Spese mediche e di assistenza ai disabili: guida completa alla deduzione nel 730
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per le persone con disabilità possono essere dedotte integralmente dal reddito, anche quando sono pagate da alcuni familiari e la persona non è fiscalmente a carico. Vediamo chi ne ha diritto, quali spese rientrano, dove inserirle nel 730 e quali documenti conservare.
Per le persone con disabilità, o i loro familiari, le spese mediche generiche e di assistenza specifica rappresentano un'importante opportunità di deduzione fiscale dal reddito complessivo. La deduzione riduce il reddito sul quale si calcola l’Irpef: il risparmio effettivo dipende quindi dal reddito imponibile, dall’aliquota applicabile e dalla capienza fiscale del contribuente.
Poiché le somme indicate nel rigo E25 sono oneri deducibili, non è richiesto il pagamento con strumenti tracciabili. Restano però indispensabili fatture, ricevute o scontrini parlanti con i dati previsti per la singola spesa.
Vediamo nel dettaglio come gestire queste deduzioni nel Modello 730 e quali requisiti è necessario soddisfare.
Torna all'inizioDove inserire le spese nel modello 730
Le spese mediche generiche e quelle per l'assistenza specifica destinate a persone con disabilità devono essere indicate nel quadro E del Modello 730, nel rigo E25. Il rigo si trova nella sezione II, dedicata agli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Non vanno confuse con le spese sanitarie specialistiche e con i dispositivi medici ordinari, generalmente detraibili nel rigo E1, né con i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, che possono rientrare nel rigo E3.
Torna all'inizioChi sono le persone con disabilità ammesse alla deduzione?
Le spese sono deducibili per le persone che rientrano nelle seguenti categorie:
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92. Il riconoscimento deve essere effettuato dalla Commissione medica prevista dall’articolo 4 della stessa legge. Per la deducibilità della spesa non è richiesta la condizione di gravità attestata dal comma 3;
- persone riconosciute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra;
- per i soggetti riconosciuti invalidi civili, è necessario accertare una grave e permanente invalidità o menomazione. Se non esplicitamente indicata nella certificazione, questa può essere riconosciuta in caso di invalidità totale attestata o di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- i grandi invalidi di guerra e le persone equiparate. In questo caso è sufficiente il provvedimento definitivo di concessione della pensione privilegiata.
La deduzione spetta anche per le spese riferite a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il decesso. Quando pagano più eredi, ciascuno deduce la quota effettivamente sostenuta.
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Quali sono le spese deducibili: mediche generiche e di assistenza specifica?
Le spese che danno diritto alla deduzione si suddividono in due categorie principali, ovvero le spese mediche generiche e quelle che invece vengono sostenute per l’assistenza specifica.Spese mediche generiche deducibili per persone disabili
Rientrano le prestazioni rese da un medico generico e l’acquisto di farmaci o medicinali. Per i farmaci occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante; per la prestazione medica, la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.Cosa si intende per spese di assistenza specifica?
Le spese di assistenza specifica si riferiscono a una serie di servizi mirati a supportare la persona con disabilità, in particolare:
- l’assistenza infermieristica;
- le terapie riabilitative: ad esempio, quelle prestate da fisioterapisti, logopedisti, o terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, purché la prestazione sia resa da una figura sanitaria abilitata e il documento di spesa indichi la qualifica professionale e la prestazione effettuata;
- le prestazioni rese da personale paramedico abilitato o da personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come prelievi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali e attività riabilitativa;
- personale di assistenza qualificato:
- addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, con funzioni di assistenza diretta;
- personale con funzione di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- educatore professionale;
- addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale, qualificato per tale impiego;
- altre figure sanitarie riconosciute, quando la qualifica e la natura sanitaria della prestazione risultano dal documento di spesa..
- ippoterapia e musicoterapia: sono deducibili se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e se svolte in centri specializzati, direttamente da personale medico o sanitario specializzato oppure sotto la sua direzione e responsabilità tecnica. Occorre conservare la prescrizione e la fattura o ricevuta del centro, dalla quale risultino le modalità di esecuzione della prestazione.
Un aspetto importante da considerare è che le prestazioni sanitarie di assistenza specifica, come quelle appena elencate, possono essere deducibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che il documento di spesa indichi chiaramente la qualifica professionale del prestatore e la natura della prestazione resa. La prescrizione resta invece necessaria nei casi in cui la disciplina la richiede espressamente, come per ippoterapia e musicoterapia.
Spese di ricovero in istituti di assistenza e RSA
In caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza o in una RSA, non si può dedurre l’intera retta. È deducibile soltanto la quota riferita alle spese mediche e di assistenza specifica, che deve essere indicata separatamente nella fattura o nella documentazione rilasciata dalla struttura.
La quota può essere determinata anche applicando una percentuale forfetaria stabilita da una delibera regionale, purché il documento della struttura specifichi che la percentuale utilizzata corrisponde a quella deliberata dalla Regione.
Quali spese non sono deducibili?
Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista. Inoltre, le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) non sono deducibili ma danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte che eccede €129,11 e vanno indicate nel rigo E1.
Anche i dispositivi medici ordinari seguono in generale questa disciplina. Se, invece, un dispositivo è un mezzo necessario all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione o al sollevamento della persona con disabilità, la detrazione del 19% può spettare sull’intero importo e la spesa va indicata nel rigo E3.
Non sono deducibili in E25 neppure le somme pagate a una cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento quando l’attività ha natura educativa e non sanitaria, anche se è svolta sotto la direzione di una psicologa.
Prima di compilare il 730 è quindi importante classificare ogni voce in base alla natura della prestazione e alla qualifica di chi l’ha resa, evitando di indicare la stessa spesa in più righi.
Torna all'inizioChi può dedurre le spese per i familiari non a carico?
Le spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche quando sono sostenute dai familiari delle persone con disabilità, anche se non sono fiscalmente a carico. Soprattutto in situazioni in cui il disabile potrebbe essere "incapiente" (ovvero, con un reddito troppo basso per recuperare la deduzione), conoscere questa informazione permette di recuperare una parte dei soldi spesi.I familiari che possono dedurre queste spese includono:
• Coniuge o Unito civilmente• Figli
• Nipoti (in linea retta)
• Genitori
• Nonni (in linea retta)
• Generi e nuore
• Suoceri
• Fratelli e sorelle
Come dedurre le spese per i familiari non a carico?
Se la fattura o la ricevuta è intestata soltanto alla persona con disabilità, il familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo deve annotare sul documento la quota rimasta a suo carico. Deve inoltre conservare un’autocertificazione che attesti che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari ammessi.
Ai fini della deduzione del rigo E25 non è necessario esibire la prova del pagamento né dimostrare che sia avvenuto con strumenti tracciabili. Sono rilevanti i documenti fiscali corretti, la certificazione della condizione di disabilità e, quando serve, l’annotazione della quota sostenuta dal familiare.
Torna all'inizioDocumenti da conservare
Per una corretta deduzione, è indispensabile conservare la documentazione appropriata.
| Tipo di Spesa | Documenti Necessari |
|---|---|
| Spese mediche generiche |
Fattura o scontrino fiscale parlante. |
| Spese assistenza specifica | Fattura o ricevuta del soggetto che ha erogato la prestazione, con indicazione che si tratta di assistenza medica o paramedica e, quando rilevante, della qualifica professionale e della prestazione resa. |
| Riconoscimento disabilità | Certificazione della Commissione prevista dalla legge 104 o di altra Commissione medica pubblica competente; è possibile autocertificarne il possesso. Per gli invalidi civili la documentazione deve attestare la grave e permanente invalidità o menomazione, che può risultare anche dall’invalidità totale o dall’indennità di accompagnamento. |
| Spese sostenute per familiari non a carico | Autocertificazione del rapporto familiare ammesso; se il documento è intestato solo alla persona con disabilità, annotazione della quota sostenuta dal familiare. Non è richiesta la prova del pagamento. |
Domande frequenti
Le spese per gli apparecchi acustici sono deducibili nel 730?
No. Gli apparecchi acustici non sono spese deducibili nel rigo E25: sono dispositivi o protesi sanitarie e, in presenza dei requisiti documentali, danno in generale diritto alla detrazione del 19% sulla parte delle spese sanitarie complessive che supera 129,11 euro, da indicare nel rigo E1.
Il supporto psicologico è deducbile nel rigo E25
Non automaticamente. Una prestazione può rientrare nell’assistenza specifica deducibile solo quando ha natura sanitaria o riabilitativa, è resa da una figura professionale abilitata e il documento di spesa indica la qualifica del professionista e la prestazione effettuata. Per le professioni sanitarie riconosciute non è richiesta in via generale una prescrizione medica; la prescrizione resta necessaria nei casi espressamente previsti, come ippoterapia e musicoterapia. Le prestazioni di psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche che non rientrano nell’assistenza specifica sono normalmente spese sanitarie detraibili al 19%, non oneri deducibili in E25.
Qual è la differenza tra deduzione e detrazione per le spese sanitarie?
La deduzione riduce il reddito complessivo su cui viene calcolata l'IRPEF. Le spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili sono interamente deducibili. La detrazione, invece, è una riduzione dell'imposta lorda già calcolata, pari a una percentuale della spesa (ad esempio, il 19% per le spese sanitarie specialistiche che eccedono i 129,11 euro).
