Spett.le Mondo Convenienza,
il sottoscritto [Nome e Cognome], in riferimento all’ordine n. IR6262330, integralmente saldato in data 16 marzo 2026, espone quanto segue.
In data 18 marzo 2026, durante le operazioni di montaggio dei pensili sospesi presso il mio appartamento, i vostri incaricati hanno forato una tubazione metallica incassata nella muratura, successivamente identificata come tubo di sfiato dell’impianto condominiale, provocando fuoriuscita d’acqua e conseguenti danni a parquet e pareti.
Il danno è imputabile a grave negligenza dei vostri operatori, per le seguenti ragioni:
• assenza di idonea strumentazione tecnica (rilevatori di tubazioni/cavi), indispensabile per operazioni di foratura su pareti;
• mancata adozione della diligenza professionale qualificata richiesta ex art. 1176 c.c.;
• mancata interruzione dell’attività nonostante la chiara percezione di un ostacolo anomalo durante la foratura;
• totale assenza di interventi immediati di contenimento o riparazione del danno causato.
Si evidenzia inoltre che la tubazione interessata:
• non era visibile;
• non era conoscibile né individuabile senza strumentazione tecnica;
• appartiene all’impianto condominiale e non a quello interno direttamente accessibile o conoscibile dal sottoscritto.
Pertanto, risulta del tutto infondata e giuridicamente inapplicabile qualsiasi eventuale previsione contrattuale che ponga in capo al cliente un generico obbligo di segnalazione di impianti non visibili.
A tal riguardo si precisa che:
• ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, eventuali clausole che determinino uno squilibrio contrattuale a carico del consumatore o che limitino la responsabilità del professionista sono da considerarsi vessatorie e, pertanto, nulle;
• ai sensi dell’art. 35 del Codice del Consumo, tali clausole devono essere chiare e comprensibili: non può ritenersi valida un’interpretazione che imponga al cliente l’onere di conoscere o mappare impianti tecnici non visibili all’interno delle murature;
• ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., la responsabilità per l’inadempimento e per l’operato dei propri incaricati ricade integralmente sulla società;
• ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danno ingiusto arrecato obbliga al risarcimento.
A seguito dell’evento, il sottoscritto ha dovuto sostenere un costo immediato pari a €110 per consentire la riparazione urgente del danno, oltre a subire disagi, interruzione del montaggio e modifica del progetto originario.
Tutto ciò premesso,
VI DIFFIDO
a provvedere al rimborso della somma di €110 entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, mediante bonifico alle coordinate che verranno fornite su richiesta.
In difetto di riscontro, mi vedrò costretto ad adire le vie legali senza ulteriore preavviso, nonché a segnalare l’accaduto alle competenti Autorità e associazioni di tutela dei consumatori, per la verifica di eventuali pratiche commerciali scorrette.
La presente vale quale formale messa in mora.