Bonus Irpef, come ottenere fino a 1200 euro: casella C14
Il bonus Irpef, nato sulle ceneri del bonus Renzi, spetta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro annui ed è stato rinnovato anche per il 2025. Si può arrivare a ottenere avere fino a 1.200 euro all’anno, ma il calcolo da fare per verificare quanto spetta non è semplice e serve la dichiarazione dei redditi. Ecco a chi spetta, come richiederlo nel 730 e quanto si può arrivare ad ottenere.

Il Trattamento integrativo Irpef, anche detto bonus Irpef, è un contributo che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, passando dal "bonus 80 euro" ai 100 euro mensili del bonus Renzi. Il Trattamento integrativo Irpef viene erogato mensilmente fino a un massimo di 1.200 euro all’anno ed è destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati. Vediamo nel dettaglio a chi spetta, come richiederlo e quanto si può ottenere.
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Il bonus Irpef è riservato ai lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi a questi assimilati, che appartengono alle seguenti categorie:
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori in cassa integrazione: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà;
- collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
- stagisti e tirocinanti;
- percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio;
- lavoratori socialmente utili;
- sacerdoti;
- disoccupati in regime di indennità NASpI;
- disoccupati in regime DIS-COLL;
- disoccupati agricoli;
- lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;
- lavoratori in congedo di paternità.
- revisori di società, amministratori comunali e addetti della PA.
Sono esclusi dal beneficio i pensionati, i lavoratori autonomi e chi non raggiunge i requisiti minimi di reddito.
Il bonus Irpef viene riconosciuto ai lavoratori che non superano un reddito annuo lordo di 28.000 euro, tuttavia, gli importi decrescono al crescere del reddito, in particolare:
- fino a 15 mila euro si ha diritto alla misura massima del bonus se l'imposta lorda supera le detrazioni da lavoro dipendente diminuite di 75 euro;
- tra 15 mila euro e 28 mila euro il bonus viene riconosciuto parzialmente;
- oltre i 28 mila euro non si ha diritto al bonus.
Come abbiamo visto, il bonus Irpef viene riconosciuto interamente solo per redditi personali fino a 15 mila euro annui, se l'imposta lorda dovuta è maggiore delle detrazioni spettanti da lavoro dipendente (diminuite di 75 euro). Questi soggetti quindi percepiscono 12 mensilità da 100 euro.
Per i redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro lordi annui, invece, il lavoratore percepisce la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda che viene riportata al rigo 16 del 730-3, in pratica il bonus si riduce se le altre detrazioni superano l’imposta lorda dovuta. Per capire se si ha diritto al bonus e a quanto ammonta quindi bisogna considerare le detrazioni:
- per carichi di famiglia (non l'assegno unico);
- da lavoro dipendente;
- degli interessi sui mutui per acquisto o la costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per le spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- per l'acquisto di veicoli per i disabili o per cani guida sostenute entro il 31 dicembre 2021 e rateizzate;
- per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico sostenute entro il 31 dicembre 2021 per le quali restano rate da detrarre;
- per le spese sostenute in generale fino al 21 dicembre 2021 e rateizzate (sismabonus,bonus verde, bonus facciate, bonus mobili, bonus colonnine, bonus mobili giovani coppie, superbonus...).
Nel reddito lordo non si conta quello per l’abitazione principale e relative pertinenze, l’assegno di inclusione, l’assegno unico universale e gli assegni familiari.
Facciamo un esempio per redditi tra 15 mila e 28 mila euro.
Se il lavoratore ha un’imposta di 1.000 euro e le sue detrazioni ammontano a 2.000 euro prenderà 1.000 euro di bonus Irpef. Se invece con le stesse detrazioni, l’imposta fosse di 500 euro, viene riconosciuto il bonus massimo di 1.200 euro, non 1.500.
Il bonus Irpef viene pagato dal datore di lavoro che lo anticipa rispetto allo Stato, indicandolo in busta paga con la voce Trattamento integrativo L. 21/2020. Il datore di lavoro, quindi, lo riconosce nella busta paga calcolandolo in base ai redditi lordi che eroga al lavoratore. Si tratta, però, di un calcolo presuntivo, perché solo alla fine dell’anno sarà possibile sapere se e quanto spetta al dipendente, che deve presentare la dichiarazione dei redditi per effettuare il conguaglio corretto del bonus Irpef.
Quindi, qualora sappiamo già che il reddito percepito tramite il datore di lavoro si discosta molto da quello totale, ad esempio perché si percepiscono anche redditi provenienti da un affitto, sarebbe bene dichiarare al datore di lavoro di non corrispondere il bonus Irpef, per non doverlo restituire in fase di dichiarazione dei redditi.
Chi deve restituire il bonus Irpef?
Come abbiamo visto il bonus viene riconosciuto dal datore di lavoro sulla base del reddito che eroga al dipendente, tuttavia, il bonus varia in base a dati che vengono inseriti in dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, bisogna fare il conguaglio con la dichiarazione dei redditi e verificare così quanto spetta realmente.
Infatti, solo inserendo in dichiarazione quanto già riconosciuto con la busta paga, gli eventuali altri redditi percepiti e completando il quadro delle detrazioni, che variano in base alle spese sostenute nell’anno è possibile calcolare correttamente il bonus Irpef.
Pertanto, potrebbe succedere che quanto già erogato in via presuntiva dal datore di lavoro debba esser restituito tramite la dichiarazione dei redditi. Il nostro consiglio, quindi, è quello di presentare la dichiarazione quanto prima, così da avere nel caso più tempo per rateizzare l’importo del bonus Irpef erroneamente riconosciuto.
Il credito è normalmente attribuito dal datore di lavoro, ma viene ricalcolato da chi presta assistenza fiscale o dal software della precompilata online tenendo conto di tutti i redditi dichiarati dal contribuente. In questo modo, con il 730, si recupera la parte che eventualmente non è stata attribuita correttamente oppure si restituisce allo Stato quanto ingiustamente percepito.
Tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14, indicando a colonna 1 il codice inserito al punto 390 della CU (codice 1 se il datore ha riconosciuto il bonus, codice 2 se non lo ha erogato). Nella colonna 2 si indica l’importo del bonus erogato che si trova nel punto 391 della CU mentre non va inserito quanto indicato nel punto 392 della CU. A colonna 3 si indica l’importo del punto 463 della CU se nel punto 462 è indicato il codice "2" o "15". Nella colonna 4 si riporta l’importo indicato nel punto 463 della CU se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17. A colonna 5 indicare l'importo presete al punto 721 della CU, mentre a colonna 6 deve esser inserito l'importo del punto 723 della CU. A colonna 8 deve esser indicata la cifra presente al punto 726 della CU.
La colonna 7 deve essere barrata se il bonus va restituito per mancanza di requisiti. Chi presenta il modello tramite CAF o professionista non deve fare nulla perché saranno loro ad occuparsi delle valutazioni necessarie. In caso di 730 precompilato tutti i campi dovrebbero esser compilati perché l'Agenzia delle entrate utilizza le certificazioni uniche ricevute dai sostituti d'imposta per generare il 730 di ogni singolo contribuente, tuttavia è sempre meglio controllare che ci sia tutto.
Chi ha più modelli di CU non conguagliati (o sono stati conguagliati solo alcuni redditi):
- nella colonna 1 indica 1, se al punto 390 di almeno una delle CU è indicato il codice 1, oppure indica 2 se su tutte le CU è riportato il codice 2 al punto 390;
- nella colonna 2 riporta la somma degli importi indicati nel punto 391 delle CU non conguagliate;
- nella colonna 3 indica la somma degli importi indicati nel punto 463 delle CU se nel punto 462 è indicato il codice 2 o 15;
- nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 delle CU se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17;
- le colonne 5 e 6 devono esser compilate su modelli aggiuntivi, utilizzando un modello per ogni CU non conguagliata;
- la colonna 8 deve esser compilata solo sul primo modulo riportando la somma dei giorni indicati nelle singole CU al punto 726, ricordando che i periodi di sovrapposizione vanno calcolati una sola volta.
Chi invece ha una CU che conguaglia tutti i redditi, deve usare solo questa per la compilazione.