Oggetto: Reclamo formale e contestazione addebito danni – Contratto n.140363061 del 14/03/2026 – Veicolo GG117WG
Descrizione dei fatti e contestazioni di diritto:
Con la presente, intendo ribadire la totale infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da Sicily by Car per i seguenti motivi che si richiede di far valere in sede di mediazione:
1. Difetto di prova e interruzione del nesso di causalità:
La controparte ammette che il rilievo del danno è avvenuto circa 11 ore dopo la mia riconsegna. Si ribadisce che il veicolo è stato lasciato in area aperta a terzi e che, essendo stato riconsegnato in riserva, è stato necessariamente movimentato dal personale della compagnia prima della perizia. La presunzione di responsabilità ex art. 1588 c.c. invocata dalla compagnia decade nel momento in cui il locatore rientra nel possesso delle chiavi e il mezzo viene spostato da terzi, interrompendo la custodia esclusiva del locatario.
2. Prova di danno pregresso e vizio occulto (L'elemento chiave):
Dispongo di documentazione fotografica, prodotta dopo la contestazione, che attesta inequivocabilmente come il pannello oggetto del sinistro fosse già stato riparato in precedenza con l’utilizzo di stucco da carrozzeria.
Tale circostanza configura un vizio occulto non rilevabile dal cliente al momento del ritiro, ma che inficia totalmente la quantificazione del danno attuale.
Richiedere la sostituzione integrale del pannello (€ 1.241) per un componente già precedentemente compromesso e non conforme agli standard di fabbrica costituisce un tentativo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.
3. Vessatorietà delle clausole contrattuali:
Le clausole che estendono la responsabilità del cliente fino alla "presa in carico" unilaterale da parte del locatore, specialmente quando la riconsegna avviene su istruzione del locatore stesso (Key Box), sono da considerarsi vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, poiché determinano un eccessivo squilibrio a danno del consumatore, privato di ogni possibilità di controllo sul bene.
4. Inattendibilità della quantificazione:
Il fatto che la compagnia abbia inizialmente tentato un addebito di entità superiore, poi ricalcolato solo a seguito di mia contestazione verbale, dimostra l'approssimazione della "Tabella Danni" e della perizia interna, che appare più come una sanzione arbitraria che come un reale risarcimento del danno emergente.
Venga annullata la richiesta di risarcimento per difetto di prova certa sulla responsabilità.
In subordine, venga ricalcolato l'eventuale danno (se mai fosse a me imputabile) tenendo conto del valore deprezzato del pezzo, in quanto già stuccato e precedentemente riparato.
Venga intimato alla compagnia di astenersi da prelievi forzosi sulla mia carta di credito nelle more della definizione della controversia.
Si allega foto del dettaglio dello stucco sul pannello.
Distinti saluti,
Carlo Croce