Contributi previdenziali e assistenziali nel 730: cosa sono e quando sono deducibili
Scopri come funziona la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali nella dichiarazione dei redditi. Quali spese si possono portare in deduzione nel modello 730 e quali documenti servono?

I contributi previdenziali e assistenziali rappresentano una componente importante della dichiarazione dei redditi per molti contribuenti. Saperli distinguere, sapere quando sono deducibili e come correttamente indicarli nel modello 730 può fare la differenza nel calcolo del reddito imponibile e, quindi, delle imposte da versare. In questa guida ti spieghiamo quali sono i contributi deducibili, come inserirli nella dichiarazione e quali documenti conservare per evitare errori e contestazioni.
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I contributi previdenziali e assistenziali sono versamenti obbligatori o volontari effettuati dai lavoratori o dai datori di lavoro per garantire prestazioni assistenziali e pensionistiche. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i contributi INPS obbligatori, quelli alla gestione separata, oppure quelli versati a fondi pensione o casse professionali. Il loro obiettivo è quello di tutelare il lavoratore in caso di vecchiaia, malattia, invalidità o maternità, garantendo una copertura economica nei momenti di bisogno.
Tipologie di contributi deducibili
Sono deducibili dal reddito complessivo, tra gli altri, i contributi obbligatori versati all’INPS o ad altri enti di previdenza, quelli alla gestione separata per lavoratori autonomi, e i contributi versati a favore dei familiari a carico. Anche i contributi volontari INPS sono inclusi tra quelli deducibili, se versati direttamente dal contribuente. L’importante è che si tratti di versamenti effettuati per finalità previdenziali e che siano supportati da idonea documentazione.
In particolare, tra le spese che possono esser integralmente dedotte dal reddito, rientrano anche:
- i contributi previdenziale versati alla gestione separata dell’Inps per la parte versata dal contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi volontari versati dai neo assunti a partire dal 2025;
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe).
Per poter portare in deduzione i contributi nella dichiarazione dei redditi è necessario che sussistano specifiche condizioni. Tra i requisiti fondamentali c’è quello della finalità previdenziale del contributo. Il versamento deve essere effettuato a enti o casse che erogano prestazioni previdenziali obbligatorie o integrative. Inoltre, il versamento deve essere stato eseguito dal soggetto che intende beneficiare della deduzione o per i familiari a carico. È essenziale conservare la documentazione che attesti l’effettivo pagamento.
I contributi sono deducibili solo se effettivamente versati nell’anno di imposta di riferimento, secondo il principio di cassa. Questo significa che, anche se un contributo viene fatto a cavallo di due anni, la deduzione è ammessa nell’anno in cui è stato effettivamente pagato. È quindi fondamentale verificare la data del pagamento.
Contributi non deducibili
Non tutti i contributi versati possono essere portati in deduzione. Non sono deducibili, ad esempio, i contributi versati a enti non riconosciuti, le polizze assicurative a copertura della non autosufficienza se non conformi alla normativa, o i versamenti effettuati senza finalità previdenziali. Inoltre, i contributi già rimborsati o per i quali si è già beneficiato di una deduzione in anni precedenti non possono essere nuovamente portati in deduzione.
I contributi previdenziali vanno indicati nel Quadro E, nel rigo E21, specificando l’importo effettivamente versato e quindi deducibile dal reddito imponibile. Per i contributi previdenziali obbligatori non esiste un tetto massimo di deducibilità questo significa che il Fisco prima di calcolare le tasse dovute nell'anno, toglie dal reddito che andrà tassato quanto versato. In pratica, il rimborso dipende dal reddito, maggiore è il reddito e maggiore sarà il rimborso che è pari alla percentuale di Irpef più alta applicata al totale dei redditi.
Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico(ad eccezione del riscatto della laurea per familiari che ancora non lavorano).Inoltre, il coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati e intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico. In questo caso, dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati il fatto che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite.
Per i contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.), si conservano le ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti. Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all’albo versata da alcune figure professionali.
Per i contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all’INAIL, dove previsto, si conserva la certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore.
Per i contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU, si conserva la ricevuta del versamento.
Per i contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell’INPS) e il contributo Inail pagato dalle casalinghe, si conservano le ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono).