le polizze condominiali contro gli eventi calamitosi, infine, la quota di premio riferita alla tua unità immobiliare deve risultare da una dichiarazione dell’amministratore di condominio oppure, in alternativa, dalla copia della polizza e della documentazione che ne attesti il pagamento.
Torna all'inizioTipologie di polizze detraibili
Le polizze detraibili sono numerose e variano in funzione delle finalità della copertura: vediamole nel dettaglio.
Torna all'inizioAssicurazioni Vita e Infortuni
Sono detraibili al 19% nel limite complessivo di 530 euro annui di spesa i contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati:
- entro il 31 dicembre 2000, se il contratto ha durata di almeno cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, anche se stipulati con compagnie assicurative estere. Se stipulate o rinnovate entro questa data sono detraibili anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, normalmente in aggiunta alla polizza RC auto.
- dal 1° gennaio 2001, se il contratto ha per oggetto il rischio di morte (erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte) o di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante). In caso di contratti “misti” che possono prevedere l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa). Ai fini della detrazione dei premi coprono il rischio di una invalidità permanente superiore al 5% o rischi di invalidità permanente inferiori, il premio è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall’impresa di assicurazione).
Assicurazioni per Non Autosufficienza (LTC)
La detrazione per le assicurazioni a copertura del rischio di non autosufficienza, dette anche LTC (Long Term Care), è pari al 19% con un limite massimo di 1.291,14 euro, questo limite è al netto dei premi versati per le assicurazioni per il rischio morte o invalidità permanente e quelli a tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo.
Per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le così dette Long Term Care o LTC), condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. È inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:
- la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. E’ considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
- le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.
Assicurazioni per la Tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo
Con l’introduzione della Legge “dopo di noi”, finalizzata alla maggior tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo, è stata prevista una maggior detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo. Questo stato di necessità, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della Legge 104/92, deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche.
In questo caso, l’importo massimo detraibile è di 750 euro, calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicate con il codice 36 o, per i contratti stipulati dal 2025 con il codice 51), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella Certificazione Unica con i codici 38 o 52.
Se nel contratto sono indicati più beneficiari e uno di loro ha necessità di sostegno intensivo, l’importo massimo detraibile resta comunque un unico limite di 750 euro, e non si moltiplica per il numero dei beneficiari.
Torna all'inizioPolizze per Rischi da Eventi Calamitosi
Se stipuli una polizza per il rischio di danni da eventi calamitosi puoi detrarre il 19% del premio senza franchigia e senza limite massimo di spesa anche per più immobili.
Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo a prescindere che sia l'abitazione principale o una seconda casa e le relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della polizza.
Sono detraibili anche i premi di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), mentre sono escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze detraibili anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
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La proposta di Altroconsumo ConnectLa proposta di Altroconsumo Connect
I servizi relativi ai prodotti assicurativi illustrati in questa pagina sono erogati da Altroconsumo Connect S.r.l., società commerciale di intermediazione assicurativa, e non da Altroconsumo Edizioni S.r.l. e Associazione Altroconsumo. Cliccando sul pulsante “SCOPRI I DETTAGLI” accedi al sito di Altroconsumo Connect S.r.l., il broker assicurativo costituito dalla Fondazione Altroconsumo, iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (Sez. B n. B000525056) e soggetto al controllo di IVASS. Altroconsumo Connect S.r.l. opera nel mercato e, tenendo conto dei risultati dei test comparativi e delle indagini sui prodotti assicurativi pubblicate da Altroconsumo, negozia per i soci e i fan di Altroconsumo le polizze assicurative, gestisce i passaggi necessari per l’eventuale acquisto della polizza e la raccolta delle adesioni nel caso sia stato costituito un gruppo di acquisto. L’attività svolta da Altroconsumo Connect S.r.l. è a pagamento e remunerata dalle provvigioni ricomprese nel premio delle polizze stipulate. Ogni successiva comunicazione relativa all’acquisto delle polizze avverrà direttamente ed esclusivamente con Altroconsumo Connect S.r.l., sulla base dell’incarico che verrà ad essa rilasciato dall’interessato.Altroconsumo Connect, il broker della fondazione Altroconsumo, si dedica costantemente alla ricerca di soluzioni su misura, pensate per offrirti una protezione nei diversi ambiti della tua vita e di quella dei tuoi cari. Ogni scelta è guidata dal desiderio di offrirti diverse polizze assicurative capaci di dare un sostegno e un aiuto concreto nei momenti di bisogno, anche attraverso vantaggi fiscali come la possibilità di beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente per alcune coperture assicurative.
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