Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili nel 730
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Dal 2020 sono deducibili solo le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, non sono ammessi i contanti, questo obbligo non sussiste per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici o prestazioni rese da enti pubblici o strutture accreditate col SSN.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono deducibili dal reddito, pertanto si recupera la percentuale pari alla propria aliquota marginale Irpef.
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Queste spese vanno indicate nel quadro E nel rigo E25.
Per le spese mediche generiche bisonga conservare:
- fattura o scontrino fiscale parlante;
- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.
Per le spese per l’assistenza specifica si conservano:
- fattura o ricevuta;
- fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap oppure autocertificazione che attesti la sussistenza dell’handicap;
- autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, e annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative a:
- assistenza infermieristica;
- terapie riabilitative (fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva)
- personale:
- che possieda la qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- con funzione di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- che possieda la qualifica di educatore professionale;
- addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, qualificato per tale impiego;
- diplomato entro il 17 marzo 1999 come "terapista della riabilitazione" (occorre una dichiarazione del professionista per attestare la data di conseguimento del titolo);
- ippoterapia e musicoterapia se prescritte da un medico ed eseguite presso centri specializzati da personale medico o sanitario (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.) oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Tutte queste condizioni devono essere riportate in fattura.
Le prestazioni sanitarie appena viste sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico a condizione che dal documento che attesta la spesa risulti la qualifica professionale e la prestazione resa.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista, mentre le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) dannodiritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede € 129,11 e vanno pertanto indicate nel rigoE1.
Sono considerate persone con disabilità quelle che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 (non è necessaria la condizione di gravità attestata dal comma 3) dalla Commissione medica e le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate al riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione che se non è stata espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque riconosciuta se è stata attestata un’invalidità totale o attribuita l’indennità di accompagnamento.
Queste spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non li dichiarano fiscalmente a carico. Sono deducibili le spese sostenute per coniuge, unito civilmente, figli, nipoti, genitori, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle. È bene quindi, soprattutto in caso di ricovero in casa di cura, dove le rette sono onerose e spesso vi è un contributo al loro pagamento da parte di uno o altri familiari, verificare che il portatore di handicap non sia incapiente (cioè non riesca a recuperare la deduzione perché ha un reddito troppo basso). In questo caso infatti è importante che le spese vengano dedotte da un altro familiare, così da recuperare tutto ciò che spetta al disabile.
Per farlo, se il documento è intestato solo al disabile, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, deve integrare la fattura annotandovi l’importo da lui versato. In ogni caso il familiare, in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa, come ad esempio la cointestazione del conto da cui partono i bonifici per la casa di ricovero.